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Ispezioni INPS, trasferte e rimborsi chilometrici

L’attività ispettiva di INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di trasferte, disciplinate dall’art. 51, comma 5, del TUIR, si caratterizza sempre più spesso per un approccio che, sfruttando la presunzione di prova attribuita ai verbali ispettivi, rischia di configurare un vero e proprio abuso del diritto che merita di essere analizzato.

Parliamo di:

  • rimborsi chilometrici dipendenti
  • rimborsi chilometrici amministratori
  • trasferte

Tale prassi, segnata dall’omessa verifica di elementi facilmente riscontrabili e dalla mancata attivazione del contraddittorio previsto dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), aggrava la posizione probatoria del contribuente, costretto a un contenzioso complesso e oneroso.

Tuttavia, nella prassi ispettiva, si rileva una tendenza a invertire tale onere, richiedendo al contribuente di dimostrare la legittimità delle indennità di trasferta, spesso sulla base di presunzioni formali anziché di un’analisi sostanziale.

Gli accertamenti in materia di trasferte si concentrano frequentemente sulla verifica della documentazione, senza valutare elementi probatori alternativi che confermino l’effettività delle trasferte, come ricevute, contratti collettivi o riscontri presso terzi. La superficialità di tali verifiche si traduce in verbali che, pur godendo di una presunzione di veridicità fino a querela di falso, mancano di una base probatoria solida, e sfruttano tutto il loro privilegio legale per complicare la posizione del contribuente. Se così è occorre effettuare un approfondimento.

Efficacia probatoria dei verbali ed i possibili sospetti di abuso del diritto

I verbali ispettivi, come chiarito dalla giurisprudenza, hanno efficacia probatoria limitata alla provenienza dell’atto e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non al contenuto delle contestazioni, specialmente quando basate su presunzioni.

Tuttavia, gli ispettori quando si avvalgono di sole presunzione rischiano di omettere verifiche essenziali, come l’acquisizione di dichiarazioni dei lavoratori presenti durante l’accesso ispettivo o il riscontro presso soggetti terzi indicati nella documentazione aziendale.

Tale omissione può arrivare a configurare un abuso del diritto, in quanto gli accertatori hanno la possibilità di sfruttare il privilegio probatorio del verbale per imporre al contribuente un onere di difesa gravoso, senza aver adempiuto agli obblighi di diligenza e trasparenza secondo le regole previste anche dal D.Lgs. 149/2015 e dalla circolare INL n. 4/2019.

Ad esempio, la mancata verifica di report mensili contenenti indicazioni di destinazioni, percorsi e chilometraggi, o l’omessa richiesta di chiarimenti in sede di contraddittorio, impedisce al contribuente di dimostrare agevolmente l’effettività delle trasferte, costringendolo a un contenzioso articolato.

L'esigenza del rispetto dei principi generali del DPR 62/2013

L'articolo 3 riguarda i principi generali e prevede espressamente che:

"1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.".
Deve essere tenuto presente l'aggiornamento effettuato anche dal comma 81 art.lo 1 della legge 207/2024.
In particolare si riporta quanto segue.
"COMMA 81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84;
c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
COMMA 82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
COMMA 83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024."

La Violazione del Contraddittorio e l’Art. 12 dello Statuto del Contribuente

L’art. 12 dello Statuto del Contribuente garantisce il diritto al contraddittorio, imponendo agli enti ispettivi di coinvolgere il contribuente nella fase di verifica, consentendogli di fornire chiarimenti e documentazione integrativa prima della redazione del verbale.

Nella prassi, tuttavia, si rileva un’omissione sistematica del contraddittorio, con accertamenti condotti in modo unilaterale e senza offrire al contribuente l’opportunità di chiarire le contestazioni. Anzi, se si rappresenta agli ispettori INPS o INAIL che l'articolo 12 si applica alla loro attività, è facile sentirsi rispondere che non è vero in quanto riguarda soltanto le verifiche fiscali. Non è così in quanto esistono norme specifiche che, ove occorra, questo studio si riserva di precisare.

Questo tipo di omissione del rispetto delle regole è particolarmente grave in materia di trasferte, dove un contraddittorio tempestivo potrebbe consentire al contribuente di produrre prove decisive, come ricevute di viaggio, contratti o riscontri presso clienti, evitando l’emissione di verbali infondati.

L’omissione del contraddittorio se combinata con la presunzione di prova attribuita ai verbali, configura un abuso del diritto da parte degli ispettori, che sfruttano il privilegio legale per trasferire sul contribuente un onere probatorio sproporzionato, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La questione deve far riflettere per un aspetto in particolare che è quello degli strumenti di difesa che viene costretto ad attivare quando sono violati i principi sopra illustrati; superficialità degli accertamenti e omissione del contraddittorio generano un aggravio processuale significativo per il contribuente.

