L’attività ispettiva di INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di trasferte, disciplinate dall’art. 51, comma 5, del TUIR, si caratterizza sempre più spesso per un approccio che, sfruttando la presunzione di prova attribuita ai verbali ispettivi, rischia di configurare un vero e proprio abuso del diritto che merita di essere analizzato.
Parliamo di:
Tale prassi, segnata dall’omessa verifica di elementi facilmente riscontrabili e dalla mancata attivazione del contraddittorio previsto dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), aggrava la posizione probatoria del contribuente, costretto a un contenzioso complesso e oneroso.
Tuttavia, nella prassi ispettiva, si rileva una tendenza a invertire tale onere, richiedendo al contribuente di dimostrare la legittimità delle indennità di trasferta, spesso sulla base di presunzioni formali anziché di un’analisi sostanziale.
Gli accertamenti in materia di trasferte si concentrano frequentemente sulla verifica della documentazione, senza valutare elementi probatori alternativi che confermino l’effettività delle trasferte, come ricevute, contratti collettivi o riscontri presso terzi. La superficialità di tali verifiche si traduce in verbali che, pur godendo di una presunzione di veridicità fino a querela di falso, mancano di una base probatoria solida, e sfruttano tutto il loro privilegio legale per complicare la posizione del contribuente. Se così è occorre effettuare un approfondimento.
I verbali ispettivi, come chiarito dalla giurisprudenza, hanno efficacia probatoria limitata alla provenienza dell’atto e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non al contenuto delle contestazioni, specialmente quando basate su presunzioni.
Tuttavia, gli ispettori quando si avvalgono di sole presunzione rischiano di omettere verifiche essenziali, come l’acquisizione di dichiarazioni dei lavoratori presenti durante l’accesso ispettivo o il riscontro presso soggetti terzi indicati nella documentazione aziendale.
Tale omissione può arrivare a configurare un abuso del diritto, in quanto gli accertatori hanno la possibilità di sfruttare il privilegio probatorio del verbale per imporre al contribuente un onere di difesa gravoso, senza aver adempiuto agli obblighi di diligenza e trasparenza secondo le regole previste anche dal D.Lgs. 149/2015 e dalla circolare INL n. 4/2019.
Ad esempio, la mancata verifica di report mensili contenenti indicazioni di destinazioni, percorsi e chilometraggi, o l’omessa richiesta di chiarimenti in sede di contraddittorio, impedisce al contribuente di dimostrare agevolmente l’effettività delle trasferte, costringendolo a un contenzioso articolato.
L'articolo 3 riguarda i principi generali e prevede espressamente che:
L’art. 12 dello Statuto del Contribuente garantisce il diritto al contraddittorio, imponendo agli enti ispettivi di coinvolgere il contribuente nella fase di verifica, consentendogli di fornire chiarimenti e documentazione integrativa prima della redazione del verbale.
Nella prassi, tuttavia, si rileva un’omissione sistematica del contraddittorio, con accertamenti condotti in modo unilaterale e senza offrire al contribuente l’opportunità di chiarire le contestazioni. Anzi, se si rappresenta agli ispettori INPS o INAIL che l'articolo 12 si applica alla loro attività, è facile sentirsi rispondere che non è vero in quanto riguarda soltanto le verifiche fiscali. Non è così in quanto esistono norme specifiche che, ove occorra, questo studio si riserva di precisare.
Questo tipo di omissione del rispetto delle regole è particolarmente grave in materia di trasferte, dove un contraddittorio tempestivo potrebbe consentire al contribuente di produrre prove decisive, come ricevute di viaggio, contratti o riscontri presso clienti, evitando l’emissione di verbali infondati.
L’omissione del contraddittorio se combinata con la presunzione di prova attribuita ai verbali, configura un abuso del diritto da parte degli ispettori, che sfruttano il privilegio legale per trasferire sul contribuente un onere probatorio sproporzionato, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La questione deve far riflettere per un aspetto in particolare che è quello degli strumenti di difesa che viene costretto ad attivare quando sono violati i principi sopra illustrati; superficialità degli accertamenti e omissione del contraddittorio generano un aggravio processuale significativo per il contribuente.
Dopo la notifica del verbale unico, il datore di lavoro si trova costretto a intraprendere separati procedimenti amministrativi contro INPS, INAIL, INL e Agenzia delle Entrate, ciascuno con specificità procedurali e termini stringenti (es. 30 giorni per il ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 124/2004).
In caso di rigetto, il contribuente deve affrontare ulteriori procedimenti giurisdizionali, con un onere probatorio gravoso, dovendo dimostrare non solo l’effettività delle trasferte, ma anche l’illegittimità del verbale per carenze probatorie o violazioni procedurali.
Questo scenario è ulteriormente complicato dall’approccio formalistico degli ispettori, che spesso liquidano la documentazione aziendale come “insufficiente” senza analizzarne il contenuto o verificare riscontri oggettivi.
Ad esempio, la mancata acquisizione di dichiarazioni dei lavoratori presenti durante l’ispezione o il mancato contatto con i soggetti indicati nei report (es. clienti o fornitori) preclude al contribuente la possibilità di dimostrare agevolmente la legittimità delle indennità, costringe a un contenzioso lungo e costoso.
Il nesso tra la presunzione di prova attribuita ai verbali, l’omissione di verifiche essenziali e l’abuso del diritto è evidente: gli ispettori, consapevoli del privilegio probatorio, adottano un approccio superficiale, omettendo di acquisire elementi che potrebbero smentire le contestazioni. Questo comportamento non solo viola gli oneri deontologici di diligenza e imparzialità, ma configura un abuso del diritto, in quanto sfrutta la posizione di forza dell’ente pubblico per imporre al contribuente un onere difensivo sproporzionato.
L’omissione del contraddittorio, in particolare, impedisce al contribuente di fornire prove decisive nella fase ispettiva, quando sarebbe più agevole dimostrare l’effettività delle trasferte e dei viaggi.
Una volta notificato il verbale, il contribuente deve affrontare un iter processuale complesso, con costi economici e reputazionali significativi, nonostante le contestazioni possano essere infondate.
Tale prassi si pone in contrasto con le garanzie previste dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente e con i principi di proporzionalità e buona fede nell’azione amministrativa.
Per contrastare verbali ispettivi viziati da abuso del diritto, i contribuenti possono adottare le seguenti strategie:
E' proprio la consapevolezza dell'aggravio che una opposizione comporta e l'abuso del diritto che possono giustificare valutazioni di tipo risarcitorio.
Sull'abuso del diritto attuato dal personale ispettivo, se ve ne sono gli estremi, occorre effettuare una ricognizione delle procedure seguite per valutare eventuali azioni legali di tipo risarcitorio.
Occorre sempre verificare se i funzionari hanno svolto
"i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare"
e se sono stati rispettati
"i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza"
agendo
"in posizione di indipendenza e imparzialità"
quindi senza aggravare eccessivamente il contribuente dell'onere della prova contraria.
L’abuso del diritto negli accertamenti ispettivi in materia di trasferte rappresenta una criticità che si può manifestare nell’omessa verifica di elementi probatori facilmente riscontrabili, nella violazione del contraddittorio e nello sfruttamento della presunzione di prova attribuita ai verbali con aggravio dell'onere della prova.
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