
La legge 628 del 1961 ha individuato i compiti degli organi periferici del Ministero del Lavoro stabilendo che l'Ispettorato del Lavoro ha il compito:
"a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del Lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del Codice penale.
Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale."
Gli ispettori dell'INAIL e dell'INPS, ai sensi dell'art.lo 3 del D. L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con la legge 638 dell'11 novembre 1983, hanno il potere di accedere a tutti i locali delle aziende per esaminare i documenti che abbiano diretta od indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi assicurativi e l'erogazione delle prestazioni.
Hanno altresì il potere di assumere dai datori di lavoro e dai lavoratori dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi ed all'erogazione delle prestazioni.
L'art.lo 7 del decreto legislativo 124/2004 stabilisce che
Tutto però, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art.lo 12 dello statuto del contribuente.
L'art.lo 1 dello statuto del contribuente tratta dei principi generali nel senso che "Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.".
L'art.lo 12 al comma 2 stabilisce altresì che "Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.".
Il codice di comportamento degli ispettori INPS prevede, all'art.lo 9 (avente ad oggetto l'obbligo di informazione e assistenza all’ispezione), che:
Analoga previsione è stabilita anche dal codice di comportamento degli ispettori del lavoro con l'art.lo 8. Ciò è invocabile in quanto la normativa di legittimazione operativa sulla base della quale gli ispettori dell'INPS agiscono consegue ad una estensione dei poteri proprio degli ispettori del lavoro.
Un appunto negativo deve essere espresso alla prassi, piuttosto diffusa, di assumere dichiarazioni definite spesso "spontanee" dal datore di lavoro in riferimento all'art.lo 4 della legge 628 del 1961 ed alle sanzioni penali da applicare in caso di notizie errate.
La fattispecie, analizzata comparativamente sotto un più marcato profilo penale (che però costituisce l'altra faccia della stessa medaglia), è stata decisa dalla Corte Europea con la Sentenza n. 1163 del 5 aprile 2012 (Chambaz - Svizzera) a favore del contribuente.
Infatti, secondo tale sentenza, la Convenzione, nel prevedere il diritto ad un equo processo, vieta agli stati di obbligare – con la minaccia della applicazione di una sanzione - il titolare di un diritto (cioè la parte) a fornire prove che siano contrarie al suo interesse ed alla sua stessa difesa.
Sussistono pertanto forti dubbi sulla legittimità e spendibilità istituzionale di una dichiarazione assunta dal diretto interessato quando risulta palese essere stata ottenuta, in violazione del dettato dell’art. 6 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con la minaccia di una sanzione.