L’Aggravio Processuale per il Contribuente

Dopo la notifica del verbale unico, il datore di lavoro si trova costretto a intraprendere separati procedimenti amministrativi contro INPS, INAIL, INL e Agenzia delle Entrate, ciascuno con specificità procedurali e termini stringenti (es. 30 giorni per il ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 124/2004).

In caso di rigetto, il contribuente deve affrontare ulteriori procedimenti giurisdizionali, con un onere probatorio gravoso, dovendo dimostrare non solo l’effettività delle trasferte, ma anche l’illegittimità del verbale per carenze probatorie o violazioni procedurali.

Questo scenario è ulteriormente complicato dall’approccio formalistico degli ispettori, che spesso liquidano la documentazione aziendale come “insufficiente” senza analizzarne il contenuto o verificare riscontri oggettivi.

Ad esempio, la mancata acquisizione di dichiarazioni dei lavoratori presenti durante l’ispezione o il mancato contatto con i soggetti indicati nei report (es. clienti o fornitori) preclude al contribuente la possibilità di dimostrare agevolmente la legittimità delle indennità, costringe a un contenzioso lungo e costoso.

Il Nesso tra Presunzione di Prova, Omessa Verifica e Abuso del Diritto

Il nesso tra la presunzione di prova attribuita ai verbali, l’omissione di verifiche essenziali e l’abuso del diritto è evidente: gli ispettori, consapevoli del privilegio probatorio, adottano un approccio superficiale, omettendo di acquisire elementi che potrebbero smentire le contestazioni. Questo comportamento non solo viola gli oneri deontologici di diligenza e imparzialità, ma configura un abuso del diritto, in quanto sfrutta la posizione di forza dell’ente pubblico per imporre al contribuente un onere difensivo sproporzionato.

L’omissione del contraddittorio, in particolare, impedisce al contribuente di fornire prove decisive nella fase ispettiva, quando sarebbe più agevole dimostrare l’effettività delle trasferte e dei viaggi.

Una volta notificato il verbale, il contribuente deve affrontare un iter processuale complesso, con costi economici e reputazionali significativi, nonostante le contestazioni possano essere infondate.

Tale prassi si pone in contrasto con le garanzie previste dall’art. 12 dello Statuto del Contribuente e con i principi di proporzionalità e buona fede nell’azione amministrativa.

Strategie di Difesa per i Contribuenti

Per contrastare verbali ispettivi viziati da abuso del diritto, i contribuenti possono adottare le seguenti strategie:

  • Analisi del Verbale: Verificare la conformità del verbale al principio dell’onere probatorio e all’art. 12 dello Statuto del Contribuente, evidenziando eventuali omissioni probatorie o violazioni del contraddittorio.
  • Ricorsi Amministrativi: Impugnare il verbale entro i termini previsti, producendo documentazione integrativa (es. report, ricevute, contratti) per dimostrare l’effettività delle trasferte. In questo caso occorre sapere che per ogni organo di vigilanza andrà effettuato un ricorso specifico. Art.lo 18 per le sanzioni amministrative INL che considera le erogazioni come se fossero inesatte registrazioni sul LUL con relative sanzioni amministrative ed altre norme previdenziali per il fatto che le erogazioni sono considerate lavoro nero.
  • Opposizione Giurisdizionale: In caso di rigetto del ricorso amministrativo, avviare non una, ma una serie di azioni legali necessarie per far valere l’illegittimità del verbale la carenza probatoria.
  • Assistenza Legale: Affidarsi a un avvocato specializzato per una difesa mirata, in grado di valorizzare le prove disponibili e smontare le presunzioni degli ispettori.

E' proprio la consapevolezza dell'aggravio che una opposizione comporta e l'abuso del diritto che possono giustificare valutazioni di tipo risarcitorio.

Sull'abuso del diritto attuato dal personale ispettivo, se ve ne sono gli estremi, occorre effettuare una ricognizione delle procedure seguite per valutare eventuali azioni legali di tipo risarcitorio.

Conclusioni

Occorre sempre verificare se i funzionari hanno svolto

"i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare"

e se sono stati rispettati

"i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza"

agendo

"in posizione di indipendenza e imparzialità"

quindi senza aggravare eccessivamente il contribuente dell'onere della prova contraria.

L’abuso del diritto negli accertamenti ispettivi in materia di trasferte rappresenta una criticità che si può manifestare nell’omessa verifica di elementi probatori facilmente riscontrabili, nella violazione del contraddittorio e nello sfruttamento della presunzione di prova attribuita ai verbali con aggravio dell'onere della prova.

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