Negli anni della pandemia il processo civile italiano ha subito una trasformazione profonda. Molte soluzioni nate come emergenziali sono rimaste stabilmente nell’ordinamento e oggi incidono sul modo concreto in cui si svolgono le udienze, anche nel processo del lavoro.
Occorre precisare che le regole del processo del lavoro valgono anche per i processi di previdenza tra i quali rientrano anche i processi relativi agli addebiti contributivi effettuati da INPS e INAIL.
Il confronto orale tra giudice e difensori rappresentava il momento centrale del processo, in particolare nel rito del lavoro, costruito sui principi di oralità, immediatezza e concentrazione. La pandemia ha imposto un cambio di metodo. Per garantire la continuità della giustizia si è fatto largo uso di udienze da remoto e, soprattutto, della trattazione scritta.
Con la riforma del processo civile è stato introdotto in modo stabile l’articolo 127-ter del codice di procedura civile. Questa norma consente al giudice di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, fissando un termine entro il quale le parti espongono istanze, conclusioni e difese. Il giorno di scadenza del termine vale, a tutti gli effetti, come giorno di udienza.
Nel processo del lavoro questa novità ha sollevato dubbi rilevanti. Ci si è chiesti se la trattazione scritta fosse compatibile con un rito che, per tradizione, valorizza il confronto orale e la decisione immediata.
Su questo punto è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 giugno 2025 n. 17603, resa nel giudizio promosso da NINZ S.p.A. contro un lavoratore, a seguito di una decisione della Corte d’Appello di Trento in materia di licenziamento.
La Cassazione ha chiarito che la trattazione scritta (udienza Tribunale o udienza Corte di Appello) non è, in linea di principio, incompatibile con il processo del lavoro. Non esiste un divieto assoluto di sostituire l’udienza con il deposito di note. Tuttavia la compatibilità è subordinata a condizioni precise.
La sostituzione può riguardare solo la fase decisoria del processo, non l’intero svolgimento dell’udienza di lavoro. Deve trattarsi, in sostanza, del momento in cui la causa è matura per la decisione. Inoltre nessuna delle parti deve opporsi. Se anche una sola parte chiede di discutere oralmente, l’udienza deve essere celebrata in presenza. Le note scritte, poi, non sono meri atti formali: possono e devono contenere anche gli argomenti difensivi, svolgendo una funzione realmente sostitutiva della discussione orale.
La Corte ha inoltre chiarito che, se nel caso concreto emergono esigenze di chiarimento o di interlocuzione diretta, il giudice deve ripristinare il confronto orale per garantire il pieno contraddittorio e il diritto di difesa.
In pratica, oggi, nei processi civili e del lavoro possono verificarsi tre modalità principali di udienza. L’udienza in presenza, che resta centrale quando è necessario il confronto diretto. L’udienza da remoto, con collegamento audiovisivo. La trattazione scritta, sempre più frequente nelle fasi decisorie, quando le parti non si oppongono e il giudice ritiene sufficiente il confronto cartolare.
Per chi è parte in un giudizio di lavoro questo significa una cosa semplice ma importante. Il processo è diventato più flessibile, ma non meno garantito. La discussione orale non è stata eliminata. Può essere sostituita solo se ciò non incide sul diritto di difesa e se le parti lo accettano, anche tacitamente.
Il processo del lavoro resta un processo improntato all’oralità, ma può adattarsi alle esigenze di efficienza e organizzazione introdotte dopo il Covid, senza perdere le sue garanzie fondamentali.
La sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite n. 17603 del 30 giugno 2025
