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Somministrazione quando il lavoro interinale diventa subordinato

Un’azienda del settore sanitario si era avvalsa, a partire dal 2016, della collaborazione di due operatori specializzati tramite contratti di somministrazione a tempo determinato, intermediati da un’agenzia per il lavoro. La collaborazione era proseguita per oltre due anni, con numerose proroghe e rinnovi, mantenendo identiche mansioni. Dopo il 12 luglio 2018 – data di entrata in vigore del c.d. “decreto dignità” – l’utilizzatore aveva continuato ad avvalersi dei due lavoratori, senza però riconvertire i rapporti secondo le nuove regole.

Nel 2020 i lavoratori hanno agito giudizialmente per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’azienda utilizzatrice, denunciando la violazione del limite massimo di 24 mesi previsto per la somministrazione a termine. Il datore di lavoro, rimasto inizialmente contumace, ha successivamente contestato sia la durata complessiva dei rapporti, sia la correttezza dell’applicazione della nuova normativa.

I giudici di merito, però, hanno dato ragione ai lavoratori, riconoscendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato fin dal luglio 2018 e disponendo un risarcimento pari a otto mensilità.

Domande

  1. Può un lavoratore in somministrazione ottenere la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore?

  2. Il superamento del limite di 24 mesi nei contratti di somministrazione comporta automaticamente tale conseguenza?

  3. È legittimo conteggiare anche i periodi precedenti al “decreto dignità” per calcolare il superamento del limite?

  4. Qual è il ruolo del regime transitorio introdotto dalla legge 96/2018?

Soluzione pratica

In un caso analogo, un lavoratore può agire dinanzi al tribunale del lavoro, dimostrando – mediante documenti e testimonianze – la durata effettiva del rapporto con l’utilizzatore. In caso di superamento del limite legale e assenza di causali valide per le proroghe oltre i 12 mesi, il giudice può dichiarare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice. Il datore rischia, oltre alla stabilizzazione, anche il pagamento di un’indennità risarcitoria tra 2,5 e 12 mensilità.

Soluzione giuridica

Il superamento del limite dei 24 mesi nella somministrazione a termine può portare, secondo un’interpretazione conforme al diritto UE, alla nullità del contratto per elusione di norme imperative (artt. 1344 e 1418 c.c.) e alla costituzione di un rapporto stabile con l’utilizzatore. La Cassazione ha chiarito che il limite deve essere calcolato anche tenendo conto dei rapporti sorti prima del “decreto dignità”, per evitare un uso abusivo e permanente del lavoro interinale.

La legge 96/2018 ha introdotto un regime transitorio valido fino al 31 ottobre 2018, ma tale esclusione non può impedire al giudice di valutare la durata complessiva della missione secondo la direttiva 2008/104/CE, come affermato dalla CGUE (C-232/20).

Principio

Principio tratto da giurisprudenza consolidata: la reiterazione delle missioni presso lo stesso utilizzatore può integrare una frode alla legge e giustificare la costituzione ex lege di un rapporto subordinato stabile.

Vedi Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 5332 Anno 2025

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