Può capitare che il datore di lavoro riceva un atto di pignoramento presso terzi con il quale viene pignorato lo stipendio di un suo dipendente.
LA NOTIFICA DI UN ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NON RIGUARDA LA QUALITA’ DI DEBITORE DI CHI LO RICEVE MA LA SUA QUALITA' DI DEBITORE CHE DERIVA DAI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE.
In altre parole le somme che deve corrispondere al creditore devono essere deviate a favore dei creditori pignoranti o degli enti che hanno affidato il recupero all'AgER.
E' ormai notorio che è pignorabile soltanto una parte della retribuzione, ma ATTENZIONE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il pignoramento dello stipendio e il pignoramento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) non sono la stessa cosa, anche se entrambi possono essere soggetti a esecuzione forzata per soddisfare i debiti del lavoratore.
La procedura di pignoramento può essere effettuata da chiunque dimostri di essere creditore.
Questa procedura può essere attivata da privati oppure dalla pubblica amministrazione.
I privati agiscono per attivandosi presso il Tribunale.
L'amministrazione finanziaria si attiva direttamente con le procedure delle norme tributarie.
L'amministrazione finanziaria (od anche la pubblica amministrazione in alcuni casi) può agire attivando le strutture dell'Agenzia Entrate Riscossione.
In base all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all’art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c. è sempre opportuno inviare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
Secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: “L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
Secondo l'art.lo 72-ter, commi 1 e 2, del DPR n. 602/1973 stabilisce: “1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma9 , del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.”
Il testo (fac simile o modulo) della dichiarazione è riportato in calce a questo articolo.
In questo caso il datore di lavoro, dopo aver verificato la correttezza dell'atto (anche con l'ausilio di un professionista) è tenuto ad inviare UNA COMUNICAZIONE, a mezzo racc. a/r o via PEC, al creditore.
In caso di inesistenza di obblighi verso il Debitore esecutato è opportuno inviare una dichiarazione negativa del Terzo, al fine di evitare che l’Agente della riscossione
proceda secondo quanto disposto dall’art. 72, comma 2, del DPR n. 602/1973, ai sensi del quale: - ”Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore (oggi, citazione del debitore ed invito al terzo), secondo le norme del codice di procedura civile."
E' quindi sempre opportuno verificare la posizione del lavoratore al quale il pignoramento si riferisce, operare la trattenuta prevista dal provvedimento ed effettuare tempestivamente il versamento avendo cura di indicare in tutte le comunicazioni l'esatto numero del fascicolo ed il codice identificativo della procedura esecutiva.
Se l'amministrazione finanziaria procede ai sensi di legge senza attivare il Tribunale il fac simile che si mette a disposizione non va compilato nella parte riquadrata che riguarda i dati del processuali.
La comunicazione è prevista ai sensi dall'art.lo 547 del Codice di Procedura Civile e nella stessa devono essere indicate le somme di cui la ditta è debitrice nei confronti del dipendente pignorato.
Deve anche comunicare se vi sono su dette somme precedenti pignoramenti, sequestri, e/o cessioni.
In ordine al TFR (trattamento di fine rapporto) si precisa che anche lo stesso è pignorabile, ai sensi dell'art.lo 545 del Codice di Procedura Civile, fino al limite massimo di 1/5 del suo ammontare, tuttavia lo stesso diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso dei crediti vantati dall'agente per la riscossione vale quanto previsto dall'art.lo 72-ter, commi 1 e 2, del DPR n. 602/1973 secondo il quale
(Pignoramento dei crediti verso terzi).
Ne consegue che anche il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non può essere pignorato integralmente da parte del terzo creditore del lavoratore.
La normativa italiana prevede specifici limiti alla pignorabilità del TFR, che sono stabiliti dall'art. 545 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).
Secondo l'art. 545 c.p.c., le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni altro credito. Questo significa che il TFR, essendo un'indennità dovuta a causa di licenziamento, rientra nella fattispecie per la quale è prevista la pignorabilità limitata ad un quinto.
Quindi se il rapporto, al ricevimento dell'atto di pignoramento, è già cessato e la ditta non ha ancora corrisposto il TFR al dipendente pignorato, lo stesso dovrà essere accantonato e ripartito solo alla cessazione del rapporto di lavoro tra il lavoratore ed il terzo creditore.
In tal caso è opportuno comunicare alle parti i criteri di assegnazione di dette somme secondo quanto disposto dal Giudice dell'Esecuzione.
Laddove, invece, il pignoramento sia avvenuto in costanza di rapporto il TFR non potrà essere ancora corrisposto al terzo creditore, ma il datore di lavoro è comunque tenuto ad accantonarlo in favore di questo ultimo e ciò anche nelle ipotesi in cui l'eventuale TFR sia destinato a fondi complementari. Inoltre, nessun anticipo sul TFR potrà più essere concesso al lavoratore pignorato.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il terzo creditore dell'eventuale licenziamento o delle eventuali dimissioni del lavoratore pignorato.
Infine, sempre nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto in costanza di rapporto, è sempre preferibile che il datore di lavoro specifichi, nella comunicazione da rendere al terzo, la quota di TFR maturato sino a quel momento dal lavoratore pignorato.
Un ultimo e breve inciso lo merita, alla luce di recentissimi ed importanti interventi della Suprema Corte di Cassazione, l'ipotesi in cui vengano pignorati i compensi spettanti agli amministratori e ai consiglieri di amministrazione di una società di capitali. Sul punto la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 1545 del 20/01/2017, ha affermato che tali spettanze sono pignorabili per intero, non operando per le stesse il limite di 1/5 (di cui all'art.lo 545 del Codice di Procedura Civile) , e ciò perché trattasi di compensi derivanti da un rapporto estraneo sia alla subordinazione sia alla c.d. para subordinazione.
Ciò detto, al fine di agevolare e dare un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali medio-piccole, meno abituate a problematiche di questo tipo, si pubblica qui di seguito un fac simile della comunicazione ex art.lo 547 del Codice di Procedura Civile che il datore di lavoro è tenuto a rendere al terzo creditore. Trattasi di un modello meramente indicativo e avente carattere generale, che dovrà, dunque, essere riadattato alle specificità del singolo caso concreto.
Un caso divenuto particolarmente frequente è quello in cui il rapporto di lavoro si interrompe e si ripristina. E' il caso che si verifica sia per successivi contratti a termine sia per successiva interruzione del rapporto e di una nuova assunzione.
In questo caso occorre avvisare immediatamente il creditore pignorante rappresentando le circostanze che ne caratterizzano i vari aspetti.
FAC SIMILE PIGNORAMENTO DEL TERZO
Pignoramento stipendio fac simile da compilare e spedire.
