Appalti, somministrazione irregolare e sequestro per equivalente sono argomenti sempre più attenzionati dagli organi di vigilanza sul lavoro al punto da suscitare frequenti critiche quando la somministrazione illecita di manodopera è mascherata da appalto.
Si tratta di indagini che spesso riguardano grandi gruppi della logistica, distribuzione, sicurezza e moda accusati di aver stipulato contratti di appalto fittizi con cooperative e consorzi quando vengono considerati “meri serbatoi di manodopera”.
Le imprese committenti, sulla base di una particolare tesi, vengono così ritenute responsabili per:
frodi fiscali (in particolare, uso di fatture per operazioni inesistenti),
mancato versamento corretto di IVA e contributi,
addirittura caporalato in alcuni casi.
Secondo alcune Procure della Repubblica le aziende appaltanti dovrebbero vigilare non solo sulla genuinità dell’appalto, ma anche sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi da parte del fornitore.
Una delle critiche che vengono mosse a tale impostazione riguarda l'affermazione che non esiste alcuna norma penale che imponga un simile obbligo di controllo, evidenziando come si tratti di una inammissibile "costruzione giurisprudenziale".
Questo tipo di critica merita un approfondito esame degli aspetti giuridici sui presupposti giuridici sui quali le azioni di sequestro per equivalente si fondano.
L’azione dei PM effettivamente in alcuni casi si avvale di sequestri patrimoniali finalizzati alla confisca.
Questi sequestri sono in grado di spingere molte aziende ad accettare o patteggiare accordi con la magistratura provvedendo:
ad assumere direttamente i lavoratori precedentemente impiegati dai fornitori;
a versare somme rilevanti all’Erario;
rivedere le catene di fornitura;
operare un controllo rafforzato su appalti e subappalti.
Il sequestro per equivalente è uno strumento cautelare reale di particolare importanza nel diritto penale tributario e societario italiano, frequentemente impiegato anche nei casi di appalti irregolari o somministrazioni illecite di manodopera.
Su questo strumento avevamo già nel 2016 rappresentato criticità di sproporzione che tutt'ora sono fonte di conflitto interpretativo come dimostrato anche dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2025.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà della confisca per equivalente dei beni utilizzati per commettere reati societari, come l'aggiotaggio e l'ostacolo alla vigilanza.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'obbligo di disporre la confisca per equivalente dei beni utilizzati per commettere reati societari, senza considerare le circostanze specifiche del caso e le condizioni economiche dell'imputato, possa condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati, violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione e dalla normativa europea.
Un potenziamento delle tesi delle varie Procure che stanno procedendo è fornito dal nuovo comma inserito dall'”articolo 29, comma 2, lettera a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56” che introduce nuovi parametri comparativi capaci di rendere tutto l’apparato logico giuridico molto più efficace non solo sul piano civilistico, ma soprattutto penale.
Il testo aggiunto dal citato decreto legge stabilisce che “1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.
Questo inserimento fa si che vi sia ora un più articolato ampliamento della irregolarità dell'appalto precedentemente limitata soltanto alla “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Con questo nuovo comma di fatto è stata introdotta la possibilità di utilizzo di un nuovo argomento giuridico utilizzabile per affermare la irregolarità dell'appalto; la “strumentalità del rapporto di appalto” il contesto probatorio è di facile soluzione quando è provato un divario economico tra i lavoratori dell'appaltatore e quello del committente.
Si tratta di un nuovo contesto logico nel quale la rilevanza dell’interesse economico non è più basata su astratti principi giuridici, ma su una nuova normativa che ha colmato una evidente lacuna economico comparativa.
Una lacuna che non consentiva, prima del marzo 2024, di argomentare sufficientemente il riferimento al diverso trattamento economico e contributivo dei lavoratori.
Il sequestro per equivalente (o "per valore") consente al Pubblico Ministero di sottoporre a vincolo beni del reo per un valore corrispondente al profitto o al prezzo derivante dal reato, quando non è possibile identificare direttamente tali beni o risorse specifiche provenienti dal reato.
Normativa base:
Art. 322-ter c.p. (generalmente per i delitti contro la Pubblica Amministrazione),
[I]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (3).
[II]. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
[III]. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis (specifico per reati tributari) il cui testo in vigore dal 29 giungo 2024 è il seguente:
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.
D.Lgs. 231/2001, artt. 19 e 53 (per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
Articolo 19 Confisca
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89(1).
1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, [o loro parti,] ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Queste norme prevedono che, quando non è possibile aggredire il profitto diretto del reato, possano essere sequestrati beni equivalenti appartenenti all'indagato o all'azienda coinvolta.
