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Lavoro agile e normativa italiana: diritti, accordi e obblighi

Il lavoro agile, introdotto con l'obiettivo di incrementare la competitività delle aziende e favorire una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro per i dipendenti, rappresenta una modalità innovativa di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata. 

Lavoro agile: come funziona esattamente?

Definizione e caratteristiche fondamentali

Il lavoro agile si basa su un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Questo accordo può prevedere una organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi, superando i tradizionali vincoli rigidi di orario e luogo di lavoro.

Un aspetto cruciale è il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per l'esecuzione dell'attività lavorativa. La prestazione si svolge in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma sempre nel rispetto dei limiti massimi di orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L'Accordo Individuale: la Chiave del lavoro agile

La formalizzazione del lavoro agile avviene attraverso un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore. Questo accordo è fondamentale sia per la regolarità amministrativa sia come prova del rapporto. Al suo interno devono essere disciplinati diversi aspetti cruciali:
  • Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
  • Le forme di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro.
  • Gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la propria attività.
  • I tempi di riposo del lavoratore.
  • Le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro.
L'accordo può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di contratto a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, che sale a novanta giorni per i lavoratori disabili (ai sensi della legge 68/99) per consentire una riorganizzazione del loro percorso lavorativo. In presenza di un giustificato motivo, è possibile recedere anticipatamente, con o senza preavviso a seconda della tipologia di accordo.

Diritti e tutele del Lavoratore Agile

Il lavoratore che opera in modalità agile ha diversi diritti fondamentali:

  • Trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni all'interno dell'azienda, in linea con i contratti collettivi.
  • Possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze.
  • Tutela della salute e sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve fornire un'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici connessi a questa modalità di lavoro ed è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici forniti. Il lavoratore deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione.
  • Tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione svolta all'esterno, inclusi gli infortuni in itinere in determinate circostanze legate alle esigenze lavorative o alla conciliazione vita-lavoro.

Priorità per Genitori, Caregivers e Lavoratori con Disabilità

Un aspetto importante è la priorità che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere alle richieste di lavoro agile presentate da:
• Lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età.
• Lavoratrici e lavoratori con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età).
• Lavoratori con disabilità grave accertata (ai sensi della legge 104/92).
• Lavoratori che siano caregivers (ai sensi della legge 205/2017).
Il rifiuto ingiustificato di concedere il lavoro agile a queste categorie, se rilevato nei due anni precedenti la richiesta di certificazione della parità di genere o certificazioni analoghe, può impedire al datore di lavoro di ottenere tali certificazioni. Inoltre, il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere penalizzato in alcun modo.

Potere di Controllo e Disciplinare

L'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all'esterno deve avvenire nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. L'accordo di lavoro agile deve specificare le condotte connesse all'esecuzione della prestazione all'esterno che possono portare a sanzioni disciplinari.

Obblighi di Comunicazione

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare telematicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori in modalità agile, nonché le date di inizio e cessazione di tale modalità lavorativa. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di sanzioni.

Incentivi e Applicazione alla Pubblica Amministrazione

Gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti per incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche al lavoro agile. Le disposizioni sul lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con alcune specificità definite da direttive specifiche.

