Dopo il Mobbing arriva una nuova figura di lesione: lo Straining.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza del danno da straining
Secondo la Suprema Corte lo Straining è idoneo a fondare una richiesta di risarcimento inteso quale violazione del dovere di sicurezza imputabile al datore di lavoro.
Questo apre la porta alla possibilità di ottenere il risarcimento de danni in seguito al verificarsi di una qualsiasi situazione “stressogena” che sia possibile dimostrare essere stata presente sul luogo di lavoro.
Dimostrare significa avere le prove dello stress e delle sue cause e quindi avere la possibilità di portarle utilmente in giudizio.
Il fatto
La vicenda sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione merita una particolare attenzione. Tutto nasce dal fatto che un dipendente, ritenendo di avere i requisiti per accedere alla categoria dirigenziale, ha ricevuto, a suo avviso, la porta in faccia.
Il medesimo dimostrando di essere stato più volte oggetto di comportamenti “ostili” e “di scherno” ha quindi inteso chiedere quanto riteneva di giustizia.
Percorrendo tutti i gradi di giudizio la questione è quindi giunta davanti alla Corte di Cassazione. Il datore di lavoro ha tentato di dimostrare l’esiguità delle prove, la diluizione nel tempo e lo scarso numero degli atti lamentati dal lavoratore e, si direbbe essersi ben difeso dall’accusa di mobbing.
Tuttavia il giudizio che si incentrava sul concetto di mobbing, ha subìto una deviazione concettuale; si chiama Straining, una nuova figura giuridica con la quale ci troveremo a fare i conti da qui in avanti quando si affrontano le tematiche in tema di “stress” correlato al rapporto di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione le condotte datoriali, pur non essendo idonee a rientrare nei parametri del mobbing, sono state ugualmente tali da provocare nel dipendente “una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta a incidere sul diritto alla salute costituzionalmente tutelato”.
E’ proprio questa diversa, ma simile posizione vessatoria, che rientra nei parametri definitori dello Straining.
Lo Straining si pone quindi come una violazione del diritto alla salute derivante dalla violazione di un generale obbligo di sicurezza.
Il tutto può dare luogo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il danno da Straining è di recente elaborazione giurisprudenziale e comprende sicuramente anche il danno da mobbing.
La preparazione di una causa per straning è possibile, con certi accorgimenti.
Differenza tra mobbing e straining
Quello che differenzia lo Straining dal Mobbing è anche l’onere processuale; certamente meno pesante per lo Straining.
Altra differenza è data dalla maggiore ampiezza di tutte quelle situazioni che possono essere citate quali attacchi alla libera e piena esplicazione della propria personalità. (Corte di Cassazione – Sezione Quarta Lavoro, Sentenza 29 marzo 2018, n. 7844)
Pertanto mentre per il mobbing è richiesta la dimostrazione di una situazione stressogena persistente e particolarmente aggressiva per la psiche, per lo straining basta, in alcuni casi anche solo una singola condotta.
Dimostrata quella condotta, trovato un collegamento di correlazione al lavoro ed ottenuta una perizia medico legale che supporti la valutazione di un “danno” per straining, il gioco è fatto. La causa può partire.
Il datore di lavoro potrà certamente difendersi dall’accusa di straining, ma non sarà facile farlo soprattutto se al lavoratore sono stati negati diritti sui quali ha concrete ed inequivocabili prove specifiche.
Come riconoscere lo straining
Non sempre la percezione dello straining è immediata perché si tratta di vessazioni o comunque azioni ostili che possono provenire da soggetti diversi così come spesso è proprio chi accusa gli altri di atti ostili a gestirne la regia.
In una dinamica all’interno di un contesto limitato di persone, quando l’ambito delle frequentazioni è circoscritto (esempio ne è l’ambiente lavorativo), alcuni soggetti hanno l’esigenza di portare lo scontro quale necessità insopprimibile.
Ci sono persone, infatti, che, abituate ad una certa soglia minima di conflitto personale, tendono a ricreare i toni e le dinamiche del conflitto più o meno subdolo.
In tale contesto la conseguenza è che nel giro di qualche settimana il posto di lavoro diventerà per tutti …… insopportabile.
Il problema di fondo sta nel fatto che, a norma dell’art.lo 2087 del codici civile, la colpa sarà sempre e solo attribuita al datore di lavoro a prescindere dalle cause (comunque difficili da accertare a posteriori).
I rimedi per queste dinamiche richiedono l’intervento sincronizzato e congiunto di un legale esperto in materia di lavoro e di esperti in materia di psicologia, in modo da individuare con certezza i “focolai” e le “regìe” , e quindi procedere secondo le regole della legge e della contrattazione collettiva.
Vediamo quindi i soggetti che possono assumere condotte mobbizzanti facendo alcune considerazioni.
Tipi di straining
Come già avviene per il mobbing, abbiamo diversi tipi di straining.
Straining verticale (strategico o di controllo assoluto) – è quello che pone in essere il datore di lavoro o i dirigenti o superiori gerarchici.
Straining orizzontale – è di solito generato dall’estremizzazione delle dinamiche che si trovano all’interno dei gruppi ed i cui motivi sono quasi sempre riconducibili alla competizione, all’invidia ed alcune volte, a vendette anche trasversali.
Straining risalente – è quello che uno o più dipendenti pongono in essere per ostacolare la gerarchia datoriale o svilire il ruolo del dirigente al fine di emarginarlo.
Quick Straining – è quello che si manifesta in modo così intenso ed anche violento da avere la capacità di destabilizzare il soggetto nel giro di pochissimo tempo, a volte anche nel giro di pochissimi giorni.

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