Per applicare il sequestro per equivalente occorre che sussistano:
un fumus delicti sufficientemente concreto (probabilità fondata che il reato sia stato commesso);
una difficoltà o impossibilità a individuare il profitto diretto del reato;
un nesso diretto fra valore sequestrato e profitto ipotizzato dal reato.
Non è necessaria la prova certa, bensì sufficiente l’astratta configurabilità del reato.
Ha carattere residuale: si applica solo quando non è possibile sequestrare direttamente i beni o valori provenienti dal reato.
Non richiede una connessione diretta tra i beni sequestrati e il reato: il vincolo cautelare riguarda qualunque bene dell’indagato, purché equivalga al valore contestato.
È finalizzato principalmente alla successiva confisca del valore sequestrato, per impedire che il soggetto possa trarre profitto dal reato commesso.
Beni sequestrati: somme di denaro, beni immobili, quote societarie, conti correnti, in misura corrispondente alle imposte evase o ai contributi previdenziali non versati.
Proporzionalità: una delle criticità maggiori riguarda la proporzionalità fra entità del sequestro e reale danno erariale. Talvolta la misura può apparire sproporzionata rispetto al profitto effettivamente ottenuto.
Effetto coercitivo: il sequestro per equivalente può esser percepito dalle imprese come una misura che spinge verso accordi transattivi piuttosto che verso un accertamento pieno e completo dei fatti in sede giudiziaria.
Rischio di abuso e tutela giudiziaria: la natura anticipatoria della misura impone un rigoroso controllo giurisdizionale, al fine di evitare danni irreparabili alle imprese, specie sotto il profilo reputazionale e di continuità aziendale.
L’art. 2 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede il reato di:
«Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».
Il reato si integra quando:
Nella dichiarazione fiscale sono indicati elementi passivi fittizi, attraverso fatture o documenti che rappresentano operazioni:
oggettivamente inesistenti (mai effettuate),
oppure soggettivamente inesistenti (effettuate, ma con soggetti diversi da quelli indicati).
Non sono previste soglie quantitative minime di punibilità (in termini di importo evaso), a differenza di altri reati tributari.
Contratti di appalto formalmente corretti, ma che in realtà coprono una somministrazione irregolare di manodopera (vietata dall’art. 29 del previgente D.lgs. 276/2003, oggi sostituito dal D.lgs. 81/2015, artt. 30 e ss.).
Emissione di fatture riferite formalmente a servizi di appalto, quando in realtà l’oggetto reale è la mera somministrazione irregolare di lavoratori.
La rilevanza penale scaturisce dall’ipotesi che il negozio giuridico sottostante alla fattura (l’appalto) sia in realtà:
Apparente, cioè simulato e privo di una reale autonomia organizzativa del fornitore;
Un mero "schermo" per dissimulare la reale operazione (somministrazione irregolare di manodopera).
Secondo questa interpretazione, si configura un'operazione soggettivamente (e talvolta oggettivamente) inesistente, con implicazioni dirette in ambito fiscale.
I PM sono soliti valorizzare questi elementi per ritenere la fattura "inesistente":
Inesistenza soggettiva:
La fattura indica formalmente un soggetto (l’appaltatore) che in realtà non è il vero prestatore della prestazione di servizi (essendo in realtà una semplice "fornitura di manodopera").
Inesistenza oggettiva (nei casi più gravi):
La fattura rappresenta un'operazione ("appalto di servizi") che non è mai stata realizzata nella sostanza, poiché nella pratica l'appaltatore non svolge alcun servizio autonomo ma limita la propria attività alla mera somministrazione di personale, priva di autonomia organizzativa e di rischio imprenditoriale.
In entrambi i casi si configura una falsa rappresentazione della realtà economica e fiscale, elemento essenziale del reato ex art. 2 D.lgs. 74/2000.
l’utilizzo delle fatture "fittizie" consente all’impresa committente di dedurre indebitamente costi relativi a servizi (come IVA, IRES e IRAP) che non sono realmente riconducibili all’operazione dichiarata;
altera quindi il carico fiscale effettivo, generando un indebito risparmio tributario che integra la condotta punita dalla legge penale tributaria.
«la fattura riferita ad un contratto di appalto che dissimula una somministrazione irregolare di manodopera costituisce fattura per operazioni inesistenti, integrando quindi il reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000».
La giurisprudenza ritiene che la semplice differenza tra forma e sostanza del contratto (appalto dichiarato vs somministrazione reale) sia sufficiente ad integrare la fattispecie penale tributaria.
