La cortina fumogena che si estende sui silenzi dell'INPS e sui contenuti dei cassetti previdenziali può costituire una trappola per il contribuente passivo nei confronti dell'istituto che, con le sue frequenti attese, si rivela capace di far maturare sanzioni civili fino al 60% oltre interessi.
Niente di scandaloso per chi si assuefà alle disfunzioni e per chi pensa che questa sorte tocchi soltanto ai datori di lavoro. La cosa è resa amara dal fatto che non tutti gli ambiti professionali possono permettersi di esternare liberamente le loro critiche in quanto possono pensare di poter diventare passibili di disfunzioni, ritardi, durc negativi, controlli e accertamenti.
Per quanto vigente l'istituto del Whistleblowing “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” nessun consulente abilitato o impresa si sognerebbe mai di criticare oltre certi limiti l'operato di certi ambiti amministrativi titolari di penetranti poteri di esazione, erogazione economica e vigilanza.
Non è detto che vada meglio anche a chi ha rapporti in corso con l'INPS o addirittura per chi per anni ha regolarmente pagato e pensa di poter vantare un credito pensionistico.
Uno dei tanti casi capitati riguarda lavoratori (soprattutto quelli autonomi) che dopo anni di regolare versamento si sono accorti che i relativi contributi non risultano essere stati regolarmente contabilizzati nell'estratto contributivo (inps fascicolo previdenziale del cittadino, inps cassetto previdenziale, inps estratto conto contributivo).
La casistica è veramente ampia dato che molto spesso lavoratori autonomi che hanno regolarmente versato per anni si ritrovano un estratto contributivo che presenta inspiegabili buchi nonostante i bollettini versati.
E' così che uno dei tanti lavoratori (nel caso di specie autonomo) si è messo alla spasmodica ricerca delle ragioni per le quali non risulta accreditato quanto per anni ha versato nel totale silenzio dell'INPS che per anni ha incassato e così, dopo essersi consultato con il consulente del lavoro e con il commercialista ha cercato di chiarire la sua posizione.
Dopo intense attività ed interazioni con piattaforme istituzionali, siti e professionisti si reca dall'avvocato; da un lato mette i bollettini regolarmente quietanzati e dall'altro l'estratto contributivo "vuoto".
Ne consegue che di fronte ad inerzie, a risposte poco chiare o pretese non sufficientemente motivate da parte dell'INPS e prive anche dei contenuti previsti dalla legge 241/90, non c'è stata capacità di comprendere la genesi del blocco e quindi anche la capacità di focalizzare una soluzione.
La situazione gli è chiara; lui per anni ha pagato, l'INPS non gli ha mai comunicato niente ed al tempo stesso si sta tenendo il denaro senza alcuna imputazione delle somme versate.
Il giudizio del Tribunale
Non gli resta quindi che attivare l'unica possibilità: - Il giudizio davanti al giudice del lavoro (per verificare il c.d. "inps calcolo contributi" o "inps verifica contributi" Inps pagamenti, Inps controllo contributi, Inps estratto conto previdenziale).
Quello che doveva essere l'ultimo baluardo della storia lavorativa del lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rivela tutte le fragilità di un sistema non più al passo con i tempi.
E' in questo contesto che si muove, tra silenzi ed incomprensibili interlocuzioni informatiche con piattaforme quasi intelligenti, il silenzio istituzionale che non spiega, non ragiona e soprattutto non rende conto del proprio operato.
L'equivoco comportamento istituzionale si sbroglia solo quando inizia la causa davanti al giudice del lavoro.
E' quella l'occasione in cui l'INPS per la prima volta afferma che chi ha versato quelle somme non ha dimostrato di avere i requisiti di artigiano e che quindi avrebbe, con la causa, dovuto dimostrare che era artigiano.
E' evidente che se la questione precedente all'instaurazione della causa verteva solo sull'imputazione delle somme ed era priva di qualsivoglia interlocuzione in tal senso la vicenda avrebbe dovuto essere affrontata nel senso radicato con la domanda giudiziale.
In via principale
in subordine
Ecco invece cosa è avvenuto.
