Uno dei problemi più rilevanti in ambito marittimo è l'orario di lavoro e il riposo dei lavoratori.
La questione poco si pone per quanto riguarda le grandi navi sulle quali è possibile effettuare una turnazione mentre per quanto riguarda le piccole entità di navigazione l'avvicendamento delle funzioni dipende dal numero degli addetti a bordo.
La questione non è di poco conto in quanto il prolungamento dell'orario normale di lavoro nelle piccole unità navali potrebbe diventare la normalità e quindi diventare ragione di rivendicazione salariale da parte dei lavoratori marittimi.
Ovviamente la questione richiede sempre che il lavoratore provi la durata delle sue prestazioni attraverso documenti e testimoni.
Mentre per il personale dei servizi di bordo la prova della durata delle prestazioni viene di solito fornita attraverso le testimonianze, per quanto riguarda la figura del comandante basta vedere i registri di bordo ed i percorsi di navigazione per dimostrare che l'orario effettuato ha superato certe tempistiche.
- è di otto ore giornaliere con le seguenti possibili
deve essere presente il c.d. registro delle ore di lavoro ai sensi dell'art.lo 4 del decreto legislativo 108/2005 vidimato dall'autorità marittima, sottoscritto dalle parti e, a cadenza almeno biennale, presentato alla medesima autorità.
In base al successivo articolo 5 l'armatore è tenuto a definire tutte le misure per la corretta organizzazione del lavoro, ma è il comandante a dover adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione delle attività in materia di orario di lavoro, riposi e ferie. Per quanto riguarda il diporto di tipo commerciale si può fare riferimento al CCNL del 1 luglio 2015 il quale all'art.lo 7 stabilisce 8 ore di lavoro giornaliero come ordinario con la previsione del diritto, a favore del marittimo, di chiedere un giorno di riposo compensativo in caso di attività domenicale, sabato e festivi.
Ovviamente le previsioni di cui sopra possono essere derogate in caso di emergenza.
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