Verifica dell'ispettorato del lavoro. Immagina una mattina qualunque: la produzione scorre, l’ufficio amministrativo smista fatture, i reparti parlano di scadenze e commesse. All’improvviso, l’ingresso si anima: arrivano gli ispettori del lavoro, talvolta affiancati da INPS, INAIL, Nucleo Ispettorato Carabinieri o Guardia di Finanza.
Il loro tesserino si apre davanti ai tuoi occhi e, in un solo istante, l’aria si fa più densa: è iniziata la visita ispettiva.
Anche l’imprenditore più strutturato vive un momento di vuoto:
«Perché proprio oggi? Chi li ha mandati? Ho davvero tutto in regola?»
È un vortice di domande che scivola tra senso di ingiustizia e ricerca frenetica di certezze: contributi pagati, libri paga in ordine, nessun richiamo pregresso. Eppure l’ansia si insinua. Il sospetto – una segnalazione interna, un sindacato scontento, un ex dipendente in causa – pesa più dei faldoni in archivio.
Senza chiedere permesso, gli ispettori varcano ogni reparto: la normativa (art. 12 d.lgs. 124/2004) consente l’ingresso a qualunque ora e in ogni luogo in cui si svolge lavoro subordinato.
Un gruppo interroga i dipendenti sui turni, sui sabati straordinari, su ferie e permessi.
Altri fotografano macchinari, rilevano presenze, verificano contratti di appalto e subappalto.
A te, legale rappresentante, chiedono di farti da parte: qualsiasi interferenza può trasformarsi in “intralcio alle attività ispettive”, un reato che nessuno desidera aggiungere alla check-list.
Un ispettore ti avvicina con aria amichevole: «Come va il mercato? Avete cali di produzione?»
Una risposta spontanea – «Sì, qualche settimana di lavoro ridotto capita» – può diventare confessione involontaria.
Intanto qualcuno annota qualcosa su un foglio.
Questo è quello che ci ha riferito, può rileggere da solo se vuole, ma tanto è solo una formalità.
In realtà, in mano loro, una semplice dichiarazione firmata basta a fondare un recupero contributivo su un sacco di leggi che si arrotolano una sopra l'altra senza lasciare spazio ad interpretazioni semplici come chi parla e chiare come una persona che la vora sa essere.
È in questa fase che molti imprenditori si auto-espongono senza accorgersene.
Terminato il sopralluogo, ti chiedono:
nominativo del consulente paghe,
prospetti paga e LUL,
contratti, DURC, certificazioni di appalto,
DVR, DUVRI, documentazione Formazione-Sicurezza.
Tutto confluisce nel verbale di primo accesso: la fotografia istantanea su cui poggeranno, mesi dopo, eventuali addebiti di contributi, sanzioni civili e contestazioni penali.
Nel verbale di primo accesso di solito è scritto che il contribuente è stato avvisato di avere diritto di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della legge 12 del 1979; ma:
La sensazione è di vedere violata la propria “casa” aziendale.
Il cuore accelera: «Se sbaglio una parola comprometto anni di lavoro? Se scopro un errore contabile che non sapevo di avere?»
Il pensiero va ben oltre: "devo fare attenzione a non contrariarli altrimenti si arrabbiano e chissà ........ potrebbero farmi chiudere?".
È normale sentire un misto di timore e rabbia; ciò che conta è trasformare il panico in lucidità.
La verifica può protrarsi per mesi o addirittura in alcuni casi anche per anni e l'esito non è detto che sia sempre pesante. Tuttavia quando possono esserci equivoci legati all'interpretazione dei rapporti l'accesso può produrre anche effetti immediati come la notifica di atti di sospensione dell'attività.
Una domanda più frequente è se si possono avere le copie delle dichiarazioni fatte sottoscrivere dagli ispettori ai dipendenti. La questione è già stata trattata in un precedente articolo.
Occorre affidarsi fin da subito ad un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 12 dello statuto del contribuente in quanto l'immediato svolgimento dell'attività difensiva richiede:
Presidio tempestivo – Intervenire fin dai primi minuti, affiancandoti durante le audizioni dei dipendenti e la stesura dei verbali, evita equivoci e dichiarazioni rilasciate con leggerezza e fortemente pregiudizievoli.