Questa tesi, pur consolidata in sede giudiziaria, presenta alcuni punti critici:
Necessità di dimostrare concretamente che l’appalto sia privo di autonomia e reale organizzazione (non basta una generica affermazione investigativa).
La difesa può e deve dimostrare elementi probatori a favore dell’autonomia gestionale e organizzativa dell'appaltatore.
Occorre inoltre contestare la consapevolezza e volontà fraudolenta (dolo specifico): se la società committente ha adottato seriamente e documentato tutte le misure per verificare la genuinità del contratto, il dolo potrebbe essere escluso o almeno fortemente mitigato.
La tesi sulla rilevanza penale delle fatture riferite a contratti simulati di appalto è oggi saldamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, l'impresa ha significativi spazi difensivi:
Curando preventivamente la compliance aziendale (modelli 231, audit, contratti chiari);
Contestando puntualmente in giudizio gli elementi di fatto e l’elemento soggettivo (dolo specifico).
Queste strategie preventive, combinate con una robusta difesa processuale, sono il miglior antidoto alle contestazioni penali in questa materia.
Di fronte a procedimenti come quelli descritti (contestazione di appalti simulati, somministrazione irregolare, frodi fiscali e contributive con uso di sequestri per equivalente), le imprese coinvolte possono attivare diversi strumenti e strategie per tutelarsi efficacemente.
Qui di seguito illustriamo gli strumenti di tutela più efficaci, operativi e strategici, distinguendo la tutela giudiziaria da quella preventiva-organizzativa:
In primo luogo, l’impresa può immediatamente reagire ai sequestri preventivi (specialmente quelli per equivalente) attraverso:
Istanza di riesame (Tribunale del Riesame, art. 324 c.p.p.)
Termine: entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento di sequestro.
Finalità: ottenere il dissequestro integrale o parziale dimostrando:
insussistenza del fumus del reato;
sproporzione tra valore sequestrato e presunto profitto illecito;
illegittimità formali e sostanziali del provvedimento.
Ricorso per Cassazione
In caso di esito negativo del riesame può essere proposto il ricorso per Cassazione per soli motivi di legittimità.
È fondamentale fornire fin dall’inizio elementi probatori solidi (contratti, documenti fiscali, attestazioni di regolarità contributiva) per sconfessare la tesi accusatoria e, in subordine, quantomeno ridurre l’entità della misura cautelare.
È possibile contestare nel merito le accuse durante la fase penale (udienza preliminare e dibattimento):
Evidenziando l’esistenza e la genuinità del rapporto di appalto, attraverso la dimostrazione di:
reale autonomia imprenditoriale dell’appaltatore;
esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo del fornitore;
assenza di "intermediazione" della manodopera in modo illecito.
Contestando l’insussistenza di dolo specifico nei reati tributari, cioè la consapevolezza e volontà di frodare l'erario. Sotto questo profilo si tratta di dimostrare che non è stata posta in essere alcuna strumentalità elusiva od evasiva.
In caso di verbali ispettivi di INPS o INAIL, che accompagnano o precedono spesso procedimenti penali, l’impresa può attivare:
Contestazione amministrativa immediata (art. 17 D.lgs. 124/2004)
Impugnazione dei verbali presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro per contestare la qualificazione dei rapporti o la genuinità dell'appalto.
Ricorso in opposizione a verbale ispettivo, art. 18 L. 689/81 o ad ordinanza ingiunzione
Per contestare nel merito la legittimità e la fondatezza delle violazioni amministrative contestate.
Azione di accertamento negativo
Davanti al Giudice del Lavoro, chiedendo la verifica dell’inesistenza degli obblighi contributivi pretesi.
Se emergono falsità materiali o ideologiche nei verbali ispettivi o nelle dichiarazioni rese dagli ispettori o funzionari, può essere proposta una querela di falso civile (art. 221 c.p.c.), finalizzata a eliminare il valore probatorio privilegiato dei verbali stessi.
Infine, è importante attivare una strategia parallela di comunicazione e gestione della crisi per proteggere la reputazione dell’impresa:
Comunicazione trasparente verso stakeholder, clienti e fornitori.
Gestione accurata dei rapporti con la stampa, evitando amplificazioni negative.
Assistenza legale qualificata nella comunicazione pubblica relativa ai procedimenti.
Quando l’impresa viene colpita da provvedimenti cautelari, come i sequestri preventivi per equivalente, la strategia difensiva processuale deve essere attentamente ponderata perché determinerà l'intera evoluzione della vicenda giudiziaria.
Le strategie principali da valutare sono:
Implica un confronto diretto con la Procura già nella fase iniziale.
