Contribuzione INPS commercianti. la complessa questione della doppia contribuzione previdenziale che colpisce i soci di società a responsabilità limitata che ricoprono anche il ruolo di amministratori.
La doppia contribuzione previdenziale rappresenta uno dei fenomeni più controversi e onerosi nel panorama previdenziale italiano, particolarmente diffuso tra amministratori di società e professionisti che svolgono attività imprenditoriali.
Il problema nasce quando l'INPS pretende l'iscrizione contemporanea a due gestioni previdenziali distinte: la gestione separata (per l'attività di lavoro autonomo) che si attiva per cassa e costituisce imponibile quando vengono erogate le prestazioni e la gestione commercianti (per l'attività imprenditoriale) che si attiva con un criterio misto con doppia competenza; trimestrale che si completa con un successivo computo a percentuale una volta accertato il reddito di competenza dell'annualità nella quale sono inseriti i trimestri.
Ci sono situazioni dove oggettivamente la doppia contribuzione (con aliquota di gestione separata ridotta) è pienamente legittima.
Ci sono tuttavia anche situazioni nelle quali può esserci un difetto di obbligo contributivo IVS Commercianti (con aliquota CUAF a carico del datore di lavoro ridotta).
I rispettivi inquadramenti e le interconnessioni con le riduzioni contributive che gli stessi istituti comportano richiedono una valutazione complessiva inerente non solo la verifica della legittimità o meno del doppio inquadramento, ma soprattutto la meritevolezza di una azione amministrativa o legale di riassetto della struttura previdenziale dell'imprenditore.
Il fenomeno trova origine nell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, che stabilisce i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, tra cui la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Parallelamente, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede l'iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo.
La questione si è complicata ulteriormente con l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996, chiarendo che il principio dell'attività prevalente non si applica quando coesistono attività soggette alla gestione separata e attività commerciali.
Perché si configuri l'obbligo di doppia contribuzione, è necessaria la coesistenza di due attività autonome e distinte.
Tuttavia occorre precisare che per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la mera qualità di socio o amministratore, ma occorre la dimostrazione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Vediamo nella prassi cosa può accadere andando a ripescare alcuni casi che lo studio ha seguito o sta ancora seguendo.
Spesso l’INPS impone l'iscrizione sia alla Gestione Separata inps che alla Gestione Commercianti, basandosi sulla presunzione che il socio svolga un'attività operativa abituale.
Talvolta l'istituto procede senza alcuna verifica altre volte procede per posizioni inesistenti.
Gli esempi che come studio potremmo proporre sono tantissimi, ma per ragioni di sintesi ci limiteremo a citarne solo alcuni riportando anche le sentenze che li hanno riguardati.
L'analisi dei documenti processuali che ci appartengono rivela due situazioni relative a problematiche ricorrenti nei rapporti tra contribuenti e INPS in materia di iscrizione alla gestione commercianti.
I casi esaminati evidenziano comportamenti discutibili dell'Istituto previdenziale e l'importanza di un'azione tempestiva per tutelare i propri diritti.
Il primo caso presenta una situazione emblematica in cui l'INPS ha proceduto all'iscrizione di un soggetto alla gestione commercianti senza verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
Il contribuente, socio amministratore di una s.r.l. unipersonale e socio accomandante di una s.a.s., è stato iscritto nel 2014 sulla base di una mera risultanza camerale, senza alcun accertamento concreto dell'effettiva partecipazione al lavoro aziendale.
Come è emerso anche dalla documentazione, la s.r.l. svolgeva funzioni di holding operativa, gestendo amministrativamente la s.a.s. L'amministratore non era il socio, ma risultava la s.r.l.
La giurisprudenza ha chiarito che per l'iscrizione alla gestione commercianti è necessaria la sussistenza congiunta di tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, tra cui la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L'onere della prova della sussistenza di tali requisiti grava sull'ente previdenziale che esige i contributi, il quale deve dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società.
Nel caso esaminato, l'INPS ha completamente ignorato la natura di holding della società, tanto che successivamente ha dovuto cancellare d'ufficio l'iscrizione al 31.12.2024 per "variazione dell'oggetto sociale in attività delle holding impegnate nelle attività gestionali" quando il l.r. della s.r.l. si è reso conto che questa era l'unica possibilità di chiarire la sua posizione in sede amministrativa.
Di questa cancellazione, che costituisce implicito riconoscimento dell'illegittimità dell'iscrizione originaria, non ha tenuto conto specifico il Giudice del Lavoro al quale si è rivolto il contribuente a seguito di notifica di avviso di addebito pregresso.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1177/2025 ha infatti rigettato le domande del ricorrente, ritenendo che i "comportamenti concludenti" (versamenti contributivi, mancata opposizione agli avvisi, richieste di rateizzazione) dimostrassero la legittimità dell'iscrizione fin dall'origine dell'iscrizione.
Tale decisione è stata impugnata in appello, evidenziando l'errore giuridico del primo giudice (questa la tesi di parte ricorrente) nell'aver invertito l'onere della prova in primo luogo e nel non avere considerato che i comportamenti concludenti non possono superare il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva.
Il secondo caso, ancora più grave, riguarda una situazione in cui l'INPS ha proceduto all'emissione di un avviso di addebito ad un soggetto che aveva cessato l'attività commerciale da oltre un decennio.
Tanto era lontana l'idea di un riferimento alla precedente attività commerciale che nel ricorrere aveva considerato la possibilità di un disguido dovuto ad un più recente verbale ispettivo (opposto in sede giudiziale) con il quale veniva individuato dall'INPS come datore di lavoro di dipendenti di una s.r.l. per la quale esso stesso risultava dipendente.
