Obbligo di verifica attiva da parte del conducente di un carrello elevatore. In uno stabilimento logistico situato nell’hinterland vicentino, un conducente di carrello elevatore stava eseguendo una manovra di retromarcia all’interno del piazzale adibito al carico/scarico merci.
A poca distanza, un autista di furgoni stava collaborando alle operazioni, ma in un momento imprevisto si è trovato dietro il muletto e, a causa della scarsa visibilità del conducente (impedita da pacchi sul mezzo), è stato investito mortalmente.
L'imputato era stato giudicato responsabile di omicidio colposo a seguito di un incidente sul lavoro che ha coinvolto un carrello elevatore. La sentenza della Cassazione rigetta il ricorso, confermando la responsabilità dell'imputato.
Viene evidenziata la violazione di una regola cautelare specifica relativa alla sicurezza nell'uso dei carrelli elevatori, in particolare l'obbligo di assicurarsi della presenza di persone nell'area di manovra prima di procedere in retromarcia senza visibilità.
La Corte giudica inammissibili le doglianze del ricorrente relative alla prevedibilità dell'evento e alla condotta della vittima.
Viene infine confermato che il reato non è ancora prescritto.
La Corte d’appello ha confermato la responsabilità del conducente, condannandolo per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. In Cassazione, la difesa ha sostenuto l’imprevedibilità dell’evento: l’autista si sarebbe spostato improvvisamente, aveva capacità uditive ridotte e non si trovava in posizione eretta.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo sussistente una chiara violazione di una regola cautelare elastica: l’obbligo del conducente di assicurarsi dell’assenza di persone nella traiettoria del mezzo, soprattutto in caso di visuale ostruita.
Una verifica preventiva, come imposto dal D.Lgs. 81/2008, avrebbe impedito il sinistro.
È sufficiente l’imprudenza della vittima per interrompere il nesso causale?
Il conducente del muletto può ritenersi penalmente responsabile anche se non vedeva la vittima?
L’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 impone obblighi anche a chi non è il datore di lavoro?
Quali sono le regole cautelari implicite nelle manovre di retromarcia in ambito lavorativo?
Nella vita reale, in situazioni simili:
Le imprese devono predisporre protocolli chiari per la sicurezza nelle aree di carico.
I conducenti devono ricevere formazione specifica per operare in sicurezza, specie con carichi che riducono la visuale.
In caso di infortunio grave o mortale, si attiva una procedura di indagine da parte di ASL/SPISAL e Procura.
La responsabilità può essere attribuita anche ai soggetti “garanti” del rischio (come conducenti), indipendentemente dalla qualifica aziendale.
La Corte ha richiamato i principi consolidati in tema di colpa specifica e posizione di garanzia:
La responsabilità colposa si configura anche per omissioni, se l’agente è “garante” del rischio e viola una regola di prudenza.
L’art. 20 D.Lgs. 81/2008 impone a ogni lavoratore l’obbligo di “utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro” e di tutelare anche gli altri soggetti presenti.
L’evento, pur se aggravato da condotte imprudenti della vittima, non interrompe il nesso causale se il comportamento del garante poteva evitarlo.
Principio
«In tema di infortuni sul lavoro, il conducente di mezzi meccanici ha l’obbligo di accertarsi, prima di manovre al buio o con visuale ostruita, dell’assenza di persone nell’area di manovra, anche con accertamenti visivi o con l’ausilio di terzi; la violazione di tale regola comporta responsabilità per colpa specifica, anche in presenza di condotta imprudente della vittima».