Necessita di una robusta base documentale per dimostrare la genuinità degli appalti, l’autonomia dei fornitori e la regolarità fiscale-contributiva.
Pro: può portare rapidamente a un esito positivo.
Contro: rischia, in caso di sconfitta, di compromettere future fasi processuali (precedente negativo).
Può consistere in un dialogo con la Procura finalizzato ad accordi (come quelli citati nell'articolo de Il Foglio), per limitare i danni patrimoniali e reputazionali.
Pro: minori rischi economici immediati, attenuazione del danno reputazionale.
Contro: comporta il riconoscimento implicito di irregolarità e potrebbe indurre la Procura a proseguire altre indagini analoghe.
E' sempre opportuno evitare contrapposizioni immediate, privilegiando una difesa più articolata e graduale durante il dibattimento penale.
Pro: consente di raccogliere maggiori elementi probatori, di monitorare l’evoluzione della giurisprudenza e la consistenza reale delle accuse.
Contro: non risolve subito la crisi reputazionale e finanziaria generata dal sequestro.
La procedura di riesame del sequestro (ex art. 324 c.p.p.) è spesso il primo vero confronto giudiziario con le tesi accusatorie. È fondamentale comprenderne la natura bifronte:
Precedente specifico negativo:
Un rigetto del riesame da parte del Tribunale potrebbe costituire un precedente sfavorevole, rendendo più complessa la difesa nelle fasi successive.
Cristallizzazione di elementi accusatori:
Il riesame potrebbe rafforzare le ipotesi della Procura, trasformando un sospetto investigativo in un giudizio preventivo negativo sulle modalità operative dell’azienda.
Effetto mediatico negativo:
Un rigetto può essere percepito dai media e dal mercato come una conferma delle accuse.
Rapida restituzione dei beni: in caso di accoglimento.
Verifica della solidità dell’accusa: permette alla difesa di sondare concretamente la forza probatoria dell’accusa.
Chiarificazione delle contestazioni: il riesame obbliga la Procura a specificare dettagliatamente i fatti contestati, permettendo una difesa più precisa e mirata.
Tuttavia, l'esperienza insegna che la scelta del riesame è consigliabile solo quando l’azienda ha elementi di difesa particolarmente solidi, chiari e immediatamente spendibili.
L’esperienza pratica mostra che le migliori strategie per difendersi efficacemente da procedimenti invasivi come quelli analizzati includono una combinazione di:
rapida reazione giudiziaria;
accurata prevenzione organizzativa e contrattuale;
gestione della comunicazione e tutela reputazionale.
La possibilità di successo nel procedimento di riesame, così come nell’intera vicenda giudiziaria, dipende in larga parte dalla solidità preventiva della compliance aziendale.
In tal senso, gli strumenti preventivi acquisiscono un'importanza strategica:
Una compliance efficace che copra esplicitamente i rischi fiscali e di somministrazione irregolare, con controlli documentabili, è uno scudo difensivo di straordinaria importanza.
Può escludere o mitigare la responsabilità amministrativa dell'ente in presenza di contestazioni penali.
Una rigorosa documentazione delle verifiche preventive e periodiche su appaltatori e fornitori rappresenta una robusta prova difensiva preventiva.
Consente di dimostrare la "buona fede" dell'impresa.
L’attivazione regolare di audit interni, preferibilmente esterni indipendenti, rafforza ulteriormente la posizione difensiva.
Consente di prevenire situazioni rischiose prima che vengano rilevate dalle autorità ispettive.
La forma e la sostanza dei contratti devono sempre dimostrare l’autonomia reale dell’appaltatore, l’assenza di intermediazione illecita, e una trasparente gestione fiscale e contributiva.
In conclusione, il miglior strumento di difesa delle imprese rimane la prevenzione attraverso strumenti di compliance efficaci e una rigorosa due diligence sui rapporti di appalto. Tuttavia, una pronta reazione giudiziaria resta fondamentale per limitare i danni reputazionali e patrimoniali che questi procedimenti inevitabilmente comportano.
Gli appalti simulati si verificano quando un contratto di appalto, formalmente corretto, dissimula in realtà una somministrazione irregolare di manodopera, che è vietata dalla legge italiana. Questo avviene quando l'appaltatore non dispone di una reale autonomia organizzativa e gestionale, ma si limita di fatto a fornire personale sotto la direzione e il controllo del committente. Questa pratica è sempre più attenzionata dagli organi di vigilanza e dalle procure perché spesso comporta frodi fiscali (uso di fatture per operazioni inesistenti), mancati versamenti di IVA e contributi, e in alcuni casi persino accuse di caporalato.
