Nei rapporti con manodopera, soprattutto straniera, l’assenza dal lavoro è spesso legata a cause esterne al rapporto. Ritardi o dinieghi nel rinnovo del permesso di soggiorno. Obblighi di rientro nel Paese di origine per eventi familiari. Impossibilità di rientrare nei termini per ragioni sanitarie o documentali.
Tutte situazioni che interrompono la presenza fisica ma non la volontà di continuare il rapporto.
Il datore di lavoro, a sua volta, viene considerato evasore sul piano contributivo.
Secondo la Suprema Corte, i contributi previdenziali sono dovuti sul minimale contrattuale anche durante le assenze ingiustificate o non previste dalla legge, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro paghi o meno lo stipendio.
Questa interpretazione colpisce duramente le aziende con manodopera straniera, dove spesso si verificano assenze prolungate dovute a complicazioni burocratiche per i permessi di soggiorno o necessità familiari all'estero.
Il sistema attuale trasforma tali sospensioni in verità giuridiche immutabili, rendendo estremamente difficile per il datore e il dipendente dimostrare le reali cause esterne dell'allontanamento.
Per evitare addebiti contributivi e sanzioni dall'INPS, l'unica soluzione risiede nella tempestiva gestione delle dimissioni per fatti concludenti o nell'avvio immediato di procedure disciplinari non abbandonate, ma seguite da una sanzione disciplinare tracciata.
In assenza di tali azioni, l'ordinamento presume un consenso implicito del datore alla sospensione, confermando l'indisponibilità dell'obbligazione verso l'ente previdenziale.
La Corte ha specificato che "l'obbligazione contributiva commisurata alla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva (cd. minimale contributivo) è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e di corresponsione della relativa retribuzione dipendenti da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa, senza che rilevi la distinzione tra assenze concordate con il datore di lavoro e assenze derivanti da condotta unilaterale del lavoratore".
Particolarmente significativo è la parte che evidenzia come "la mancata prestazione lavorativa derivante dall'immotivato allontanamento o rifiuto di rientrare in servizio potrebbe essere causa di sanzioni disciplinari o risolutive -di tal ché la mancata reazione datoriale potrebbe anche essere intesa come implicito consenso alla sospensione prolungata ed ingiustificata-, resterebbe comunque non derogabile il principio di indisponibilità dell'obbligo contributivo e dell'autonomia del rapporto previdenziale dal rapporto lavorativo, tenute distinte le prestazioni datoriali verso l'INPS - per i contributi - e verso il lavoratore - per le retribuzioni".
La Corte ha ripetutamente ribadito come "la contribuzione sul minimale è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione lavorativa che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma derivino da un accordo tra le parti frutto di una libera scelta del datore di lavoro".
Per ripetuta tendenza di tutti i Tribunali grava sul datore di lavoro l'onere di provare che le assenze siano state richieste e non meramente subite dal dipendente, trattandosi di circostanza impeditiva della pretesa contributiva, il cui fatto costitutivo è già provato dalla vigenza del rapporto di lavoro.
La realtà giuridica che emerge sempre più insistentemente a seguito delle pronunce giudiziali è un vistoso distacco che nasce dal concetto di obbligazione contributiva dalla prestazione lavorativa.
Una distorsione difficile da comprendere alla luce di quanto prevede la Carta Costituzionale all'articolo 38 che (dopo la nota dichiarazione dell'articolo sul lavoro come valore fondante) riserva ai lavoratori - non agli assenti dal lavoro - "il diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".
Assimilare l'assenza al lavoro significa, soprattutto per lunghi periodi, costituire rendite di posizione che poco si addicono ad un sistema pluralistico e solidale come quello gestito dall'INPS.
La realtà giuridica emergente dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione evidenzia un progressivo distacco tra l'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro e l'effettiva prestazione lavorativa resa dal dipendente, configurando una distorsione che solleva interrogativi sulla coerenza del sistema previdenziale con i principi costituzionali.
Tale separazione, radicata nell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, implica che il versamento dei contributi previdenziali persista anche in periodi di assenza ingiustificata, purché il rapporto di lavoro non sia formalmente risolto, con recuperi da parte dell'INPS che possono emergere a distanza di anni e generare oneri significativi per le imprese.
Ad esempio, in data 12 novembre 2025, l'ordinanza n. 29929/2025 ha ribadito l'obbligo contributivo nel lavoro marittimo per assenze dovute a indisponibilità alla chiamata; così come risulta particolarmente penalizzante l'onere probatorio sul datore per dimostrare eccezioni all'obbligo, rafforzando l'idea che il minimale contributivo non sia derogabile nemmeno da accordi collettivi di prossimità.
In sintesi risulta consolidato un orientamento ispirato ai seguenti principi:
La sentenza della Cassazione n. 32726/2025 rappresenta un recedente autorevole e recente per affrontare la questione, confermando l'orientamento sulla natura indisponibile dell'obbligazione contributiva e sull'autonomia del rapporto previdenziale rispetto alle vicende del rapporto di lavoro.
Ne consegue che quando l’amministrazione dell'INPS riceve un dato formale e lo assume come definitivo. Il controllo sostanziale scompare. Nessuno si sente tenuto a verificare se l’assenza dipenda da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore o da condotte datoriali che abbiano reso impossibile la prosecuzione del rapporto con la conseguenza che l'INS addebita i contributi sulla semplice base delle risultanze del LUL ed uni-emens.
Il sistema previdenziale, così, non si limita a registrare un evento. Lo assume come verità giuridica. E su quella verità costruisce addebiti, esclusioni e decadenze. Il lavoratore, spesso dall’estero, è costretto a rientrare in un procedimento amministrativo che non ha scelto e che raramente è in grado di governare. La possibilità di fornire giustificazioni esiste solo in astratto. Nei fatti richiede tempi, traduzioni, documentazione, contatti con uffici che non sono accessibili a chi si trova fuori dal territorio.
Si crea una distorsione strutturale. L’ordinamento tratta come volontaria una cessazione che è spesso imposta dalle condizioni di vita e dai vincoli amministrativi. La previdenza costruisce su questa finzione una serie di conseguenze che incidono sul diritto al lavoro, sulla parità di trattamento e sulla continuità contributiva.
In questo contesto fattuale ben si inserisce la soluzione delle dimissioni per fatti concludenti; a patto che il datore di lavoro percepisca con immediatezza la gravità del comportamento del lavoratore e si attivi adeguatamente nei tempi e con le formalità previste.
Per il futuro la soluzione è chiara, ma per il passato l'unica soluzione, in caso di addebito da parte dell'INPS, è quella giudiziale.
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