E’ in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2023 il Decreto 30 agosto 2023 n. 142 riguardante il Regolamento della disciplina delle scuole nautiche alla cui stesura hanno contribuito IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Queste le nuove regole delle scuole nautiche in Italia
1. Il presente regolamento reca la disciplina delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 49-septies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «codice».
2. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni competenti si intendono le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 9.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione
del testo del Codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
(Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162.
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 2016, n. 277, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre
2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7
ottobre 2015, n. 167):
«Art. 33 (Disposizioni transitorie). - 1. Con i
regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e
49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e
derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole
nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di
istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o
assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto
dall'art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per
quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente
applicabili di cui al medesimo articolo, permangono
efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di
disciplina dell'attivita' di scuola nautica e le altre
disposizioni pertinenti vigenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 10 agosto 2021 (Adozione dei
programmi di esame per il conseguimento delle patenti
nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento
delle prove) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2021, n. 232.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 49-septies del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). - 1. Le scuole
per l'educazione marinaresca, la formazione e la
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma
dell'impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza
amministrativa e tecnica delle province, delle citta'
metropolitane e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le
eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'art. 105, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le province, le citta' metropolitane e le province autonome
dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio
dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei
requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e
comunque a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'.
3. La segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata,
per il tramite dello sportello unico per le attivita'
produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla
citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente
per territorio di ubicazione della sede principale da
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in
consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale
della scuola, vale quanto previsto dall'art. 508, comma 10,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo'
essere presentata da soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o
di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti
dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad
eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza
fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di
una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti
che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva
non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non
sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in
concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la
dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al
comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto
un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui
ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale.
Per la sede principale il responsabile didattico puo'
coincidere con il titolare o con il legale rappresentante
della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile
didattico e' un dipendente della scuola nautica o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di
persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un
amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo'
essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi
ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta'
metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione
del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di
impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il
tramite dello sportello unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla
provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia
autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio
di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono
attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle
categorie previste dall'art. 39, comma 6 del presente
codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori
di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la
disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto
adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni
complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto
delle singole scuole nautiche consorziate possono essere
adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica
dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e,
per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o
piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che
cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni
possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale
rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella
SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di
variazione del personale docente in organico e' indicato il
personale insegnante e istruttore impiegato ed e'
comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento
teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i
soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e
delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che
hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione
di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni
la patente nautica di categoria B. L'attivita' di
insegnamento teorico delle tecniche di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale
di vela di cui all'art. 49-quinquies del presente codice.
Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo
nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste
dall'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica
al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i
soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la
patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che
il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione
pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e'
svolta dall'istruttore professionale di vela di cui
all'art. 49-quinquies del presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono
presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al
comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto
fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti
contro la moralita' pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso di
certificato di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai
medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative
disposizioni di attuazione;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere
all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di
candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le
loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i
componenti delle commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la
segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza
dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'art. 123, comma 11, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai
sensi dell'art. 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica.
17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione
pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica
di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai
commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all'art. 123, comma 12, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'art.
195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola
nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di
cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare
motivato di diffida e di eventuale sospensione
dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione
dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e'
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti
morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale
rappresentante della scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla
provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia
autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche' i
tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo
di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli
interessati:
a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 2;
b) modalita' per la presentazione della
segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di
capacita' patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle
dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche'
caratteristiche delle unita' da diporto nella
disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto
ai corsi impartiti;
e) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli
esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra
scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma
15;
h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.
229, S.O.
1) del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale;
2) dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni;
3) del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa';
1) licenza di navigazione, ove prevista, e certificato di sicurezza;
2) documenti di navigazione e di sicurezza previsti dallo Stato di bandiera comunitario o di un Paese terzo, con annessa copia della dichiarazione validata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del codice;
3) polizza assicurativa conforme alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi con garanzie attive per l'impiego dell'unita' da diporto ad uso scuola nautica e copertura assicurativa delle esercitazioni pratiche e dello svolgimento di prove di esame;
Note all'art. 3:
- Per il testo dei commi 4, 6 e 14 dell'art. 49-septies
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano
le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano
svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese
terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del
diportista (STED) una dichiarazione contenente le
caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la
disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della
polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e
di responsabilita' civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite
dello Sportello telematico del diportista (STED), deve
essere mantenuta a bordo.».