Secondo alcune Procure della Repubblica, le aziende committenti non dovrebbero limitarsi a verificare la genuinità dell'appalto, ma dovrebbero anche vigilare sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi da parte del fornitore (l'appaltatore). La tesi è che l'uso di appalti simulati per mascherare la somministrazione illecita di manodopera porta all'utilizzo di fatture considerate "inesistenti" ai fini fiscali. Questo perché la fattura formalmente relativa a un servizio di appalto si riferisce in realtà a un'operazione (la mera fornitura di manodopera senza autonomia organizzativa) che non è stata effettivamente realizzata nella sua sostanza, o che coinvolge soggetti diversi da quelli indicati come reali prestatori d'opera (inesistenza soggettiva e/o oggettiva).
Il sequestro per equivalente è uno strumento cautelare nel diritto penale tributario e societario che consente al Pubblico Ministero di sequestrare beni dell'indagato per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, quando non è possibile identificare e sequestrare direttamente i beni derivanti dal reato stesso. Nelle indagini su appalti simulati e somministrazione illecita, il sequestro per equivalente viene frequentemente utilizzato per aggredire patrimoni aziendali per un valore corrispondente alle imposte evase (ad esempio, IVA, IRES, IRAP) e ai contributi previdenziali non versati, profitto che si ritiene derivi dall'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti.
Le principali normative di riferimento per il sequestro per equivalente in Italia includono: l'articolo 322-ter del Codice Penale, applicabile generalmente ai delitti contro la Pubblica Amministrazione; l'articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000, specifico per i reati tributari; e gli articoli 19 e 53 del D.Lgs. 231/2001, che regolano la confisca e il sequestro preventivo nel contesto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato. Queste norme prevedono la possibilità di confisca (e quindi di sequestro preventivo) per equivalente quando non è possibile la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato.
Per l'applicazione del sequestro per equivalente sono generalmente richieste le seguenti condizioni: un fumus delicti sufficientemente concreto, ovvero la probabilità fondata che il reato sia stato commesso; la difficoltà o l'impossibilità di individuare il profitto diretto del reato; e un nesso diretto tra il valore dei beni da sequestrare e il profitto ipotizzato derivante dal reato. Non è necessaria la prova certa del reato, ma è sufficiente l'astratta configurabilità dello stesso.
Lo strumento del sequestro per equivalente presenta diverse criticità. Una delle maggiori riguarda la proporzionalità, in quanto l'entità del sequestro può talvolta apparire sproporzionata rispetto al profitto che si ritiene effettivamente ottenuto. Inoltre, può avere un forte "effetto coercitivo" sulle imprese, spingendole ad accordi transattivi piuttosto che a un accertamento giudiziario completo dei fatti. Esiste anche il rischio di abuso e la necessità di un rigoroso controllo giurisdizionale per evitare danni irreparabili alle aziende, specialmente sotto il profilo reputazionale e della continuità aziendale.
L'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 29 (attualmente rilevante tramite la conversione nel D.L. 2 marzo 2024, n. 19) ha rafforzato le tesi delle procure, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'irregolarità di un appalto. Questo nuovo comma stabilisce che al personale impiegato nell'appalto e subappalto spetta un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale più rappresentativo per il settore e la zona. Questo inserimento normativo colma una lacuna comparativa e permette di utilizzare il divario economico tra i lavoratori dell'appaltatore e quelli del committente come un nuovo e più efficace argomento giuridico per sostenere l'irregolarità dell'appalto e la sua "strumentalità", facilitando così il contesto probatorio per l'accusa.
Le imprese possono adottare diverse strategie di tutela, sia giudiziarie che preventive-organizzative. Sul piano giudiziario, è possibile impugnare i sequestri preventivi tramite istanza di riesame (entro 10 giorni) e, in caso di rigetto, ricorso per Cassazione, fornendo elementi probatori solidi sulla genuinità dell'appalto e sulla sproporzione del sequestro. È inoltre possibile contestare nel merito le accuse durante le fasi processuali (udienza preliminare e dibattimento), dimostrando l'autonomia dell'appaltatore e l'assenza di dolo specifico. Le imprese possono anche contestare i verbali ispettivi (INPS/INAIL) in sede amministrativa e giudiziaria civile (opposizione a verbale, azione di accertamento negativo, querela di falso). Sul piano preventivo, la migliore tutela consiste nell'implementare una solida compliance aziendale (Modello 231), effettuare una rigorosa e documentata due diligence sui fornitori, svolgere audit interni periodici e redigere contratti di appalto chiari e tracciabili che dimostrino l'autonomia reale dell'appaltatore.
