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Sicurezza sul lavoro e "principio di effettività"

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione di un imputato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, rilevando che il giudice di merito ha trascurato il principio di effettività.

Pur in assenza di un’impresa formalmente attiva, l’imputato aveva impartito istruzioni e fornito materiali a un lavoratore in cantiere, assumendo di fatto i poteri del datore. Il nuovo giudizio dovrà valutare la sussistenza della posizione di garanzia ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/2008.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 13809 Anno 2025

Il 15 novembre 2023, durante alcuni lavori di ristrutturazione presso l'abitazione privata di una signora, un operaio viene sorpreso da un controllo ispettivo mentre intonaca una parete, privo di regolare contratto di lavoro, ma dotato di dispositivi di protezione. Secondo quanto dichiarato, era stato chiamato da un ex titolare di una ditta edile cessata da oltre 15 anni, per eseguire il lavoro. L'operaio era al suo primo giorno e aveva ricevuto sia il materiale che le istruzioni operative.

L'ex titolare della ditta viene quindi imputato di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 18, 37 e 96 D.Lgs. 81/2008), poiché, nella presunta qualità di datore di lavoro, non avrebbe garantito la sorveglianza sanitaria, la formazione adeguata né la predisposizione del piano operativo di sicurezza.

Il Tribunale di Bari lo assolve il 19 gennaio 2024, ritenendo che, non essendo più titolare di un’impresa attiva, non potesse essere considerato datore di lavoro. Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione, sostenendo che il medesimo, pur senza una formale investitura, abbia esercitato di fatto i poteri tipici del datore.

Domande

  1. Può essere ritenuto "datore di lavoro" chi esercita di fatto i relativi poteri, anche senza una posizione formale?

  2. È legittima l’assoluzione disposta solo per l’assenza di una ditta formalmente attiva?

  3. Quali conseguenze ha la mancata valutazione dell’effettività dei poteri direttivi?

Soluzione pratica

Nel caso concreto, la Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio. Operativamente, ciò comporta che il giudice del rinvio dovrà rivalutare i fatti alla luce del principio di "effettività": dovrà verificare se l'imputato abbia assunto i poteri tipici del datore, pur senza un contratto o un’azienda formalmente esistente, tenendo conto delle dichiarazioni del lavoratore, delle forniture di materiali e delle direttive impartite.

Soluzione giuridica

Ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/2008, le posizioni di garanzia (datore, dirigente, preposto) si applicano anche a chi esercita di fatto i poteri direttivi, indipendentemente dalla formale investitura. Il principio di effettività domina in materia prevenzionistica: ciò che rileva è chi ha il controllo reale sulle condizioni di lavoro e sicurezza.

Nel caso esaminato, la motivazione del giudice di primo grado ha omesso di considerare il ruolo fattuale, basandosi solo sulla cessazione formale della ditta. Secondo la Cassazione, tale omissione contrasta con l’art. 299 e con la giurisprudenza che riconosce rilevanza penale all’esercizio di fatto dei poteri datoriali.

Principio

Chi esercita di fatto i poteri tipici del datore di lavoro è soggetto agli obblighi di garanzia previsti dalla normativa sulla sicurezza, anche in assenza di una formale investitura o di una ditta attiva.

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