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Lavoro stagionale e proroghe nel tempo determinato

Il lavoro stagionale nelle attività per le quali sono previste proroghe nei contratti a tempo determinato è stato recentemente interessato da una modifica normativa che ne ha esteso l'applicazione.

L'articolo 21 del decreto legislativo 81/2015 prevedeva, in materia di proroghe e rinnovi, che:

01. ((Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1)). In caso di violazione di quanto disposto dal primo ((...))  periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

Sulla questione delle attività stagionali sopra riprodotte in rosso è ora intervenuto il legislatore con l'articolo 11 della legge 13 dicembre 2024 n. 203 G. U. Serie Generale n. 303 con una specifica "norma di interpretazione autentica" che quindi, con tutte i dubbi e le riserve giuridiche che la valenza retroattiva possa riuscire a generare, assume una formale valenza retroattiva.

Secondo tale ultimo intervento normativo dal titolo "Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali"

L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Sul rinvio ai contratti collettivi in riferimento all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 si ricorda che "Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.".

Il tenore letterale della nuova normativa è tale da far presumere stagionali "le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno". Sembra che in questo caso di prenda in esame l'oggettività dell'intensificazione.

Diversa invece sembra essere regolata la seconda parte dell'intervento normativo quando, precedute dalla parola "nonché" si sono prese in esame le più soggettive "esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa" che invece vengono assoggettate ad una considerazione da parte dei contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria.

In questo secondo caso è sempre opportuno che le aziende provvedano ad attivarsi con le dovute iniziative da intraprendere nell'ambito della contrattazione collettiva sia aziendale che locale.

Le nostre considerazioni

L'inclusione delle nuove disposizioni sulle attività stagionali rappresenta un passo significativo nel riconoscimento delle variazioni stagionali del lavoro, rispondendo alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Tuttavia, la sua applicazione pratica potrebbe sollevare una serie di questioni interpretative e operative.

Innanzitutto, la distinzione tra le intensificazioni oggettive e le esigenze produttive soggettive potrebbe richiedere una maggiore chiarificazione. La vaghezza attuale potrebbe portare a contenziosi, con le imprese che potrebbero doversi difendere davanti ai tribunali e l'affidamento ai contratti collettivi per definire le attività stagionali potrebbe non essere sufficiente per fornire una guida coerente, data la variabilità delle trattative collettive locali e settoriali.

Un'altra questione rilevante riguarda la retroattività della norma. Sebbene l'intento sia quello di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 21, l'effetto retroattivo potrebbe impattare sui contratti esistenti, creando potenziali disaccordi e necessità di adeguamenti.

In futuro, sarebbe opportuno che il legislatore fornisse ulteriori dettagli e chiarimenti, magari attraverso circolari esplicative o ulteriori interventi normativi, per evitare incertezze e disomogeneità applicative. Le imprese, dal canto loro, dovranno monitorare attentamente l'evoluzione della normativa e i risvolti giurisprudenziali per garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni, evitando rischi di contenzioso e sanzioni.

In conclusione, sebbene la modifica rappresenti un miglior adattamento delle norme alle esigenze stagionali del mercato del lavoro, la sua riuscita dipenderà dalla capacità delle parti coinvolte di interpretare e applicare coerentemente le nuove disposizioni, con l'auspicio che ulteriori chiarimenti normativi possano prevenire eventuali complicazioni giuridiche.

In altro articolo pubblicheremo il fac simile di un accordo collettivo aziendale.

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Vito Tirrito
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