Il Decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 15 novembre 2025 e in vigore dal 30 novembre 2025) introduce significative novità in materia di dilazione dei debiti contributivi e premi assicurativi dovuti all'INPS e all'INAIL, limitatamente a quelli non ancora affidati agli agenti della riscossione (c.d. "non iscritti a ruolo").
Tale provvedimento mira a mitigare le difficoltà finanziarie di artigiani, commercianti, imprenditori e lavoratori autonomi, spesso gravati da oneri previdenziali e assicurativi in un contesto economico complesso spesso spinti ad una frettolosa rateizzazione di avvisi bonari o procedure attivate solo per mantenere il DURC.
Tuttavia, come si analizzerà, la norma non risolve integralmente le criticità burocratiche legate alla prassi amministrativa, lasciando esposte le imprese a rischi di irregolarità contributiva e revoche di benefici con effetto domino.
Rateizzazione INPS e rateizzazione INAIL - Il Decreto disciplina i casi in cui INPS e INAIL possono concedere il pagamento rateale di contributi previdenziali, premi assicurativi e relativi accessori (quali sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive), fino a un massimo di 60 rate mensili, equivalenti a un periodo di 5 anni.
Si tratta di una estensione significativa rispetto alle prassi precedenti, che limitavano le dilazioni a un numero inferiore di rate in fase amministrativa.
Una novità di rilievo è la previsione espressa della possibilità di concedere una seconda dilazione anche in presenza di un piano di rateizzazione già in corso. Tale disposizione supera il divieto storico vigente per entrambi gli istituti, salvo rare eccezioni, e rappresenta un passo verso una maggiore flessibilità per i contribuenti in difficoltà economica non volontaria.
I requisiti, i criteri e le modalità di accesso – inclusi quelli per la seconda dilazione – saranno definiti dai Consigli di Amministrazione di INPS e INAIL mediante apposite delibere, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto (scadenza: 14 gennaio 2026).
Al 6 dicembre 2025, tali atti non risultano ancora emanati, come confermato dalle verifiche sui siti istituzionali degli enti. Di conseguenza, non è attualmente possibile presentare istanze operative, sebbene si possano anticipare documenti reddituali e patrimoniali (es. ISEE, bilanci, certificazioni di crisi aziendale) in vista delle future circolari.
Nella prassi quotidiana, uno dei problemi più frequenti per datori di lavoro e lavoratori autonomi è la "stagnazione" del debito in fase amministrativa presso l'istituto previdenziale o assicurativo che si danno un gran da fare con rateizzazione avvisi bonari e quanto altro possibile.
In assenza di una tempestiva trasmissione del ruolo esattoriale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AgER), il contribuente si trova impossibilitato a regolarizzare la posizione mediante rateizzazione, con ripercussioni dirette sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il DURC, essenziale per l'accesso a commesse pubbliche, agevolazioni e benefici contributivi (ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 e D.M. 30 gennaio 2015), rischia di far entrare l'impresa in un vero e proprio "corto circuito" da rateizzazione: la mancata concessione di una seconda dilazione in fase amministrativa costringe le imprese a ripetute sollecitazioni agli istituti per accelerare l'invio a ruolo per poi immediatamente regolarizzare il DURC attraverso la meno macchinosa rateizzazione esattoriale.
Solo una volta affidato ad AgER, infatti, il debito può essere rateizzato con maggiore celerità, ma i ritardi nel passaggio – spesso dovuti a inerzie burocratiche – generano periodi di irregolarità contributiva, compromettendo l'operatività aziendale.
Tale prassi, priva di tempistiche tassative, espone i contribuenti a un limbo amministrativo capace di generare effetti pregiudizievoli sui flussi di cassa e sulla continuità d'impresa.
Sebbene il Decreto affronti il tema della seconda dilazione in fase amministrativa, non introduce obblighi temporali stringenti per la definizione delle istanze, né per la trasmissione dei ruoli ad AgER. Questa lacuna perpetua il rischio di irregolarità DURC, con conseguenti perdite di benefici contributivi e introiti aggiuntivi per gli enti previdenziali.
Un fenomeno particolarmente insidioso è quello delle revoche dei benefici contributivi con "effetto domino", non espressamente affrontato dal Decreto. Come illustrato in approfondimenti specialistici (Revoca dei benefici contributivi con "effetto domino"), tale effetto si innesca da debiti pregressi (anche esigui e risalenti) su posizioni autonome (es. IVS artigiani/commercianti), che permeano indebitamente le posizioni datoriali con dipendenti.
La revoca di un'agevolazione genera vuoti contributivi mensili, nuovi addebiti e irregolarità perpetue, senza distinzione tra gestioni previdenziali autonome (ai sensi della L. 335/1995 e L. 613/1966). In assenza di notifiche formali e di separazione patrimoniale tra comparti INPS, l'effetto domino amplifica i debiti, rendendo instabile il DURC e precludendo rateizzazioni efficaci.
Il Decreto, pur innovativo, non sembra interviene su tali meccanismi che non possono essere catalogati come prima o seconda dilazione quanto come indebitamente concatenato, lasciando le imprese esposte a revoche retroattive irragionevoli e sproporzionate, con impatti catastrofici sotto il profilo contributivo e operativo.
Il Decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 potrebbe rappresentare un avanzamento normativo per artigiani, commercianti e imprenditori, offrendo strumenti di dilazione più ampi e flessibili in fase amministrativa.
Tuttavia, le persistenti criticità burocratiche – dalla stagnazione dei debiti alla mancanza di tempistiche imperative, fino all'effetto domino sulle revoche – evidenziano la necessità di ulteriori interventi legislativi o regolamentari per garantire una tutela effettiva dei contribuenti.
Si consiglia alle imprese di monitorare le imminenti delibere INPS e INAIL e di avvalersi di assistenza professionale degli intermediari già accreditati od altri da nominare per la specifica problematica in modo da navigare tali complessità e preservare la regolarità e i benefici o agevolazioni contributive alla stessa associati.
Per consulenze specifiche, contattare lo Studio Tirrito.