Il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile

Il quadro normativo del lavoro agile in Italia, inizialmente delineato dalla Legge 81/2017, ha ricevuto un significativo impulso e una più precisa definizione con la sottoscrizione del Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile il 7 dicembre 2021. Questo accordo, nato da un approfondito confronto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali, rappresenta oggi il quadro di riferimento condiviso per lo svolgimento del lavoro in modalità agile nel settore privato.
Il Protocollo si pone come obiettivo primario quello di fornire linee di indirizzo efficaci per la futura contrattazione collettiva, a livello nazionale, aziendale e/o territoriale, pur rispettando la disciplina legale esistente e gli accordi collettivi in essere. Esso riconosce la natura volontaria dell'adesione al lavoro agile, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale che ne disciplini le modalità. Un aspetto fondamentale sottolineato dal Protocollo è la centralità della contrattazione collettiva nel definire le modalità di attuazione del lavoro agile nei diversi e specifici contesti produttivi.
Il Protocollo Nazionale affronta diverse aree cruciali per una corretta applicazione del lavoro agile, tra cui:
• L'accordo individuale, definendone i contenuti necessari come la durata, l'alternanza dei luoghi di lavoro, le modalità di esecuzione della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e la disconnessione.
• L'organizzazione del lavoro agile, caratterizzata dall'assenza di un preciso orario e dall'autonomia nel raggiungimento degli obiettivi, con una specifica attenzione alla regolamentazione della disconnessione attraverso misure tecniche e/o organizzative.
• La salute e sicurezza sul lavoro, con la conferma dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche alle prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali e l'obbligo per il datore di lavoro di fornire un'informativa scritta sui rischi.
• La parità di trattamento e le pari opportunità, garantendo ai lavoratori agili lo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi che lavorano in sede, promuovendo la parità tra i generi e facilitando l'accesso per lavoratori fragili e disabili.
La protezione dei dati personali e la riservatezza, con l'indicazione degli obblighi del lavoratore e delle misure che il datore di lavoro deve adottare, in linea con il GDPR.
• La formazione e l'informazione, considerate essenziali per garantire pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti e per diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione.
Guardando al futuro, il Protocollo prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale bilaterale con l'obiettivo di monitorare i risultati del lavoro agile, lo sviluppo della contrattazione collettiva e l'evoluzione delle linee di indirizzo, anche in relazione all'innovazione tecnologica. Questo testimonia l'impegno delle Parti sociali nel rendere il lavoro agile uno strumento efficace, sostenibile e in linea con le trasformazioni del mondo del lavoro.

Proviamo ad ipotizzare un caso

Caso Ipotetico:

La società "Ditta BetaFantasy", con sede in una città italiana, opera nel settore [specificare un settore, ad esempio, consulenza informatica]. L'azienda desidera assumere la Signora AlfaFantasy come "Professionista Senior". Data la natura del lavoro, l'azienda e la Signora AlfaFantasy concordano di prevedere la modalità di lavoro agile. La Signora AlfaFantasy risiede in un'altra città italiana e preferirebbe lavorare prevalentemente dalla sua abitazione, con rientri periodici presso la sede della Ditta BetaFantasy per riunioni di team e attività specifiche. L'accordo di lavoro agile è previsto a tempo indeterminato.

Esempio di clausola lavoro agile Inserita nel contratto di assunzione adattata:

Art. X - Modalità di Lavoro Agile
Le Parti convengono che, in relazione alle mansioni svolte dalla Signora AlfaFantasy in qualità di Professionista Senior, la prestazione lavorativa potrà essere svolta anche in modalità agile, ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 81/2017 e in conformità con il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021. Le specifiche relative all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile saranno disciplinate da un apposito Accordo Individuale di Lavoro Agile, sottoscritto contestualmente al presente contratto di assunzione o successivamente, che ne costituirà parte integrante e sostanziale. Tale accordo individuale definirà, tra l'altro, i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa esterna, l'alternanza tra periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le misure per la disconnessione, nonché le modalità di controllo della prestazione.

Fac Simile di accordo individuale di Lavoro Agile (allegato al Contratto di Assunzione) adattato:

