Una verifica dell'INPS introdotta con la generica compilazione del verbale di primo accesso a volta dura anni e molte sono le perplessità sulla legittimità di questa prassi.
La normativa italiana non ha previsto una durata massima degli accertamenti ed a ben poco serve l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 12 dello statuto del contribuente.
Infatti il limite di permanenza nei locali del contribuente previsto dal predetto articolo (che è bene ricordarlo, è il solo che si applica anche agli accertamenti degli enti di previdenza) non è sufficiente a definire i più ampi templi complessivi di durata dell'intero accertamento; durata che diventa particolarmente penalizzante a prescindere dal suo esito, per la sua durata capace di danneggiare il contesto psicologico della compagine contro la quale si materializza.
E' in questo contesto che le varie pronunce giudiziarie sui tentativi di ottenere una adeguata definizione della verifica dopo che erano trascorsi anni dal suo inizio non risultano a questo studio avere sortito effetti di chiarezza.
Il Tribunale del Lavoro di Siracusa che si è pronunciato con una ordinanza sulla eccessiva durata della verifica che andava avanti da quasi due anni e mezzo al punto da far certificare al L. R. della società l'insorgenza di sofferenze psicologiche certificate in giudizio, ha liquidato la questione con il decreto di rigetto cronologico 369/2023 del 16 gennaio 2023.
Secondo il magistrato lo stato di angoscia, ansia, stress e la perdita del sonno riferiti al medico per il disagio ed i disturbi ritenuti riconducibili ai vari verbali interlocutori non valgono a fornire "rigorosa prova circa la lesione dei valori fondamentali tutelati a livello costituzionale e neppure che tali valori siano esposti a concreto pregiudizio correlato alla asserita illegittimità dei verbali ispettivi INPS ed alle asserite illegittime reiterate richieste di acquisizioni documentali.
Non ritenendo provato il c.d. "periculum" ha ritenuto ultroneo ogni approfondimento e/o valutazione in ordine alla sussistenza del "fumus boni iuris" e quindi della fondatezza delle doglianze.
Orbene, la questione si è risolta con un decreto di rigetto senza condanna del contribuente alle spese legali in quanto l'INPS non si è costituito nel giudizio. Tuttavia, pur non partecipando al giudizio l'INPS di li a pochi giorni ha definito quella verifica mettendo finalmente in grado il contribuente di prendere posizione in ordine alle accuse.
L'assenza di precisi limiti di durata della verifica costituisce una carenza che il legislatore non ha ancora sanato e che in ambito previdenziale non risulta a questo studio avere ad oggi prodotto pronunce sul punto.
Qualcosa è invece sembrato muoversi in ambito Tributario con la sentenza della Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 06/02/2025, n.36617 con numerosi commenti sulla vicenda e sulla legislazione italiana.
Secondo la Corte "È l'interpretazione pratica e l'applicazione della legge da parte dei tribunali nazionali che deve garantire agli individui la protezione contro l'interferenza arbitraria (cfr. Rustamkhanli, sopra citata, § 42).".
Prima o poi qualcuno deciderà di rivolgersi alla medesima Corte per le speculari lacune che sono insite nel sistema delle verifiche contributive quando sono percepibili quegli elementi di arbitrarietà che possono non adeguatamente garantire i diritti fondamentali del contribuente.
Al riguardo occorre anche considerare che le verifiche contributive risultano sempre più vicine a quelle fiscali sia per l'introduzione di nuovi strumenti come l'avviso di accertamento INPS che per le automazioni e lo scambio dei dati tra amministrazioni.
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