Licenziamento ritorsivo. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 12277 del 9 maggio 2025, offre importanti spunti di riflessione in materia di licenziamenti, in particolare quando gli stessi appaiono finalizzati ad eludere precedenti decisioni giudiziarie. La Suprema Corte, rigettando il ricorso di una società, ha confermato la nullità di un licenziamento intimato ad un dipendente, riconoscendone il carattere ritorsivo e l'intento elusivo di un precedente ordine di reintegra.
Dialogo sul presente articolo
Il contesto della vicenda
La vicenda prende le mosse dal licenziamento intimato da M. S.p.A. a un proprio dipendente, L.C., il 4 maggio 2022. Questo licenziamento interveniva dopo un periodo di oltre venti mesi da una precedente ordinanza del Tribunale di Roma (n. 45192/2020 del 3 giugno 2020) che aveva già disposto la reintegra del lavoratore a seguito di un altro giudizio. La Corte d'Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del licenziamento del 2022, ordinando la reintegra e il risarcimento del danno. La società M. S.p.A. ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
È opportuno notare che, come rilevato dalla Cassazione, nel corso del giudizio era già passata in giudicato una pronuncia del Tribunale di Roma che aveva dichiarato nullo un precedente trasferimento del contratto di lavoro del dipendente (avvenuto nel 2015 tra M. S.p.A. e un'altra società), confermando la persistenza del rapporto di lavoro con M. S.p.A. e condannando quest'ultima alla riammissione in servizio. Inoltre, anche un precedente licenziamento, intimato nel 2019, era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Roma perché ritorsivo.
La questione del rito applicabile
Uno dei motivi di ricorso sollevati dalla società riguardava l'asserita erronea applicazione del "Rito Fornero" (disciplina della legge n. 92 del 2012) da parte della Corte d'Appello, sostenendo l'immediata abrogazione di tale normativa con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia).
La Cassazione ha ritenuto questo motivo infondato. Ha chiarito che le nuove disposizioni processuali (inclusi gli artt. 35 e 37 del D.lgs. n. 149/2022 e il nuovo art. 441 bis c.p.c.) si applicano solo ai procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023. Per i procedimenti pendenti a tale data, come quello in esame, continua ad applicarsi la normativa previgente, cioè il Rito Fornero. Questo approccio è coerente con il principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo è regolato dal rito vigente al momento della proposizione della domanda. La volontà del legislatore, esplicitata anche nella relazione al decreto, era proprio quella di evitare vuoti normativi e garantire l'applicazione delle norme previgenti ai procedimenti già in corso.
Nullità per motivo illecito e carattere ritorsivo
Il cuore della decisione riguarda il motivo del licenziamento del 2022. La Corte d'Appello aveva rilevato che la motivazione addotta dalla società (una non meglio precisata dismissione di figure professionali o cessione/esternalizzazione di servizi) era sostanzialmente la stessa già ritenuta illegittima in un precedente giudizio. La cessione/esternalizzazione dei servizi posta a base del licenziamento era stata ritenuta illegittima e fittizia.
Di conseguenza, i giudici di merito avevano ravvisato la sussistenza di un intento elusivo del precedente ordine di reintegra. Questo intento elusivo configurava un motivo illecito. In realtà, l'unico motivo determinante il licenziamento era stato quello illecito, concretizzatosi in una reazione ai provvedimenti giudiziari legittimamente ottenuti dal lavoratore a tutela dei propri diritti.
La società ricorrente contestava questa ricostruzione, sostenendo che la Corte d'Appello avesse stravolto l'indagine, riconducendo presuntivamente il licenziamento ad una fattispecie ritorsiva senza prima accertare l'effettiva possibilità di ricollocamento del lavoratore.
La Cassazione ha rigettato anche questo motivo. Ha osservato che la Corte d'Appello, al contrario di quanto lamentato dalla società, ha preliminarmente valutato gli elementi giustificativi del recesso prima di giungere alla verifica della natura ritorsiva. Inoltre, le questioni relative all'asserita impossibilità di ricollocare il lavoratore (non giornalista) a causa della dismissione di attività estranee al settore giornalistico sono state superate dal giudicato formatosi sulla nullità del trasferimento del ramo d'azienda.
L'Impossibilità della reintegra e i costi aziendali
La società aveva anche argomentato che la reintegra non sarebbe stata possibile perché avrebbe comportato un costo aggiuntivo non previsto. La Cassazione ha respinto tale tesi, ribadendo che si tratta di un costo necessario per adempiere a un ordine del giudice. L'obbligo di reintegra viene meno solo in presenza di cause che impediscano oggettivamente e in modo assoluto il potere di assunzione o lo svolgimento della prestazione. Nel caso di specie, tale ipotesi non era ravvisabile, poiché l'attività editoriale della società era ancora in essere e il dipendente era addetto all'archivio redazionale, inserito nella segreteria di redazione.
La prova del carattere ritorsivo
La Suprema Corte ha poi sottolineato che la prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore. Tuttavia, tale prova può essere ricavata dal giudice di merito valorizzando l'intero complesso degli elementi acquisiti in giudizio, inclusi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo. Questi elementi, considerati unitariamente e globalmente, possono consentire di raggiungere la prova anche in via presuntiva.
Nella fattispecie, la Corte d'Appello, con un accertamento di fatto ritenuto adeguatamente motivato e insindacabile in sede di legittimità, ha ricostruito la vicenda: ha rilevato l'identico presupposto fattuale dei due licenziamenti, ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo (trasferimento d'azienda dichiarato nullo), e ha ritenuto che il secondo licenziamento avesse lo scopo sostanziale di vanificare il diritto del lavoratore alla reintegra. Ha valutato tutti gli elementi – cronologici, comportamentali, materiali e giurisdizionali – offerti dal lavoratore, concludendo che l'elusione dell'ordine di reintegra era stato il motivo illecito unico e determinante del secondo licenziamento.
Conclusioni della cassazione
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società. La pronuncia conferma che, in presenza di un accertato intento elusivo di un precedente ordine di reintegra e di un motivo illecito unico e determinante di natura ritorsiva, il licenziamento è nullo. La sentenza sottolinea l'importanza di rispettare i provvedimenti giudiziari e valida l'approccio ermeneutico dei giudici di merito nel valutare il complesso degli elementi probatori per accertare la natura ritorsiva del recesso, anche in via presuntiva. Le questioni sulla natura fraudolenta del licenziamento sono state ritenute superate dalla già accertata ritorsività.