ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO IN MODALITÀ AGILE
Tra
La Società "Ditta BetaFantasy", con sede legale in [Indirizzo Sede Legale], C.F./P.IVA [Codice Fiscale/Partita IVA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig./Sig.ra [Nome e Cognome Legale Rappresentante] (di seguito, il "Datore di Lavoro")
e
La Signora AlfaFantasy, nata a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita], residente in [Indirizzo di Residenza], C.F. [Codice Fiscale] (di seguito, il "Lavoratore")
PREMESSO CHE:
• Il Lavoratore è stato assunto dal Datore di Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data odierna, con la qualifica di Professionista Senior.
• Le Parti intendono disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in conformità con l'articolo X del contratto di assunzione, la Legge 81/2017 e il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021.
• L'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione del presente accordo individuale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo
Il presente accordo disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa del Lavoratore in modalità agile, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 81/2017.
Art. 2 - Durata
Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di assunzione.
Art. 3 - Luogo di Lavoro
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà svolta prevalentemente presso il domicilio del Lavoratore sito in [Indirizzo del Domicilio], che il Lavoratore dichiara essere idoneo allo svolgimento della prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Le Parti concordano che, in relazione alle esigenze aziendali e di team, il Lavoratore effettuerà rientri periodici presso la sede della Ditta BetaFantasy, secondo modalità che verranno concordate di volta in volta. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione.
Art. 4 - Alternanza tra Lavoro Interno ed Esterno
La prestazione lavorativa si svolgerà con una prevalenza di giornate lavorative esterne ai locali aziendali e con rientri in sede a [indicare la frequenza, es. una volta al mese, due giorni al mese, etc.], o secondo diverse esigenze comunicate dal Datore di Lavoro con un preavviso ragionevole.
Art. 5 - Esecuzione della Prestazione Lavorativa
Il Lavoratore svolgerà la propria attività di Professionista Senior in autonomia e responsabilità, nel rispetto degli obiettivi aziendali e delle scadenze concordate con il responsabile. Il Datore di Lavoro eserciterà il proprio potere direttivo attraverso assegnazione di compiti, verifica dei risultati e feedback periodici, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Le condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari saranno quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento, tenendo conto della specificità della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali. L'accordo deve considerare le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e le condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi.
Art. 6 - Strumenti di Lavoro
Il Datore di Lavoro fornirà al Lavoratore la strumentazione tecnologica e informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, comprendente [elencare gli strumenti: es. computer portatile aziendale, software, VPN, etc.]. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Il Lavoratore si impegna a utilizzare tali strumenti con diligenza e nel rispetto delle policy aziendali in materia di sicurezza informatica. Le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita saranno a carico del Datore di Lavoro. Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Art. 7 - Tempi di Riposo e Disconnessione
La giornata lavorativa del Lavoratore, pur caratterizzandosi per l'assenza di un preciso orario di lavoro, dovrà rispettare i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione, il Lavoratore non sarà tenuto a rispondere a comunicazioni aziendali al di fuori della fascia oraria [indicare la fascia oraria di lavoro concordata, es. 9:00 - 18:00 con pausa pranzo], adottando le misure tecniche necessarie per garantire tale disconnessione. L'accordo individuale deve prevedere i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione.
Art. 8 - Controllo della Prestazione Lavorativa
Il controllo della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali avverrà nel rispetto dell'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il Datore di Lavoro potrà utilizzare strumenti tecnologici per monitorare l'attività lavorativa nel rispetto dei limiti di legge e previo informativa al Lavoratore. L'accordo deve specificare le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 - Formazione
Il Datore di Lavoro si impegna a fornire al Lavoratore l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e per l'utilizzo degli strumenti tecnologici forniti. Il Lavoratore avrà inoltre diritto all'apprendimento permanente e all'aggiornamento professionale, al pari dei dipendenti che svolgono la prestazione in sede. L'accordo individuale deve prevedere l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.
Art. 10 - Diritti Sindacali
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive del Lavoratore, che potranno essere esercitati anche da remoto secondo le modalità individuate dalle Parti sociali. L'accordo individuale deve indicare le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Art. 11 - Salute e Sicurezza sul Lavoro
Il Datore di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del Lavoratore anche durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile e fornisce tempestivamente al Lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) l'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, con cadenza almeno annuale. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il Lavoratore si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro. La prestazione in modalità agile dovrà essere svolta in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragioni di riservatezza dei dati trattati.
Art. 12 - Infortuni e Malattie Professionali
Il Lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, garantita dalla copertura assicurativa INAIL. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Art. 13 - Parità di Trattamento
Il Lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, come stabilito dall'art. 20 della Legge n. 81/2017. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Art. 14 - Protezione dei Dati Personali e Riservatezza
Il Lavoratore si impegna a trattare i dati personali cui accederà per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal Datore di Lavoro e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il Lavoratore è tenuto alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali. Il Datore di Lavoro adotterà le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali del Lavoratore e dei dati trattati.
Art. 15 - Recesso
Il presente accordo, essendo a tempo indeterminato, potrà essere risolto da ciascuna delle Parti con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle Parti potrà recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Art. 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e al Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e Data: [Luogo e Data di Sottoscrizione]
Il Datore di Lavoro
Il Lavoratore