La patente a crediti segna una svolta significativa nella gestione della sicurezza nei cantieri edili, introducendo un nuovo strumento di responsabilizzazione per imprenditori e lavoratori autonomi.
Questo sistema mira a rafforzare il controllo e l'aderenza alle normative di sicurezza in un settore notoriamente a rischio come quello delle costruzioni.
Accanto ai controlli istituzionali già in atto (ASL, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza), si affiancano ora anche gli organismi paritetici territoriali, le casse edili e altre entità di vigilanza, per garantire il rispetto delle regole. A queste misure si aggiunge un nuovo obbligo: la patente a crediti, che diventa un ulteriore tassello nel complesso quadro burocratico del settore.
Con l'uscita della circolare applicativa che ne definisce i dettagli, già emergono dubbi interpretativi, soprattutto in relazione alla crescente complessità burocratica che gli imprenditori devono affrontare.
Per fare chiarezza, ecco una tabella che sintetizza i punti chiave della nuova patente a crediti, semplificando i suoi contenuti apparentemente complessi:
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Soggetti obbligati al possesso della patente | Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili; esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni intellettuali. |
| Requisiti per il rilascio della patente | Iscrizione alla camera di commercio, adempimento obblighi formativi, DURC, DVR, certificazione di regolarità fiscale e designazione del RSPP. |
| Modalità di rilascio | Rilasciata digitalmente tramite portale INL con SPID o CIE. Domanda autocertificata e controllata a campione. |
| Durata della patente | Fino a dodici mesi, con possibilità di sospensione per infortuni o irregolarità. |
| Decurtazione crediti | Decurtazione per violazioni delle norme di sicurezza e obblighi formativi, fino a un massimo di 20 crediti. |
| Revoca della patente | Revocata in caso di dichiarazioni non veritiere o mancanza dei requisiti, con possibilità di richiedere nuova patente dopo 12 mesi. |
| Sanzioni in caso di mancato possesso | Sanzioni amministrative fino al 10% del valore dei lavori, esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. |
| Provvedimento cautelare di sospensione | Sospensione fino a 12 mesi in caso di infortuni gravi o mortali, imputabili al datore di lavoro o dirigente. |
Tuttavia la sola lettura della circolare applicativa desta qualche preoccupazione per la complessità che crea l'intero impianto amministrativo.
Ecco come ottenere la patente e quali requisiti rispettare a partire dal 1 ottobre 2024 come espressamente richiamato con la circolare n. 04 - 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro più avanti scaricabile con il testo completo.
Secondo quanto indicato nella predetta circolare l'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – fornisce le prime indicazioni sul decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della
patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili
come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni
di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.
241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati,
tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita
nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il
lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del
DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi
delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al
possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più
requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).
Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma
1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale,
l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello
attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).
In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti
(ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese
e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in
formato digitale.
Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18
settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it .
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha
efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della
patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non
veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi
dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024____ stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere
in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio,
l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento
in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più
requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di
questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione
centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori
facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un
confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una
nuova patente.
Contenuti informativi della patente Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo
titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la
morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali
consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno
successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.
Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da
cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del
lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il
provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.
Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento
di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente
competente”. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o
all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli
Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e
sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.
I presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024,
sono dati dal verificarsi di infortuni:
- “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
- “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione
suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a
titolo di colpa grave”.
L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente
compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M.,
“l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento
(…) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici
ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il
comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur
tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà
acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa
grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che,
laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.
A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre
la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:
- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta
notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione
evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il
mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il
responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e
pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del
pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento
infortunistico.
Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità
della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non
emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a
una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.
Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132
del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione
dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già
indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla
cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o
comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in
presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.
Sospensione in caso di inabilità permanente
La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può
prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà
comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione
utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.
La disposizione richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere
accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di
riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile
esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.
Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di
discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che “la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.
L’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a
dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.
Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze
dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall’INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024stabilisce che “l’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in
cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici”).
Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 14, comma
14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale.
Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione
interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o
Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la
decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti
per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.
Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde
efficacia.
Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede
territoriale dell’Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di
sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”. Tali attività dovranno
evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla
soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle
integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato,
unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante
l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori
sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del
relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i
crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:
- in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di
iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la
tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:
Si omette la tabella ed il seguito della circolare alla quale direttamente ci si riporta per i contenuti
Scarica la circolare INL 4/2024
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