La sentenza della Corte di Cassazione n. 11870 del 2024 ha affrontato un caso di demansionamento ragionando sulla comparazione tra vecchia e nuova normativa dell'art. 2103 c.c. che è stata modificata dal Jobs Act (d.lgs. n. 81/2015).
La quantificazione economica del danno derivante dal demansionamento era già stata oggetto di una nostra precedente trattazione, ma alla luce della nuova sentenza diventa opportuno prendere in esame l'argomento anche sotto un altro profilo che la sentenza 11870/24 è in grado di comprendere.
Proviamo ad avventurarci sul percorso dei
Il contesto normativo di riferimento è cruciale per comprendere la sentenza. Prima della riforma operata dal Jobs Act, l'art. 2103 del Codice Civile italiano stabiliva che il lavoratore dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a mansioni equivalenti senza diminuzione della retribuzione. Il principio dell'equivalenza era il cardine per giudicare la legittimità delle variazioni delle mansioni lavorative. Tuttavia, con il Jobs Act, in vigore dal 25 giugno 2015, l'art. 2103 c.c. è stato modificato per consentire al datore di lavoro di assegnare al dipendente mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, eliminando il riferimento alle mansioni equivalenti.
Nel caso esaminato, la lavoratrice era stata trasferita dalla posizione di "responsabile dell'ufficio segreteria fidi" presso la sede centrale della banca a una filiale periferica con il ruolo di "vice reggente" e successivamente di "responsabile operativo".
La lavoratrice aveva adito il Tribunale di Chieti per ottenere l'accertamento del demansionamento, il reintegro nelle mansioni precedenti e il risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello di L'Aquila aveva parzialmente accolto il ricorso della banca, riducendo l'importo del risarcimento per il demansionamento al periodo fino a giugno 2015, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, rigettando la domanda di reintegrazione nelle precedenti mansioni.
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza d’appello, ha chiarito diversi aspetti chiave:
Un punto centrale del contenzioso riguardava la definizione dell'equivalenza delle mansioni. La Corte d’Appello aveva ritenuto che le nuove mansioni affidate alla lavoratrice non fossero equivalenti a quelle precedentemente svolte. La banca contestava questa valutazione, sostenendo che le nuove mansioni rientravano nel livello di inquadramento contrattuale dei quadri direttivi. La Corte di Cassazione ha osservato che la valutazione dell’equivalenza deve considerare non solo il valore professionale delle mansioni ma anche la possibilità per il lavoratore di utilizzare e arricchire il proprio patrimonio professionale.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha confermato la qualificazione del demansionamento come illecito permanente, riconoscendo l’applicabilità della nuova normativa solo per il periodo successivo al 24 giugno 2015. La sentenza ha evidenziato l'importanza di valutare le mansioni assegnate non solo in base al livello contrattuale ma anche considerando la capacità delle nuove mansioni di valorizzare il patrimonio professionale del lavoratore.
Questa sentenza è particolarmente rilevante perché chiarisce l’applicazione temporale delle modifiche introdotte dal Jobs Act in materia di demansionamento e sottolinea la tutela del patrimonio professionale del lavoratore, fornendo una guida importante per le future controversie lavorative.
