Home » Gli articoli del blog » Dimissioni per fatti concludenti o licenziamento? L'INPS prende posizione con la circolare 154 del 22-12-2025

Dimissioni per fatti concludenti o licenziamento? L'INPS prende posizione con la circolare 154 del 22-12-2025

La circolare illustra le nuove disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 203/2024, che introduce la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata prolungata.

Ma partiamo dalla norma di legge e da come è stata integrata con l'inserimento del comma 7 bis.

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante: «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53, come modificato dalla citta legge 203/2024:

«Art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale). - 1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di la-voro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

I controlli cartacei e l'aumento di burocrazia da parte dell'INL

In questo contesto si inseriscono, dopo le indicazioni del Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 , le precedenti interpretazioni dell'INL, secondo il quale:

-  L’art. 19 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 recante la “Dimissioni volontarie e risoluzione
consensuale”. In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Il nuovo comma 7-bis disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line.
Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore

Questo significa che gli ispettori anziché dedicarsi alle verifiche in azienda, alla ricerca e alla repressione di lavoro nero e violazioni della sicurezza nelle occupazioni sostanziali, saranno sempre più utilizzati per la verifica burocratica delle assenze; non ai riscontri sui luoghi di lavoro.

La tendenza al privilegio dello sviluppo delle verifiche burocratiche a scapito dei riscontri in azienda non è una novità come dimostra anche l'introduzione della patente a punti con tutti i risvolti e disguidi che questa comporta per chi lavora senza alcuna previsione di sanzione e punizione per gli ambiti istituzionali o pubblici impiegati che, come spesso avviene per il DURC, abusano, errano nelle determinazioni amministrative e costringono imprese e professionisti a rincorrere regolarità che vengono travisate da un cattivo uso del potere o degli strumenti di automatizzazione predisposti ed utilizzati.

Lo spostamento verso controlli burocratici anziché sostanziali amplifica le inefficienze del sistema promuovendo politiche del lavoro reattive e non preventive.
Sul piano giuridico, la norma genera dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di tutela del lavoro e parità di trattamento, crea contrasti tra interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali che ostacolano un'applicazione uniforme – con giudici che spesso richiedono prove concrete della volontà dimissionaria contro presunzioni automatiche – e rischia di moltiplicare i ricorsi per accertare forza maggiore o responsabilità datoriali.

Come si regola l'INPS

In questo contesto di allontanamento delle istituzioni alle funzioni di vigilanza effettiva si inserisce ora l'interpretazione dell'INPS.

Vediamo che come l'ente interpreta la nuova normativa con la circolare 154 del 22 dicembre 2025.

 

Le dimissioni per fatti concludenti, introdotte dalla legge 203/2024, rappresentano una scorciatoia per il datore di lavoro di fronte a un'assenza ingiustificata prolungata: interpreta il silenzio del dipendente come volontà di dimettersi, comunica tutto all'Ispettorato del Lavoro e usa un codice specifico per chiudere il rapporto, evitando la procedura disciplinare classica.
Il licenziamento, invece, richiede contestazione formale, difesa del lavoratore e sanzione motivata, ma configura la fine del rapporto come involontaria.
La conseguenza chiave sta nella NASpI: con i fatti concludenti il lavoratore non vi accede, perché la cessazione appare volontaria; con il licenziamento, anche se per colpa grave, l'indennità spetta comunque.
Se però il dipendente presenta dimissioni telematiche (soprattutto per giusta causa) dopo l'avvio della procedura per fatti concludenti, queste prevalgono e annullano l'iniziativa del datore.
Infine, la risoluzione per fatti concludenti non scatta se l'assenza deriva da forza maggiore o da responsabilità del datore stesso.

Procedura e conseguenze

Questa procedura, attivabile a discrezione del datore di lavoro, stabilisce che l'abbandono del posto oltre i termini contrattuali equivalga a una volontà dismissiva del dipendente.

Tale modalità di cessazione preclude l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, poiché il termine del rapporto non è considerato involontario.

Tuttavia, il diritto al sostegno economico rimane valido se il lavoratore dimostra la forza maggiore o se rassegna formalmente dimissioni per giusta causa.

Qualora l’azienda scelga invece la strada del licenziamento disciplinare per la medesima assenza, l'erogazione della prestazione previdenziale resta comunque garantita.

Le dimissioni per giusta causa inesistente finalizzate all'ottenimento della NASpI configurano una condotta fraudolenta con conseguenze amministrative e penali. L'INPS può negare o revocare l'indennità e richiedere la restituzione delle somme percepite con interessi e sanzioni.

Dal punto di vista penale, tale comportamento può integrare il reato di truffa aggravata ai danni dello stato art.lo 640 c.p. comma 2 n. 1 punito con reclusione da uno a cinque anni e multa, oppure il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche articolo 316 ter c.p.   punito con reclusione da sei mesi a tre anni.

Facciamo il punto sulla posizione INPS

L'ente, infatti, nell'ottica di garantire che le risorse NASPI non vadano utilizzate per quei casi in cui il lavoratore sceglie deliberatamente di abbandonare il posto di lavoro, ha fatto una scelta ben ponderata e definita.

Questa la circolare

accertamento INPS
[responsivevoice_button rate="1" pitch="1" voice="Italian Male" buttontext="ASCOLTA IL TESTO"]
Dopo aver premuto il bottone, aspetta qualche secondo per la generazione del vocale.
Cerchi assistenza?
Le tappe della consulenza:
  1. Incontro conoscitivo gratuito in cui ascolteremo le tue necessità e il tuo caso.
  2. Analisi e 2° incontro: riceverai una precisa consulenza legale sulla base di preventivo, a partire di €900.




    Il tuo messaggio

    Autorizzo trattamento dei dati per finalità di consultazione e corrispondenza come da informativa qui riportata.

    web design fromlu
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram