E' sempre più frequente il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera e, le implicazioni che l'utilizzo improprio di personale comporta sotto il profilo giuslavoristico, amministrativo, tributario e penale sono notevoli.
L'aspetto penale richiede un approfondimento sulle "incomprensibili" ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione a spiegare l'evoluzione del sistema giuridico.
Una volta pervenuti i verbali ed iniziate le procedure penali, è veramente difficile spiegare all'indagato o all'imputato cosa rischia e perché.
La difficoltà sta nella complessità dell'iter logico seguito dal diritto per articolare una accusa tanto grave quanto pericolosa sotto il profilo delle procedure compreso lo strumento del sequestro per equivalente.
Il nostro punto di partenza è la
Sentenza della Terza sezione penale 19595/2023 Corte di Cassazione
del 29 marzo 2023 (Data Udienza) / 10 maggio 2023 (Data deposito).
Vediamo il commento sul caso e sull'evoluzione dei giudizi.
Sintesi della Sentenza di Appello (Corte d'appello di Milano, 19/05/2022):
La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza (27/04/2021) che aveva condannato Bruno Franzoni a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000. La condanna si basava sull'utilizzo, nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2014 e 2015, di "elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da Emmezeta srl relative ad operazioni inesistenti", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La sentenza d'appello ha anche confermato la confisca diretta del profitto del reato, pari a euro 230.843,28, nei confronti della Metalbau s.r.l. e, in via subordinata, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato, in applicazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000.
Principali Temi e Argomentazioni del Ricorso (Franzoni Bruno):
Il ricorso si articola in tre motivi principali:
- Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000 in relazione alle imposte dirette (primi due motivi):
- La difesa ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato anche con riguardo alle imposte dirette (IRES) in presenza di fatture solo soggettivamente inesistenti.
- Secondo il ricorrente, la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni sarebbe rilevante ai fini delle imposte dirette: il reato sarebbe integrato solo in caso di inesistenza oggettiva.
- Poiché i giudici di merito non avrebbero escluso che le prestazioni oggetto delle fatture fossero state effettivamente eseguite (configurando un'inesistenza meramente soggettiva), avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 con riguardo all'evasione dell'IRES.
- Questa argomentazione porterebbe alla necessità di rivalutare il trattamento sanzionatorio e la possibile applicazione della sospensione condizionale della pena.
- Violazione dell'art. 322-ter cod. pen. in relazione alla confisca per equivalente (terzo motivo):
- La difesa ha contestato l'applicazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 per l'anno d'imposta 2014, in quanto il reato si sarebbe consumato il 9 settembre 2015 (con la presentazione della dichiarazione), data antecedente all'entrata in vigore di tale norma (22 ottobre 2015).
- Per l'anno 2014, la confisca avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007.
- Richiamando l'art. 322-ter cod. pen., la difesa ha sostenuto che la confisca per equivalente del profitto del reato sarebbe esclusa per l'anno 2014, in quanto il richiamo operato dalla legge n. 244/2007 si riferirebbe solo al comma 1 dell'art. 322-ter (che prevede la confisca per equivalente del solo prezzo del reato) e non al comma 2 (che include il profitto).
- In subordine, la difesa ha chiesto che l'importo della confisca venga ridimensionato sottraendo le somme relative all'IRES (euro 71.695,00 per il 2014 e euro 56.751,00 per il 2015), in linea con la tesi dell'insussistenza del reato per le imposte dirette.
Posizione del Pubblico Ministero:
Il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Decisione e Motivazioni della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato.
- Motivazioni relative al primo motivo (Inesistenza soggettiva vs. oggettiva e imposte dirette):
- La Corte ritiene la censura "manifestamente infondata perché contraria all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità".
- Viene accertato che le fatture emesse da Emme Zeta srl a Metalbau srl per gli anni 2014 e 2015 erano relative a "operazioni soggettivamente inesistenti alla luce dell'emersa intermediazione illegale di manodopera", dissimulando una somministrazione illecita di manodopera dietro l'apparente indicazione di diverse tipologie di lavoro o fittizi contratti di appalto.
- La Corte ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui "l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un'attività illecita di somministrazione di manodopera... integra una operazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto".
- In tema di imposte sui redditi, la Corte afferma che "l'utilizzo della fattura che dissimula una diversa prestazione apre la strada alla detrazione di costi anch'essi fittizi perché non correlati alla prestazione reale essendo funzionale ad abbattere indebitamente il reddito di esercizio mediante imputazione del costo dei servizi, rappresentato dal costo del lavoro che altrimenti le società non avrebbero potuto detrarre".
- Viene citato il principio secondo cui, in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, "i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione".
- La Corte conclude che "l'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non distingue tra inesistenza oggettiva o soggettiva: oggetto della sanzione di cui all'art. 2 è ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale". L'utilizzo di fatture che occultano una somministrazione irregolare di manodopera integra il reato di cui all'art. 2 anche se l'operazione è solo soggettivamente inesistente, "con riguardo ad entrambe le imposte per le ragioni sopra evidenziate in quanto l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto".
- La sentenza impugnata è ritenuta "corretta applicazione dei principi di diritto qui richiamati ed è giuridicamente corretta".
- Motivazioni relative al terzo motivo (Confisca per equivalente e diritto intertemporale):
- La Corte ritiene anche questo motivo "manifestamente infondato".
- Richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione, si afferma che "in materia di reati tributari, sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra l'art. 12-bis, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015".
- Pertanto, l'applicazione dell'art. 12-bis anche per l'anno 2014 (pur se il reato si è consumato prima della sua entrata in vigore) è ritenuta corretta in virtù della continuità normativa con l'art. 322-ter richiamato dalla normativa precedente.
- Di conseguenza, è ritenuta corretta anche la disposta confisca del profitto del reato "nell'ammontare indicato essendo stata disposta con riguardo alla sommatoria del profitto- risparmio di spese sia con riguardo alle imposte dirette che all'iva".
- Conseguenze sull'inammissibilità del ricorso:
- Dalla manifesta infondatezza dei motivi relativi alla sussistenza del reato discende la manifesta infondatezza delle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
- Anche il terzo motivo sulla confisca è ritenuto manifestamente infondato.
Dispositivo:
La Corte di Cassazione:
- Dichiara inammissibile il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Condanna il ricorrente al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in quanto non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
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