La recente risposta n. 2/2025 dell'Agenzia delle Entrate si concentra sull'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in relazione a un accordo di concessione in uso e gestione di un Palasport comunale a un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD).
La riforma del lavoro sportivo, pur promuovendo tutele lavorative, impone vincoli che rischiano di entrare in conflitto con la missione sociale delle associazioni sportive dilettantistiche.
L'Agenzia delle Entrate, escludendo l'applicazione dell'esenzione IVA a prestazioni complesse come quelle oggetto della risposta n. 2/2025, potrebbe aggravare questa tensione.
Secondo l'Agenzia, la complessità della prestazione contrattuale, che include non solo l'utilizzo della struttura per attività sportive ma anche servizi accessori come pulizia e manutenzione, esclude l'applicazione dell'esenzione IVA.
L'interpretazione adottata individua una distinzione tra servizi "strettamente connessi" alla pratica sportiva, esenti da IVA, e servizi che presentano finalità economiche ulteriori.
Questo approccio solleva perplessità. Da un lato, la normativa nazionale sembra puntare a incentivare lo sport dilettantistico, riconoscendone il valore sociale. Dall'altro, una lettura restrittiva rischiando di penalizzare enti che, pur operando senza scopo di lucro, affrontano oneri crescenti per gestire strutture pubbliche.
Secondo la direttiva 2006/112/CE del consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune del valore aggiunto in materia di "Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico" è stato previsto che:
"Articolo 132
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
...omissis...
m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;"
Dal contenuto degli atti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in conteste rilevanti come la C-253/07 del 2008 (Canterbury Hockey Club) e la C-488/18 del 2020, emerge la necessita di una chiarezza su come tali esenzioni devono essere interpretate in modo da favorire l' obiettivo sociale del sostegno allo sport dilettantistico, evitando che vincoli fiscali eccessivi ne compromettano l'effettività.
Un elemento fondamentale è quindi costituito dal cosa si deve intendere per "stretta connessione" alla pratica sportiva. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che tali esenzioni devono essere interpretate considerando il principio di neutralità fiscale, evitando disparità di trattamento tra operatori.
Tuttavia, l'Agenzia sembra adottare un approccio più rigido, che potrebbe non essere pienamente coerente con questa impostazione.
La risposta evidenzia inoltre l'esigenza di maggiore chiarezza normativa per evitare che enti sportivi e amministrazioni locali si trovino esposte a incertezze interpretative e contenziosi.
È quindi ora fondamentale che il legislatore e gli organi di controllo favoriscano un'applicazione coerente delle norme, garantendo sia la promozione dello sport dilettantistico sia il rispetto delle regole fiscali per non sacrificare imprese e posti di lavoro alle distrazioni giuridiche.
Ecco alcune norme nazionali a cui fare riferimento per eventuali approfondimenti relative allo sport dilettantistico:
