Gli ispettori di vigilanza INPS ed INAIL lasciano l'Ispettorato del lavoro e ritornano ad operare direttamente alle dipendenze degli istituti di previdenza.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, all'articolo 7 comma 1 aveva stabilito che "il personale ispettivo gia' appartenente all'INPS e all'INAIL e' inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore" creando una sorta di vuoto operativo a favore delle dotazioni organiche del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Anche se di fatto gli ispettori INPS ed INAIL, anche dopo l'applicazione della suddetta normativa, hanno operato in un contesto di concreto legame che ha continuato a legare gli stessi agli istituti di provenienza, la situazione di fatto e di diritto era sempre meno chiara.
Ora il comma 12 dell'articolo 31 del D.L. 19/2024 convertito con la legge 56/2024 ha stabilito che:
"Sono abrogati l’articolo 6, comma 3, e l’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell’INAIL e dell’INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all’articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «dall’INPS e dall’INAIL» e all’articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall’INPS e dall’INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell’INPS e dell’INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."
Secondo la norma appena sopra richiamata
"Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell’INPS e dell’INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche".
La lancetta dell'orologio si sposta indietro di qualche anno.
Gli ispettori ritornano ad essere funzionalmente alle sole dipendenze delle loro sedi INPS ed INAIL residuando soltanto alcune incombenze di coordinamento per evitare teoriche duplicazioni o sovrapposizioni negli accessi presso le aziende.
Oltre ad una ripresa diretta delle attività ispettive l'INPS viene potenziato anche sotto il profilo degli accertamenti d'ufficio con nuove procedure che prevedono anche l'emissione di un specifico avviso di accertamento.
Di fatto quindi gli enti di previdenza si riappropriano delle precedenti (e mai di fatto abbandonate) funzioni di vigilanza alle quali ora si aggiungono quelle stabilite dal comma 10 dell'articolo 30 del D.L. 19/2024 convertito con la legge 56/2024 secondo le quali "Senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l’Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024".