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO IN MODALITÀ AGILE

Tra
La Società "Ditta BetaFantasy", con sede legale in [Indirizzo Sede Legale], C.F./P.IVA [Codice Fiscale/Partita IVA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig./Sig.ra [Nome e Cognome Legale Rappresentante] (di seguito, il "Datore di Lavoro")
e
La Signora AlfaFantasy, nata a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita], residente in [Indirizzo di Residenza], C.F. [Codice Fiscale] (di seguito, il "Lavoratore")
PREMESSO CHE:
• Il Lavoratore è stato assunto dal Datore di Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data odierna, con la qualifica di Professionista Senior.
• Le Parti intendono disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in conformità con l'articolo X del contratto di assunzione, la Legge 81/2017 e il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021.
• L'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione del presente accordo individuale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo
Il presente accordo disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa del Lavoratore in modalità agile, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 81/2017.
Art. 2 - Durata
Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di assunzione.
Art. 3 - Luogo di Lavoro
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà svolta prevalentemente presso il domicilio del Lavoratore sito in [Indirizzo del Domicilio], che il Lavoratore dichiara essere idoneo allo svolgimento della prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Le Parti concordano che, in relazione alle esigenze aziendali e di team, il Lavoratore effettuerà rientri periodici presso la sede della Ditta BetaFantasy, secondo modalità che verranno concordate di volta in volta. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione.
Art. 4 - Alternanza tra Lavoro Interno ed Esterno
La prestazione lavorativa si svolgerà con una prevalenza di giornate lavorative esterne ai locali aziendali e con rientri in sede a [indicare la frequenza, es. una volta al mese, due giorni al mese, etc.], o secondo diverse esigenze comunicate dal Datore di Lavoro con un preavviso ragionevole.
Art. 5 - Esecuzione della Prestazione Lavorativa
Il Lavoratore svolgerà la propria attività di Professionista Senior in autonomia e responsabilità, nel rispetto degli obiettivi aziendali e delle scadenze concordate con il responsabile. Il Datore di Lavoro eserciterà il proprio potere direttivo attraverso assegnazione di compiti, verifica dei risultati e feedback periodici, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Le condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari saranno quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento, tenendo conto della specificità della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali. L'accordo deve considerare le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e le condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi.
Art. 6 - Strumenti di Lavoro
Il Datore di Lavoro fornirà al Lavoratore la strumentazione tecnologica e informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, comprendente [elencare gli strumenti: es. computer portatile aziendale, software, VPN, etc.]. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Il Lavoratore si impegna a utilizzare tali strumenti con diligenza e nel rispetto delle policy aziendali in materia di sicurezza informatica. Le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita saranno a carico del Datore di Lavoro. Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Art. 7 - Tempi di Riposo e Disconnessione
La giornata lavorativa del Lavoratore, pur caratterizzandosi per l'assenza di un preciso orario di lavoro, dovrà rispettare i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione, il Lavoratore non sarà tenuto a rispondere a comunicazioni aziendali al di fuori della fascia oraria [indicare la fascia oraria di lavoro concordata, es. 9:00 - 18:00 con pausa pranzo], adottando le misure tecniche necessarie per garantire tale disconnessione. L'accordo individuale deve prevedere i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione.
Art. 8 - Controllo della Prestazione Lavorativa
Il controllo della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali avverrà nel rispetto dell'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il Datore di Lavoro potrà utilizzare strumenti tecnologici per monitorare l'attività lavorativa nel rispetto dei limiti di legge e previo informativa al Lavoratore. L'accordo deve specificare le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 - Formazione
Il Datore di Lavoro si impegna a fornire al Lavoratore l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e per l'utilizzo degli strumenti tecnologici forniti. Il Lavoratore avrà inoltre diritto all'apprendimento permanente e all'aggiornamento professionale, al pari dei dipendenti che svolgono la prestazione in sede. L'accordo individuale deve prevedere l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.
Art. 10 - Diritti Sindacali
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive del Lavoratore, che potranno essere esercitati anche da remoto secondo le modalità individuate dalle Parti sociali. L'accordo individuale deve indicare le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Art. 11 - Salute e Sicurezza sul Lavoro
Il Datore di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del Lavoratore anche durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile e fornisce tempestivamente al Lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) l'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, con cadenza almeno annuale. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il Lavoratore si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro. La prestazione in modalità agile dovrà essere svolta in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragioni di riservatezza dei dati trattati.
Art. 12 - Infortuni e Malattie Professionali
Il Lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, garantita dalla copertura assicurativa INAIL. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Art. 13 - Parità di Trattamento
Il Lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, come stabilito dall'art. 20 della Legge n. 81/2017. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Art. 14 - Protezione dei Dati Personali e Riservatezza
Il Lavoratore si impegna a trattare i dati personali cui accederà per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal Datore di Lavoro e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il Lavoratore è tenuto alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali. Il Datore di Lavoro adotterà le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali del Lavoratore e dei dati trattati.
Art. 15 - Recesso
Il presente accordo, essendo a tempo indeterminato, potrà essere risolto da ciascuna delle Parti con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle Parti potrà recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Art. 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e al Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e Data: [Luogo e Data di Sottoscrizione]

Il Datore di Lavoro

Il Lavoratore

lavoro agile
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