Il distacco transnazionale, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n.122 del 2020, si configura nell'ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l'impresa con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato extraUE distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se quest'ultima appartenga allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.
Ci siamo già occupati di questa particolare tipologia di distacco qui.
In passato ci siamo già occupati anche del distacco in generale.
Dal 1 ottobre 2020 è in vigore il decreto legislativo n.122 del 15 settembre 2020 il quale, modificando il D. L.vo 17/7/2016 n. 136 ha recepito e dato attuazione della direttiva UE 2018/957.
La direttiva ha la funzione di garantire un trattamento più omogeneo per lavoratori distaccati nei diversi paesi europei.
E pertanto, la mission del Governo – durante la stesura del D. L.vo in commento – è stata quella di garantire, ai lavoratori distaccati, quando più favorevoli, l’applicazione delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco.
In particolare, comunque, le modifiche hanno avuto ad oggetto: la durata massima del distacco, la retribuzione del lavoratore distaccato, le tutele per quest’ultimo.
Prima vera novità è l’estensione dell’applicazione della disciplina sul distacco alle agenzie di somministrazione.
L’art.1, comma 1, lettera A prevede, infatti che:
“Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.».
Il decreto poi, in quell’ottica solidale e di eguale garanzia dei diritti dei lavoratori sul tutto il territorio europeo ha espressamente stabilito che:
“Si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
E’ stato inoltre previsto che: “Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità' è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.»;
Quanto alla disciplina del cosiddetto “distacco di lunga durata, il nuovo decreto prevede che
“1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
Sono stati previsti anche speciali obblighi informativi in capo all’impresa distaccataria prevedendo che:
“1. L'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l'impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
Come per ogni nuova riforma, solo il tempo e una attuazione pratica delle stesse potrà aiutare a capirlo.
Saranno le novità normative sopra riassunte in grado di soddisfare le aspettative e le finalità per cui sono state previste?
Certamente la realtà sarà in grado di fornire materiale per valutare a posteriori l’impatto delle nuove disposizioni.
Uno dei problemi più scottanti sarà certamente dato dalla possibilità che le situazioni nebulose create dall’interferenza tra le imprese possano essere oggetto di verbalizzazione da parte degli organi di vigilanza.
Al riguardo, ove occorra, lo studio potrà essere contattato per un appuntamento al fine di procedere, attraverso una consulenza, con le valutazioni e le iniziative del caso.
Avv. Andrea Turelli