Nel contesto del ricorso introduttivo la pretesa di veder computate le somme versate su una sede provinciale INPS piuttosto che un'altra, era stata soltanto così argomentata:
Non vi era ragione alcuna di mettere in discussione un inquadramento se la questione appariva essere solo quella dell'imputazione delle somme per anni versate.
Eppure la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza 125/2024 pubblicata il 22 agosto 2024, ha affermato:
"E, ad avviso della Corte, diversamente da quanto assunto dal Tribunale (e anche dall’appellato nelle sue difese in questo grado), l’istituto aveva effettivamente contestato la natura artigiana dell’attività, in quanto aveva affermato, fin dalla memoria di costituzione di primo grado, di non poter procedere all’iscrizione nella gestione speciale, in mancanza dell’accertamento compiuto dalla camera di commercio. Non è qui rilevante che quell’accertamento fosse o meno surrogabile con una diversa indagine, mentre importa che l’istituto ritenesse comunque necessaria una verifica dei requisiti di legge per l’iscrizione del ......... nell’albo degli artigiani, così che certamente non li aveva riconosciuti.
D’altra parte, nemmeno può trascurarsi il fatto che, nel ricorso di primo grado, l’originario attore (che pure sapeva di avere inviato la domanda di iscrizione nell’albo artigiani, dopo il trasferimento della sua attività, per la prima volta nel 2020) non aveva minimamente descritto le caratteristiche della sua attività rilevanti ai fini della qualificazione della stessa come artigiana, così che sul punto neppure poteva effettivamente prospettarsi un onere di contestazione da parte dell’INPS."
Trattandosi di un giudizio introdotto soltanto in ragione della corretta imputazione delle somme versate dal contribuente, la domanda che ci si pone è quale sia il destino del diritto alla difesa quando le nuove ragioni fattuali e di diritto sono introdotte dall'INPS soltanto con la comparsa di risposta in primo grado del giudizio in assenza di domanda riconvenzionale.
Mentre una domanda riconvenzionale da la possibilità al ricorrente di ottenere termini per prendere posizione sul fatto introdotto dall'INPS con la comparsa e per proporre nuove ragioni in fatto, in diritto con relativa possibilità di mezzi istruttori, così non è se la domanda riconvenzionale non è stata introdotta.
Nel caso di specie solo una domanda riconvenzionale dell'INPS sarebbe stata rispettosa di un termine a difesa del contribuente per poter prendere posizione sulla fondatezza o meno dei requisiti di artigiano.
Ma la questione che ne residua alla decisione di primo grado ha affermato che i contributi devono essere correttamente imputati al contribuente è soprattutto un'altra e consegue al diritto di veder restituire da parte dell'INPS, nel corso dei vari gradi di giudizio, i contributi versati.
Se i contributi vengono restituiti cosa accade? La questione non è di poco conto perché in caso di buon fine dell'iter giudiziario con il riconoscimento della corretta imputazione delle somme versate non c'è più la copertura contributiva a causa della restituzione.
Sarà possibile ri-proteggere la posizione contributiva senza che l'INPS pretenda un aggravio di sanzioni civili o di interessi?
Un ricorso davanti alla Corte di Cassazione potrebbe durare ancora anni ed in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento dei contributi il lavoratore potrebbe già essere andato in pensione.
Inoltre se il lavoratore ha ottenuto la restituzione potrebbe non avere più titolo per versare gli stessi contributi ora per allora per superamento del periodo quinquennale di prescrizione sui versamenti.
La questione sollevata pone molti e forse troppi interrogativi su un sistema previdenziale affidato alle automazioni e poco incline alla tempestiva e adeguata motivazione delle decisioni che assume sulla pelle dei lavoratori subordinati e autonomi.
Il caso della totale assenza o della riduzione dei periodi contributivi è solo una piccola punta dell'iceberg previdenziale difficile inquadrare sotto il profilo umano ed istituzionale.
L'INPS, il soggetto che dovrebbe tutelare il contribuente e più di altri osservare regole di trasparenza in talune occasioni rivela ogni sua più incomprensibile dote burocratica.
Cerchi assistenza?
Contatta lo studio