Competenza specialistica – Per poter gestire questo tipo di situazioni con dimestichezza (significative possono essere le conoscenze di esiti delle difese in tribunale, Corte d’Appello e, meglio se anche in Corte di Cassazione) in materia di ispezioni ITL, INPS e INAIL: è fondamentale essere immediatamente in grado di tracciare una propria strategia difensiva mettendosi in condizione di conoscere fin dal primo istante ogni dettaglio procedurale, di prassi locali e di circolari interne degli enti.
Strategia documentale – Verificare immediatamente le modalità e la legittimità dell’accesso, la competenza, i corretto esercizio dei poteri delegati agli operanti e cominciare a costruire il dossier dialettico e probatorio a tuo favore prima che siano notificati gli atti o maturino gli addebiti.
L'inizio dell'accertamento è un frangente che diventa importante ed occorre comprendere come il diritto a farsi assistere non deve essere confuso con il ruolo dell'intermediario delegato alla tenuta e gestione delle assunzioni e delle paghe.
Il professionista può anche non essere necessariamente un avvocato, potendo essere anche un commercialista o lo stesso intermediario, ma il diverso ruolo deve essere chiaro fin da subito.
L'importante è che riceva espressamente ed in modo chiaro l'incarico di assistenza alla fase ispettiva e che tale incarico abbia fin da subito una connotazione espressamente volta alla difesa attiva del contribuente.
Si tratta di un ruolo occasionato dalle circostanze che non corrisponde alla delega per il deposito degli atti di assunzione o per l'invio dei flussi uni emens; è un ruolo diverso.
E' evidente che la confusione del ruolo dell'intermediario delle paghe può creare problemi non indifferenti perché un conto è esibire i documenti che gli ispettori richiedono ed un altro è andare oltre la rendicontazione passiva del contribuente e tutelarne gli interessi in modo completo fin dalla prima fase ispettiva.
Dalla confusione che questo tipo di equivoco è in grado di generare possono scaturire, in totale assenza di concreto ruolo difensivo, dichiarazioni auto incolpanti che solo in quel momento potevano essere precise e dotate di consapevolezza delle conseguenze dei contenuti.
Facendo solo uno dei tantissimi esempi trattati in tribunale da questo studio ad un datore di lavoro era stata fatta sottoscrivere una dichiarazione con la quale si giustificavano giornate di assenza dal lavoro di un dipendente per il calo di lavoro.
In realtà nel processo di opposizione all'addebito contributivo che ne era derivato, il dipendente è venuto a chiarire che la vera ragione delle assenze prolungate era soprattutto la sua posizione familiare estremamente problematica, ma questo non è bastato.
La dichiarazione del datore di lavoro è stata ritenuta "confessoria" e sufficiente per l'addebito dei contributi, delle sanzioni civili e degli interessi.
A nulla è servito anche rappresentare che il datore di lavoro è stato "sentito" in assenza di assistenza in quanto nel verbale di primo accesso era indicato chi fosse il consulente del lavoro che assisteva l'azienda.
In realtà, aveva riferito il contribuente, che nel corso del colloquio pensava di avere indicato agli ispettori solo chi teneva le paghe per sapere a chi rivolgersi per trovare i documenti.
Serve pertanto immediata chiarezza di ruoli per fare in modo che l'accertamento sia correttamente tenuto nel rispetto di una adeguata assistenza difensiva (occorre ricordare che la parte non può essere testimone e la dichiarazione assume una valenza confessoria).
Ad avviso di questo studio nominare immediatamente e fare "intervenire a difesa" e subito un professionista distinguendo il suo ruolo in quell'occasione e sul posto da quello di intermediario (se il professionista fosse il medesimo), diventa fondamentale.
Riduzione del rischio – Dalla diffida accertativa fino all’opposizione giudiziale, occorre valutare se le sanzioni sono state correttamente considerate, se è opportuno rateizzare contributi e, quando serve, impugnare i verbali per vizi formali e sostanziali.
Non firmare dichiarazioni “di prassi” senza averle lette con un legale.
Non giustificarti d’istinto: ogni parola crea un indizio di colpevolezza.
Chiama il professionista più adatto ad assisterti prima esprimerti e di consegnare spontaneamente o su richiesta documenti o prima di rilasciare note integrative.
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