La musica è un percorso che da passione e può diventare lavoro. Pone non pochi interrogativi circa l'assoggettamento dell'attività alle macchinose regole sulla contribuzione.
L’attività musicale richiede una preparazione adeguata a sostenere i ritmi ed i tempi dell’esecuzione in registrazione o davanti al pubblico.
Il musicista è il professionista del piacere delle note, dei tempi ritmici e delle armonie.
Questo denota una considerazione ancora troppo lontana dal piacevole sacrificio che giorno per giorno richiede l’aggiornamento del repertorio, della strumentazione e delle novità del settore.
Se si escludono i rari casi legati alle assunzioni nelle orchestre e nei teatri stabili, l’attività professionale del musicista è frammentata da miriadi di prestazioni; una serata qua e una là, poi per alcuni periodi il niente fino a nuova stagione.
L’attività del musicista non è valutabile attraverso le sole ore di prestazione artistica; essa è caratterizzata e preceduta, nella maggior parte dei casi, dall’adeguamento del repertorio, dallo smontaggio degli strumenti, dal loro caricamento in auto, dal trasporto, dallo scarico e montaggio presso il committente, dalla prestazione musicale, dallo smontaggio e ricaricamento in auto con trasporto e scarico fino al domicilio del musicista.
La burocrazia dovrebbe tutelare l’artista, tuttavia spesso teoria e realtà non si trovano tra loro.
Il rimedio che la legge ha trovato per supplire allo spezzettamento tipico del settore è quello dell’inquadramento ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo).
La normativa, con il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2005, ha individuato l’obbligo assicurativo dei lavoratori dello spettacolo non in base alle attività che caratterizzano il committente, ma in base alla qualifica tipica del settore.
Infatti, secondo questo Decreto Ministeriale ci sono
dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:
lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388 legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (riguardo a quest’ultima categoria l’INPS ha diffuso la Circolare 18 maggio 2010 n. 66).
L’art.lo 21 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha soppresso l’ENPALS ed ha fatto confluire le relative competenze nelle strutture dell’INPS che attualmente ne svolge tutte le funzioni in materia previdenziale e contributiva.
Tutte le attività rientranti nei lavori per le qualifiche tipiche dello spettacolo sono quindi da riferire ormai devolute alla gestione ENPALS presso l’INPS. Anche le attività dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali rientrano in quanto tali nelle attività da assoggettare all’ENPALS.
Quello che colpisce è però la differenza di trattamento che deriva tra le posizioni di precarietà diffusa (lettere A e B del decreto ministeriale del 2005) e quelle dei rapporti più stabili che sono tipiche del lavoro a tempo indeterminato (lettera C).
E’ da rilevare che per le attività tipicamente precarizzate l’obbligo contributivo discende dalla qualifica del musicista o dell’artista mentre per le attività stabilizzate (lavoro a tempo indeterminato lettera C) l’obbligo è legato alla stabilità del lavoro nel settore dello spettacolo.
Qualifica dell’artista da un lato e qualifica del committente (datore di lavoro) dall’altro.
Dal 1 gennaio 2015 le denunce contributive dello spettacolo sono integrate nella gestione UniEmens secondo le istruzioni che l’INPS ha divulgato con la circolare 154 del 3 dicembre 2014 n. 28.
1) Cinema (produzione, distribuzione e programmazione del prodotto cinematografico);
2) Musica (Produzione ed esecuzione);
3) Teatro (Prosa, rivista, varietà e sale di teatro);
4) Radio televisione;
5) Trattenimenti vari e spettacoli polivalenti;
6 Sport;
7) Varie.
Dal 1 gennaio 2015 l’INPS ha attivato i sistemi di iscrizione e variazione anagrafica e autenticazione dei servizi già in uso per le aziende con i dipendenti anche per i lavoratori del settore spettacolo (Ex ENPALS).
Nel settore dello spettacolo è possibile anche prendere in considerazione rapporti di apprendistato come illustra la circolare ENPALS n. 31 del 19 novembre 1998.
Alcune attività di confine sono state via via prese in considerazione dall’ENPALS e, per quanto riguarda le attività degli autori di testi e programmi televisivi se non rientrano le loro attività tra quelle tipiche del soggettista o dello sceneggiatore, sarebbero da escludere (messaggio ENPALS n. 8 del 4 dicembre 2008).
