È passato poco più di un mese da quando è entrato in vigore il Dlgs n.104/2022 , il cosiddetto “Decreto trasparenza” con il quale il nostro Stato ha recepito quanto sancito dalla Direttiva comunitaria 1152/2019 in merito a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili all’interno dei paesi dell’Unione Europea.
Quali sono le novità introdotte?
A quali attività si applicano?
In che modo cambia il rapporto di lavoro e la sua gestione?
Ma soprattutto, quali sono i nuovi diritti dei lavoratori, i nuovi obblighi per i datori di lavoro con relativi rischi di sanzione?
La questione ovviamente investe da un lato il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ma dall'altro anche la burocrazia che sul rapporto di trasparenza ha voluto intromettere un corposo sistema di sanzioni.
E' indubbio che per il lavoratore il decreto costituisce una fonte di diritti, ma è altrettanto intuibile che il sistema sanzionatorio che lo caratterizza può essere uno strumento che gli consente di agire contro il datore di lavoro con una certe disinvoltura ed incidenza strutturale del rapporto anche nei casi in cui non ci sia una effettiva necessità.
Di fatto il decreto diventa uno strumento in grado di piegare, attraverso una infinità di regole e regolette, anche il più determinato datore di lavoro.
A prescindere dall’indiscutibile valenza etica che la direttiva europea ha previsto e che il nostro Stato ha finalmente accolto, questa sembra perdere di valore perché le principali innovazioni che il Dlgs n.104/2022 ha introdotto si scontrano subito con una maggiore complessità degli adempienti informativi che il datore di lavoro deve eseguire se non vuole incombere in sanzioni, e con l’irrigidimento dei controlli che, d’ora in avanti, si fanno più gravosi.
In altre parole, si è partiti da una direttiva comunitaria che era già sufficientemente dettagliata – e che doveva solo essere recepita – e vi sono state fatte delle aggiunte e delle specificazioni che hanno come conseguenza ultima di creare una burocratizzazione inutile, che va oltre quello che era il tenore della direttiva stessa.
E così, mentre da una parte si reclama a gran voce l’esigenza di alleggerire il lavoro e la politica del lavoro dalla burocrazia, dall’altra c’è l’impressione è che ogni volta che si va a toccare la materia lavoristica si proceda a burocratizzare e ad appesantire proprio gli oneri e i rischi che i datori di lavoro corrono quando instaurano un rapporto di lavoro e anche quando questo si sviluppa.
Quindi al di là dei contenuti più che legittimi, anzi fondamentali, di trasparenza c’è la sensazione che si sia andati oltre questa esigenza, e che alla fine si siano create situazioni – anche di sanzionamento e di incertezza su tutta su una serie di aspetti – che sicuramente creeranno non pochi problemi.
È un po’ il solito modo di fare normativa all’italiana, si potrebbe replicare, dove si parte da un presupposto necessario ma si finisce col perseguire uno sotto-fine che sembra solo essere destinato ad ingessare procedure e relazioni, e quindi a far incrementare una burocrazia già oltremodo florida.
Ma forse, non è solo questo. La complessità delle procedure previste in questo decreto – come potrete appurare da soli, continuando nella lettura di questo articolo – è tale da non escludere che esista anche un altro scopo occulto, ovvero quello di far monetizzare all’erario il cosiddetto rischio statistico dell’errore: in parole spicce, più la cosa si fa complessa, più è facile incombere in errore e quindi in sanzioni.
Ça va sans dire, un altro modo per fare cassa, come direbbero in nostri cugini d’oltralpe.
A prescindere da queste considerazioni, una cosa è sicuramente evidente, oseremo dire persino trasparente: ora più che mai il datore di lavoro è costretto a sobbarcarsi l’onere economico di affidarsi ad un professionista estremamente competente, in grado di redigere un contratto di assunzione che tenga conto (anche) di questi oneri comunicativi.
