L'INPS revoca le agevolazioni contributive riconosciute per il lavoro a tempo indeterminato sulla base di considerazioni che, accolte dal giudice di primo grado, sono poi state disattese in sede di appello.
Oggetto della contestazione sono i contratti di lavoro in edilizia che, secondo la tesi dell'INPS, non possono essere considerati a tempo indeterminato ai fini delle agevolazioni contributive quando i lavoratori sono stati assunti indicando un preciso cantiere.
Su queste basi ed a dispetto di ogni obbligazione che ha formalmente vincolato le parti, l'istituto di previdenza pretendeva di penalizzare il datore di lavoro andando ad appesantire (con la revoca delle agevolazioni contributive inps) i già elevatissimi costi del lavoro.
La società appellante ha significativamente rappresentato alla Corte di Appello che nessuna indicazione in senso contrario (alla valenza dei contratti di lavoro come rapporti a tempo indeterminato) poteva desumersi, a livello indiziario, dall'indicazione come luogo di lavoro del cantiere.
Questo in quanto a fronte dell'obbligo previsto dal D.L.vo 152/1997 di indicare nel contratto di
assunzione il luogo di lavoro.
La considerazione vale anche per i licenziamenti per g.m.o. (alcuni, per contrazione dei lavori del cantiere aeroportuale, altri per ultimazione dei lavori e chiusura del cantiere) nonché per ragioni legate alle riassunzioni operate in corrispondenza dell'affidamento di nuove commesse nei confronti di lavoratori già ingaggiati con l'agevolazione contributiva in discorso.
Secondo la società appellante il Tribunale non aveva tenuto conto della specificità dei contratti di lavoro nel settore dell'edilizia e della materia dei licenziamenti giustificati dalla contrazione e/ o ultimazione dei lavori, in uno con i correlati e coessenziali effetti discendenti dal c.d. repechage, che non riguardano le assunzioni a termine.
Nessuna indicazione in senso contrario poteva poi desumersi dalla lettera dei contratti di assunzione, nei quali non solo non era indicato alcun termine di durata ma era anche testualmente pattuito, come
detto, che: "La società si riserva, sin d'ora, per ragioni tecniche, organizzative e produttive nonché secondo le disposizioni del C.C.N.L., settore Imprese Edili ed Affini, la facoltà di trasferire e/ o spostare il
lavoratore presso altre sedi, unità produttive, anche site al di fuori del territorio di ...", previsione del tutto incompatibile con la natura dei rapporti a termine.
Per ogni altra considerazione di merito si fornisce copia della sentenza n. 69 del 28 marzo 2024 pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Caltanissetta.
Questo studio si è da tempo espresso sulle sempre più aggressive modalità di approccio da parte degli istituti di previdenza che, prima concedono e poi, trascorso un certo numero di anni, vanno a riprendersi quello che hanno apparentemente dato a cui aggiungono sanzioni civili al 60% oltre interessi ed altri oneri di riscossione.
Di fanno, quindi, tutto il sistema delle agevolazioni contributive funziona più come trappola che come vero e proprio strumento di sviluppo per le imprese.