Per quanto riguarda i cantanti e le orchestrine l’aspetto che consente di rispondere alla domanda se sia o meno obbligatorio l’inquadramento ENPALS (ora INPS spettacolo), è il sottile confine tra dilettantismo e professione.
E’ del 15 novembre del 1971 la circolare n. 28 del Ministero del Lavoro che illustra l’esistenza o meno degli obblighi assicurativi ed i soggetti che sono tenuti all’inquadramento ENPALS.
L’attività di insegnamento musicale non rientra nelle attività artistiche soggette all’ENPALS (Circolare ENPALS n. 21 del del 4 agosto 1999).
Per l’impiego di artisti dello spettacolo è previsto che l’impresa ottenga preventivamente il certificato di agibilità che deve essere esibito in caso di controllo.
Il Certificato di Agibilità ENPALS è ora rilasciato dall’INPS e la sua mancanza comporta la sanzione amministrativa di 129,10 € per ogni giorno di attività e per ogni lavoratore impiegato.
Il certificato è richiesto o dal lavoratore autonomo o, negli altri casi, dal datore di lavoro o dall’impresa teatrale o dalle associazioni legalmente costituite.
Il datore di lavoro può però delegare il lavoratore stesso a richiedere per se stesso il certificato di agibilità con la procedura telematica predisposta dall’INPS (messaggio INPS 3575 del 27 maggio 2015).
Anche le imprese straniere sono tenute a munirsi del certificato di agibilità a prescindere dal fatto che i contributi siano o meno versati in Italia. Il certificato di agibilità è sempre definito per uno o per una serie specifica di eventi o programma artistico documentato e non ha mai contenuto aperto o indeterminato.
Nelle cerimonie private in locali pubblici la richiesta del certificato di agibilità fa carico al gestore del locale se gli artisti sono stati scritturati dal medesimo altrimenti ogni carico contributivo e amministrativo fa carico a chi ha organizzato l’evento.
Esiste anche la possibilità di un certificato ottenuto a titolo gratuito quando la manifestazione è a solo scopo benefico ed ai lavoratori dello spettacolo non viene attribuito alcun compenso con obbligo per gli organizzatori di dimostrare il carattere solidaristico e gratuità della prestazione. Sono fatti salvi e non rientrano nell’imponibile fiscale e contributivo solo le indennità di trasferta entro i limiti di legge per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo se ricorrono le condizioni per giustificare la trasferta.
Sono escluse da contribuzione le formazioni dilettantistiche e amatoriali (bande musicali, gruppi folkloristici, corsi didattici, manifestazioni socio educative degli oratori, associazioni religiose, cooperative sociali ecc…) che non hanno scopo di lucro.
Con la legge 350 del 24 dicembre 2003 art.lo 3 commi 98, 99 e 100, è stato previsto che i lavoratori autonomi sono tenuti a richiedere direttamente il loro certificato di agibilità all’ENPALS (ora INPS), anche se l’eventuale sanzione fa capo al committente che è tenuto a verificarne il rilascio. Il versamento dei contributi però fa capo all’artista autonomo.
Se più musicisti autonomi partecipano ad un evento ciascuno di loro è tenuto a munirsi di certificato di agibilità.
Quando però le attività musicali sono rese da un “gruppo musicale strutturato” e legalmente costituito l’obbligo contributivo è dovuto dal complesso o gruppo musicale stesso.
Il DI n 135 del 14-12-2018 in materia di semplificazioni è stato convertito in legge (legge n. 12 dell’11 febbraio 2019) e pubblicato sulla Gu n. 36 del 12 febbraio 2019 ha previsto, con l'art.lo 3-quinquies, alcuni casi di esenzione del certificato di agibilità (in particolare per quanto riguarda il lavoro subordinato) riscrivendo il testo del vecchio articolo 6 del Decreto Legislativo 708/1947:
“1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente....”
Secondo l'articolo 1 comma 1097 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non è quindi più necessario richiedere preventivamente il certificato di agibilità quando si tratta di lavoratori ingaggiati con un contratto di lavoro dipendente (questo vale per quelli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato).
Le nuove regole dell'art. 6 del D.Lgs n. 708/1947 sono pertanto ormai riferibili al solo lavoro autonomo.
L’inadempienza alle suddette disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.
