Con il termine Demansionamento facciamo riferimento a circostanze nelle quali il lavoratore viene adibito mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello contrattualmente concordato.
In questi casi il problema non è la retribuzione: anche se il lavoratore continua a ricevere un pagamento adeguato rispetto a quanto stabilito in sede di accordi contrattuali, si può comunque trattare di un caso di demansionamento se le mansioni alle quali di fatto viene adibito sono da ricondurre ad un livello di inquadramento inferiore.
La scelta da parte del legislatore di difendere la mansione del lavoratore (indipendentemente dalla retribuzione) deve essere ricondotta a motivazioni differenti, che possiamo così riassumere:
La principale fonte normativa è l'art. 2103 c.c. così come modificato dal D.Lgs n.81 del 15 Giugno 2015, il quale stabilisce espressamente che
"Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito [...]".
Non esattamente. Possiamo identificare le seguenti regole principali per il c.d. Ius Variandi:
Per quanto riguarda invece le c.d. variazioni verticali, ovvero variazioni di mansioni che fanno riferimento a livelli di inquadramento differenti, possiamo individuare le seguenti regole generali:
Anche qui però, esistono delle eccezioni. Le principali:
La maggior parte di queste eccezioni accomunano un aspetto sostanziale abbastanza evidente: il datore di lavoro adibisce il lavoratore a una mansione inferiore per il suo interesse e la sua tutela, e non per la pura utilità del datore di lavoro.
Demansionamento e mobbing a volte hanno dei tratti comuni, tuttavia dimostrare in un giudizio il mobbing è complesso mentre per provare il demansionamento a volte bastano pochi documenti o poche testimonianze. Quando è possibile scegliere il demansionamento è certamente più agevole ai fini di un giudizio.
Trattandosi di un danno indiretto può risultare difficile individuare la quantificazione economica del danno subito a causa di un demansionamento: non si tratta semplicemente di un'ora di retribuzione non pagata e pertanto non si può fare riferimento ad un valore tabellare presente sul Contratto Collettivo applicato in azienda.
Per diverso tempo la giurisprudenza ha individuato un insieme di criteri derivanti da altri istituti del diritto, come la sentenza del 16 settembre 2021 della Corte di Appello di Catanzaro, che ha fatto riferimento all'importo "previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta dall’art. 139, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005, scorporato della componente già assorbita dal risarcimento".
Un criterio chiaro ed efficace però è stato recentemente individuato con l'Ordinanza n. 3131 del 02 febbraio 2023 della Corte di Cassazione, che ha confermato la correttezza della pronuncia di merito anche sulla quantificazione in via equitativa del danno da demansionamento pari al 25% della retribuzione goduta per ciascun mese di demansionamento.
I casi di demansionamento possono risultare complessi: i dettagli della situazione di fatto possono influenzare l'analisi complessiva tanto quanto le eccezioni di diritto. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la condotta messa in atto dal datore di lavoro potrebbe anche evidenziare la precisa volontà di danneggiare il lavoratore, con tutte le conseguenze stabilite dalla legge.
Pertanto consigliamo di farsi affiancare da un team di professionisti esperti e richiedere un'analisi specifica della situazione.
