La figura del preposto è sempre stata molto discussa in quanto l'ambito delle sue reali responsabilità è strettamente legato alle peculiarità specifiche delle sue effettive mansioni.
Se in un contesto statico, come quello di una fabbrica, è abbastanza facile delinearne contenuti e funzioni altrettanto facile non è in contesti dinamici ed articolati sotto il profilo giuridico come nel caso delle attività affidate od assunte in appalto.
E' su questo terreno ed all'insegna di un orientamento funzionale, in termini di responsabilità, che una recente delibera della Commissione degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito importanti quesiti riguardanti l'obbligo di individuazione e le responsabilità del preposto nelle attività in appalto. Lo ha fatto con un documento che esamina le modifiche introdotte dalla Legge n. 215 del 2021 al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 ed ha fornito interpretazioni essenziali per datori di lavoro, appaltatori e subappaltatori.
La questione non è di poco conto perché nei casi un cui sarà necessario comprendere la ripartizione delle responsabilità nell'ambito di un evento risarcitorio o penale gli aspetti formali saranno quelli che avranno un privilegio interpretativo immediato spettando poi al singolo soggetto dimostrare i limiti ed il suo concreto coinvolgimento nelle circostanze rilevanti.
Rispondendo ad un quesito della Camera di Commercio di Modena ha risposto ai seguenti quesiti:
- l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede
che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
- lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
- l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;
- con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.
La Commissione ha evidenziato, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Questo il documento (interpello n. 4/2024 sul preposto sicurezza)
