Prescrizione penale raddoppiata in materia di sicurezza sul lavoro. In un cantiere edile del Nord Italia, nel dicembre 2016, un operaio specializzato muore schiacciato da un macchinario in movimento, durante una fase di carico. Le indagini della Procura evidenziano gravi carenze organizzative: assenza di segnaletica, percorsi non delimitati, formazione incompleta.
Dopo rinvii, impugnazioni e giudizi di merito, il processo giunge in Cassazione solo nel 2025.
La difesa del preposto alla sicurezza eccepisce la prescrizione del reato, sostenendo che siano decorsi oltre sette anni dal fatto.
Ma la Suprema Corte respinge l’eccezione, chiarendo che trattandosi di omicidio colposo aggravato da violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, il termine di prescrizione si raddoppia, arrivando a 15 anni.
Quando si verifica un infortunio mortale o con lesioni gravi:
La Procura apre un procedimento penale per omicidio o lesioni colpose aggravate.
Se le violazioni riguardano norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), i termini di prescrizione si raddoppiano.
Il raddoppio si applica anche se la responsabilità è in capo a un lavoratore, non solo al datore di lavoro.
La prescrizione decorre dalla data del fatto e può essere sospesa (es. per rinvii o impedimenti).
La prescrizione del reato
L’art. 157, comma 6, c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati puniti con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'illecito è aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale aggravante si applica ogni volta che l’evento (morte o lesioni) sia conseguenza diretta di condotte omissive in ambito prevenzionale.
Ad esempio, in caso di omicidio colposo (art. 589 c.p.), il termine ordinario di prescrizione di 7 anni e mezzo diventa di 15 anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’aggravante rende automatica l’applicazione del raddoppio, anche se il soggetto attivo non è il datore di lavoro ma un collega o un preposto (Cass. Pen. Sez. 4, n. 15081/2025).
Principio
«In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157, comma 6, c.p., fino a un massimo di 15 anni dalla data del fatto».
