La Corte di cassazione si occupa della questione relativa alla decadenza biennale indicata dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003.
La questione relativa agli appalti è sempre stata articolata e complessa.
La Corte d’appello di Bologna aveva accolto l’opposizione proposta da una s.r.l. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni pretesi in via solidale, ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un appalto affidato ad un'altra società (cooperativa).
La Corte di appello di Bologna aveva ritenuto che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 essendo la notifica dell’avviso di addebito avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d’appalto.
Contro la sentenza l’Inps ha presentato ricorso in Cassazione non condividendo la motivazione del secondo grado di giudizio.
Ha sostenuto l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma sugli appalti si applica all’azione del lavoratore, non anche alla pretesa relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale.
La tesi dell'INPS è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha motivato circa il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03 sostenendo che nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. l. n.5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.35/2012 – ossia, pacificamente,
quello applicabile ratione temporis al caso di specie – si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui
azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).
Ritiene la Corte di cassazione di valorizzare l’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione
retributiva.
La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo).
Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a
contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.
La questione merita ulteriori approfondimenti riguardo ai contenuti dei contratti di appalto che spesso vengono trascurati al momento della stipula salvo poi verificare, a posteriori o solo quando è troppo tardi, che una migliore stesura poteva mettere il committente al riparo da scoperture economiche capaci di disintegrare il sistema produttivo di una piccolo o media azienda.
Per questo motivo riteniamo di suggerire una adeguata attenzione alle trattative ed una adeguata assistenza legale alla stesura dei contratti ad opera di giuslavoristi con adeguata esperienza nel settore degli appalti.
Il provvedimento della Corte di Cassazione