Ma entriamo nello specifico del decreto e analizziamolo nei suoi vari aspetti e proprio per fare emergere la complessità degli obblighi che impone, abbiamo deciso di riportare per intero intere porzioni della legge, senza semplificarle o accorciarle. Ci scusiamo quindi per la lunghezza dell’articolo.
Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura e buone riflessioni.
Le complessità palesate sopra, si riscontrano già nell’articolo 1, che riguarda l’ampio ambito di applicazione del decreto trasparenza in merito agli obblighi informativi e che si rivolge a:
Gli obblighi informativi non si applicano, invece, ai (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 104/2022):
Le complessità si fanno poi “più complesse” negli articoli a seguire.
Si legge infatti all’articolo 3 del decreto in oggetto, che il datore di lavoro – sia pubblico che privato – è tenuto a comunicare a ciascun lavoratore neoassunto, in modo chiaro e trasparente e in formato cartaceo oppure elettronico, tutte le informazioni previste nel decreto. Il lavoratore dovrà sempre potervi avere accesso e la prova della loro trasmissione dovrà essere conservata dal datore di lavoro per almeno cinque dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Si legge poi al comma 2 dell’articolo 4 che questi obblighi di comunicazione vengono assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in alternativa con la consegna della:
Su questo punto, un’altra considerazione è quanto mai necessaria.
Come si evince, la legge impone che queste informazioni di trasparenza siano comunicate a qualunque lavoratore che venga assunto, anche se solo in prova. Teoricamente non ci sarebbe nulla da eccepire. Ma nella quotidianità della vita lavorativa, sappiamo bene che un’altissima percentuale di coloro che sono in prova decidono spontaneamente di non proseguire nel rapporto di lavoro e quindi di licenziarsi già dopo i primissimi giorni.
Il datore di lavoro non solo deve sobbarcarsi della spesa del consulente che gli rediga un contratto ineccepibile anche dal punto di vista della trasparenza – pena incappare in salate sanzioni – ma è altresì obbligato a tenerne memoria in archivio per almeno cinque anni.
Dispendio di denaro, dispendio di tempo, dispendio di spazio.
Proseguiamo nell’analisi del decreto e entriamo nello specifico, delle informazioni da comunicare al lavoratore, come riportato nell’Articolo 4 :
Tutte le informazioni eventualmente non contenute nella lettera d’assunzione (o nella copia della comunicazione dell’istaurazione del rapporto di lavoro) devono essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Alcune informazioni – quelle comprese ai punti i, j, k, o, p dell’elenco di cui sopra – potranno essere fornite al lavoratore entro un termine di tempo maggiore ma non oltre i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima che il datore abbia adempiuto a tutti gli obblighi d’informazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni mancanti.
Allo stesso modo, eventuali modifiche agli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicate dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica stessa non derivi da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto collettivo.
Sono previsti poi ulteriori obblighi informativi per i datori di lavoro se vengano utilizzati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In questo caso sia il datore di lavoro che il committente hanno obbligo di informare il lavoratore o il collaboratore circa l’utilizzo di sistemi finalizzati a fornire dati relativi all’assunzione o al conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del contratto, dell’assegnazione di mansioni o compiti, indicazioni sulla sorveglianza, la valutazione e l’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Il lavoratore ha quindi diritto ad accedere ai dati che lo riguardano, anche attraverso le sue rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, e sia il datore di lavoro che il committente hanno l’obbligo di rispondere per iscritto con la trasmissione dei dati mancanti, entro 30 giorni. (Art. 4 – comma 3)
Le informazioni di cui sopra dovranno essere comunicate dal datore di lavoro in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico.
Le comunicazioni dovranno essere fornite anche all’RSA/RSU o in mancanza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In merito alle sanzioni a cui possono essere soggetti i datori di lavoro inadempienti, il Dlgs 104/2022 prevede:
Oltre a introdurre nuovi obblighi informativi a carico delle aziende, il decreto introduce nuove tutele per i lavoratori, regolamentate nel capo III rubricato “Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro”.
Queste riguardano:
Ma di queste parleremo in un altro articolo.
