La compensazione tra crediti fiscale e contributi dovuti all'INPS è stata spesso oggetto di addebiti ed iscrizioni a ruolo per effetto del disconoscimento che l'istituto ha fatto, talvolta per tutela, altre volte per presa di posizione.
L'effetto sul sistema datoriale ha rischiato di essere devastante soprattutto alla luce del dilagare dei bonus e della compensazione crediti iva e dei rischi che questo tipo di attività comporta.
Chi esercita attività d’impresa è costantemente in relazione con gli enti pubblici e svolge operazioni economiche continue che finiscono per generare crediti e debiti da riscuotere o saldare nelle successive operazioni; spesso è anche possibile utilizzare un credito per compensare un debito o una parte di esso.
Questo meccanismo di "compensazione credito", apparentemente intuitivo, rivela da sempre problematiche insidiose, di diritto e di fatto:
Pertanto in molti si sono chiesti:
Per diversi anni la principale fonte normativa da consultare per individuare una risposta al quesito era l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 “[i contribuenti] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche”.
Poiché l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 sopra citato parlava dei “Medesimi soggetti”, molti giudici hanno ritenuto di rispondere negativamente a questa ipotesi (vedasi la sentenza 29.12.2022, n. 7823) e anche gli operatori presso diversi uffici INPS che prendevano in carico le pratiche delle imprese, ritenendo errata la compensazione, recuperavano gli importi: molte aziende hanno anche ricevuto importanti sanzioni.
Dopo le vicissitudini sopra descritte, la compensazione tra crediti fiscali e debiti previdenziali è stata confermata più volte e oggi la situazione risulta più chiara.
La c.d. interpretazione autentica, contenuta nell’art.2-quater della L. 11/4/2023 n. 38, ha chiarito che l’art. 17 deve essere interpretato nel senso che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti di natura diversa, anche nei confronti di enti differenti: quella che notoriamente viene definita “compensazione orizzontale”.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la risposta n.478/2023, avente ad oggetto “Compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo n. 241del 1997”.
La circolare, descrive in maniera esaustiva un caso pratico tra due società convenzionalmente denominate “Alfa” e “Beta” e ipotizza la legittimità di un’operazione di compensazione mediante l’utilizzo di crediti di imposta: «in estrema sintesi la Società Istante [ALFA] ritiene che i crediti di imposta che intende acquisire a titolo oneroso dalla BETA possano essere utilizzati in compensazione tramite Modello F24 del pagamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai lavoratori distaccati in Italia presso la BETA».
Anche l’Agenzia delle Entrate si esprime positivamente:
“Stante quanto sopra, si ritiene, dunque, condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che l'istante può compensare i crediti di imposta cd ''edilizi'', acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' sulla cui legittimità, come già anticipato, la scrivente non si pronuncia, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto direttamente dal citato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.
Il comma 97, dell’art. 1, della Legge 30.12.2023, n. 213, ha appena apportato una serie di modifiche all’articolo 17 del D.lgs. 09.07.1997, n. 241:
“1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS. 1-ter.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto »;
In attesa dei risvolti operativi, prendiamo dunque atto della conferma in merito alla compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali.
La Legge di Bilancio conferma chiaramente anche la possibilità di utilizzo dei crediti provenienti dai noti superbonus edilizi, inoltre si esprime in maniera affermativa anche sulla compensazione dei debiti nei confronti dei premi INAIL (“a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto”).
Infine si ricorda che, come già specificato in altre fonti normative sopra riportate che si erano espresse positivamente, “resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato”: certamente appare logico che per la corretta fruizione di un credito in compensazione sia necessario che venga confermata la correttezza del credito medesimo; tuttavia restano aperti possibili scenari complessi legati al venir meno delle condizioni per la fruizione di un credito precedentemente acquisito mediante una cessione e magari già utilizzato in compensazione.
