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Responsabilità 231 delle società

Responsabilità 231. Il Decreto Legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati commessi da soggetti collegati alla struttura organizzativa dell'ente stesso.

I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità quando un un ente (società) può essere ritenuto responsabile per determinati reati commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio riguardano anche le funzioni delle persone che occupano posizioni che comportano determinate capacità decisionali e di spesa.

L'articolo 5 del predetto decreto legislativo

individua due categorie principali di soggetti le cui condotte possono determinare la responsabilità dell'ente:

  1. Persone con funzioni apicali (comma 1, lettera a) : L'ente è responsabile per i reati commessi da soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione, sia a livello centrale sia in unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale. Questa categoria comprende anche coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo.

È importante sottolineare che la responsabilità non si limita ai soli ruoli formali, ma si estende anche a chi esercita tali funzioni in modo informale o di fatto.

  1. Persone sottoposte a direzione o vigilanza (comma 1, lettera b) : La responsabilità dell'ente si estende anche ai reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle persone apicali.

Questa categoria comprende i dipendenti e, in generale, tutti coloro che lavorano sotto il controllo o la supervisione dell'ente.

La responsabilità si configura solo quando i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'“interesse” si riferisce alla finalità perseguita dall'autore del reato, volta a favorire l'ente, mentre il “vantaggio” è rappresentato da un beneficio concreto, anche se non previsto o pianificato dall'ente stesso.

Esclusione della Responsabilità (comma 2 dell'articolo 5)

Se i soggetti indicati al comma 1 agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'ente non può essere chiamato a rispondere per il reato commesso.

Questo principio sottolinea che la responsabilità dell'ente è strettamente collegata al nesso tra il reato e l'interesse o il vantaggio dell'organizzazione.

Tale previsione è rilevante per distinguere le situazioni in cui l'ente potrebbe subire un danno reputazionale o economico da comportamenti illeciti individuali, rispetto a quelle in cui tali comportamenti sono funzionali agli interessi dell'ente stesso.

Implicazioni giuridiche

L'articolo 5 introduce una responsabilità di tipo “derivato” per l'ente, basata sui comportamenti illeciti di soggetti a esso collegati.

Tuttavia, questa responsabilità è autonoma rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato. L'ente può essere chiamato a rispondere indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale del soggetto autore del reato, a condizione che siano soddisfatti i criteri oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.

E' indubbio che l'articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2001 delinea un sistema di imputazione che tiene conto della natura organizzativa dell'ente e della sua capacità di prevenire comportamenti illeciti. Esso impone agli enti di adottare modelli organizzativi efficaci e sistemi di controllo interno per ridurre il rischio di responsabilità amministrativa derivante da reati commessi nel loro interesse o vantaggio. Inoltre, sottolinea la necessità di una chiara distinzione tra l'interesse dell'ente e le condotte individuali, tutelando così l'ente da eventuali abusi da parte di singoli soggetti.

Articolo 6 - Come evitare la responsabilità amministrativa dell'ente?

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001 rappresenta uno degli elementi chiave per comprendere come un ente possa evitare la responsabilità amministrativa per reati commessi da soggetti apicali.

La norma ammette che l'ente non sia responsabile se dimostra di aver adottato e attuato efficacemente un modello di organizzazione e gestione prima della commissione del reato, idoneo a prevenire reati della stessa natura.

Questo modello deve essere progettato e pensato per ridurre il rischio di comportamenti illeciti e deve essere concretamente messo in pratica nell'ambito aziendale.

Affinché l'ente possa beneficiare di questa esimente, è necessario che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello sia stato affidato a un organismo dotato di competenza specialistica, sufficiente autonomia e poteri di controllo.

Questo organismo, solitamente identificato nell'Organismo di Vigilanza, deve essere indipendente e avere la capacità di monitorare costantemente l'efficacia del modello, garantendone l'aggiornamento in relazione ai cambiamenti organizzativi e normativi.

L'esenzione di responsabilità è valida solo se il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste dal modello organizzativo.

È inoltre fondamentale che l'organismo di vigilanza non abbia omesso o esercitato in modo insufficiente il proprio compito di controllo.

In altre parole, la colpa non può essere attribuita all'ente se il sistema di prevenzione messo in atto è stato violato intenzionalmente e non per carenze strutturali o operative.

Per essere considerati idonei, i modelli organizzativi devono soddisfare alcuni requisiti essenziali.

Devono individuare le attività a rischio di reato, prevedere protocolli specifici per programmare e attuare le decisioni aziendali in modo conforme alla normativa e adottare modalità di gestione delle risorse finanziarie che riducono il rischio di illeciti. Devono inoltre stabilire obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza e includere un sistema disciplinare adeguato per sanzionare eventuali violazioni delle misure previste.

Recentemente, l'introduzione della direttiva europea sul Whistleblowing ha aggiunto l'obbligo di prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsioni verso i segnalanti e un sistema disciplinare a tutela di queste segnalazioni.

I modelli organizzativi possono essere elaborati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Questi codici, una volta comunicati al Ministero della Giustizia, possono essere oggetto di osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati, offrendo così un punto di riferimento per l'elaborazione di strumenti conformi alle esigenze normative.

Nelle piccole realtà aziendali, il legislatore ha previsto una semplificazione, consentendo all'organo dirigente di svolgere direttamente le funzioni di vigilanza.

Per le società di capitali, invece, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo della gestione possono essere incaricati di assumere i compiti dell'organismo di vigilanza, purché siano garantiti indipendenza e imparzialità.

Anche nel caso in cui l'ente riesca a dimostrare la propria estraneità al reato attraverso i modelli organizzativi adottati, la normativa prevede comunque la confisca obbligatoria del profitto derivante dal reato, anche nella forma per equivalente.

Questa misura è un chiaro segnale dell'impegno del legislatore nel contrastare i vantaggi economici derivanti dall'attività illecite.

L'articolo 6, quindi, incentiva le aziende ad adottare modelli organizzativi efficaci non solo come strumento di prevenzione, ma anche come mezzo per evitare sanzioni che potrebbero compromettere la stabilità economica e la reputazione aziendale.

Tuttavia, per essere realmente efficaci, questi modelli devono essere concretamente applicati e monitorati con attenzione, ponendo l'organismo di vigilanza al centro di un sistema di prevenzione rigoroso e ben strutturato.

Al fine di meglio chiarire l'importanza della normativa è opportuno riportare il testo degli articoli seguenti i quali sono da soli in grado di rappresentare quanto sia necessario provvedere alla costituzione e messa in funzione di un adeguato e competente organismo di vigilanza 231.

I rischi per chi non si tutela dagli effetti del D.L.vo 231/2001

Art. 9

Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13

Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive))  hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15

Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
((
b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
))
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
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