Di fatto gli ispettori avevano concluso che la società fosse fittizia, annullando tutti i rapporti di lavoro denunciati, per poi attribuirli al ricorrente.
A conclusione del giudizio l'inesistenza totale di qualsivoglia attività riconducibile alla posizione contributiva IVS COMMERCIANTI ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del lavoro di Ravenna n. 63/2025 con condanna dell'INPS alle spese legali.
Tale operazione, priva di qualsiasi fondamento giuridico, dimostra come l'INPS, nonostante sia un ente pubblico a tutela della previdenza a favore dei lavoratori subordinati e autonomi, possa arrivare a creare posizioni contributive inesistenti.
Un aspetto particolarmente preoccupante, che si affianca alle predette tendenze amministrativo-giudiziali, emerge dall'analisi della sentenza della Corte di Cassazione Sezione Civile n- 20476/2025, che ha affrontato il tema della cristallizzazione del credito per mancata impugnazione degli avvisi di intimazione.
La Corte ha stabilito che "L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/ 1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine".
Questo principio, anche se sostenuto dalla suprema corte in ambito tributario (la questione merita un approfondimento separato e la verifica della capacità di resistere in ambito di giustizia costituzionale e comunitaria), in un diverso ambito contributivo si scontra frontalmente con il principio di indisponibilità dei diritti previdenziali.
Ad avviso di questo studio nessun comportamento del contribuente o riconoscimento di debito (pensiamo al caso in cui per ottenere una rateizzazione il contribuente riconosce il credito a fronte di una pretesa che non trova riscontro nell'obbligo di legge) può creare ex post i requisiti per l'iscrizione se questi mancano ab origine.
L'analisi dei casi rivela significative incongruenze nel comportamento dell'INPS:
La giurisprudenza citata evidenzia l'importanza cruciale di un'azione tempestiva. L'opposizione ad avviso di addebito contributivo configura una domanda di accertamento negativo del credito, con conseguente onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, quale attore in senso sostanziale, di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Tuttavia, questa regola non può essere applicata meccanicamente quando l'iscrizione è ab origine illegittima per totale assenza dei presupposti di legge. In tali casi, il principio di indisponibilità dei diritti previdenziali dovrebbe prevalere sulla mera decorrenza dei termini processuali.
Dall'analisi emerge che per contrastare efficacemente le pretese illegittime dell'INPS è necessario:
La giurisprudenza attuale chiarisce che il semplice incarico di amministratore non giustifica il doppio versamento, richiedendo invece la prova di un lavoro materiale ed esecutivo distinto dalla gestione direttiva. In assenza di tali evidenze concrete, i contribuenti possono opporsi legalmente alle pretese dell'ente per ottenere l'annullamento della doppia imposizione.
Questo scenario è particolarmente comune nelle piccole imprese familiari, dove la distinzione tra compiti strategici e operativi risulta spesso terreno di scontro giudiziario.
Per i commercianti iscritti ad IVS l'aliquota contributiva per il personale dipendente risulta ridotta del 2,05% ; ne consegue che laddove un imprenditore venga iscritto ha tutta la convenienza di verificare se la suddetta decontribuzione gli è stata o meno applicata.
In termini numerici e solo per fare un esempio, su un monte salari imponibile di € 900.000,00/anno lo sgravio che gli spetta come datore di lavoro è pari ad € 18.450,00/anno.
Sul fronte dei versamenti e sulla base degli utili percepiti dal contribuente invece si verifica una leggera flessione delle aliquote di gestione separata a seconda che ci sia o meno l'iscrizione anche con ivs commercianti.
Questa interdipendenza tra posizioni giuridiche e numeri richiede inevitabilmente quindi anche una valutazione bilanciata di convenienza ad operare in un modo o in un altro.
Altra possibilità da valutare in sede di struttura aziendale è quella del corretto inquadramento (dove è stato attuato) del socio o amministratore inserito come dipendente; aspetto anche questo da vagliare ed impostare sempre con grande cautela e soprattutto con assoluta e costante accortezza probatoria.
Non che questo non sia possibile, ma se attuato un simile inquadramento non basta fidarsi delle formalità, ma la sostanza del rapporto e la conservazione delle prove della sua genuinità per gli effetti che a cascata il disconoscimento può comportare.
Non esiste una risposta che vale per tutti i casi; è sempre opportuno valutare sulla base dei numeri se conviene e fino a che punto esercitare l'attività con o senza iscrizione IVS Commercianti.
Per gli artigiani la questione è diversa in quanto l'obbligo di iscrizione IVS è legata alla tipologia di impresa e non gode dello sgravio CUAF sopra accennato; pertanto per tale categoria ogni valutazione deve essere ponderata sulla base dell'inquadramento come impresa in relazione al piano di sviluppo aziendale.
I casi analizzati dimostrano come l'INPS possa arrivare a comportamenti gravi, dall'iscrizione automatica senza verifica dei requisiti fino alla vera e propria invenzione di posizioni contributive. La cristallizzazione per inerzia, se estesa agli ambiti contributivi, in ogni caso rischia di legittimare pretese prive di fondamento sostanziale, in contrasto con il principio di indisponibilità dei diritti previdenziali.
È fondamentale pertanto che i professionisti e i contribuenti siano consapevoli di questi rischi e agiscano tempestivamente per tutelare i propri diritti, non limitandosi a subire passivamente le pretese dell'Istituto ma contestando attivamente ogni automatismo illegittimo.
Solo attraverso un'azione decisa e tecnicamente fondata è possibile contrastare le derive dell'amministrazione previdenziale e ottenere il riconoscimento della legittimità delle proprie posizioni.
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