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
intermediari finanziari possono:
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Per il testo dell'art. 49-septies, comma 9, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'art. 1.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 49-septies, comma 18, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'art. 1.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per
l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
dichiarazioni di inizio attivita' e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento.
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta
e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di
diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione
quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
formazione dei conducenti per il conseguimento di patente
di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione,
presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di
patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente
la patente di guida, nelle condizioni ivi previste,
consente il conseguimento, rispettivamente, della patente
A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
7-bis. L'avvio di attivita' di un'autoscuola avviene
tramite segnalazione certificata di inizio di attivita' ai
sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
delle attivita' produttive istituito presso il comune
territorialmente competente in ragione della sede
dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive
relative alla disponibilita' del parco veicolare ai sensi
del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita'
produttive e' assicurata una specifica funzionalita' di
accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli
di cui all'art. 226, commi 5, 6 e 7.
periodo da uno a tre mesi quando:
regolarmente;
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
requisiti morali del titolare;
dell'autoscuola;
di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e
degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
corso non si tiene regolarmente;
corso si tiene in carenza dei requisiti relativi
all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al
materiale didattico;
nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di
cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o
le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694.
per la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando
quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli
enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto
1991, n. 264, si vedano le note alle premesse.
1) bussola magnetica nautica;
2) barometro aneroide, termometro e orologio sul quale sono indicati i minuti di silenzio radio;
3) strumento di radio posizionamento GPS;
4) cintura di salvataggio;
5) razzo a paracadute inerte, fuoco a mano inerte e boetta fumogena;
6) estintore portatile;
7) apparato VHF marino (anche portatile) conforme alla normativa vigente;
8) cime di differente diametro;
1) fac-simile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
2) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche e altro materiale per carteggiare;
3) tavole per il calcolo delle rette d'altezza, tavole nautiche, tavole di marea ed effemeridi nautiche, per le sole scuole nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
4) carte di analisi meteorologica, per le sole scuole nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c);
5) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste, per le sole scuole nautiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
6) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
7) modello in scala di sezione di un'unita' da diporto ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
8) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una imbarcazione a vela ovvero modello in scala;
9) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
10) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
11) rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare;
12) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
1) un volume del portolano del Mediterraneo;
2) elenco dei fari e segnali da nebbia;
3) radioservizi per la navigazione parte I e II;
4) un fascicolo degli avvisi ai naviganti;
5) pubblicazione n. 1111 dell'Istituto idrografico della Marina militare;
6) regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 49-septies, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'art. 1.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 49-septies, comma 12, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'art. 1.
Note all'art. 15:
- Per il testo dei commi 4, 6, 9 e 14 dell'art.
49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le
note all'art. 3.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si vedano le note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 49-septies del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note
all'art. 1.
Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 49-septies, comma 6, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE):
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo
1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse
pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),
del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti
dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento
interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da
atti amministrativi generali che specifichino i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi
di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel
rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, dal
Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e,
relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche
mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario
nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico
(FSE), aventi finalita' compatibili con quelle sottese al
trattamento, con le modalita' e per le finalita' fissate
con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma
1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di
interoperabilita'.
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
civico;
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
immobili o mobili;
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge
e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
terzo settore;
amministrativa o giudiziaria;
confessioni religiose e comunita' religiose;
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e
incapaci;
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
professionale, superiore o universitario;
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2-septies.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 49-septies del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note
all'art. 1.
- Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10
agosto 2021, si vedano le note alle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Salvo quanto stabilito dalle norme transitorie l’entrata in vigore delle norme inserite in gazzetta ufficiale è sempre prevista allo scadere di quindici giorni dalla pubblicazione, quindi le suddette regole saranno in vigore a partire dal 1 novembre 2023.
