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INPS - Lo Squilibrio negli Interessi e nelle Sanzioni: Quando la Controparte è la Pubblica Amministrazione

Il nuovo articolo 74 del nuovo testo unico in materia di versamenti e riscossione  all'articolo 74 affronta il tema della restituzione delle somme versate in eccedenza all'amministrazione tributaria.
La norma sopra citata ha stabilito che quando l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, la somma versata in più deve essere rimborsata con gli interessi.

Stupisce il fatto che per la restituzione di somme versate in eccedenza sia necessaria una norma speciale rientrando la restituzione di somme eccedenti.

In un normale in un contesto di civiltà giuridica non dovrebbero essere necessarie norme speciali come l'articolo 74 testo unico sopra citato comma 1 "1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84" .

Stupisce anche il tenore dell'articolo 83 nella parte in cui, al comma 1 prevede che "Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso.".

In sintesi, se un contribuente non versa al fisco paga con interessi di particolare entità mentre quando deve ricevere il trattamento è quello sopra illustrato.

Interessi Moratori INPS: Il Parametro dell’Asimmetria

Il contribuente moroso è soggetto alle sanzioni civili fino al 40 o 60% oltre agli interessi ai sensi della legge 388/2000, ma se versa in eccedenza il saggio di interesse a suo favore dovrebbe essere quello ordinario.
Alla luce delle recenti evoluzioni e tendenze giurisprudenziali non è da escludere che in futuro non possa attuarsi un allargamento dell'interpretazione della normativa sopra citata anche ai crediti con INPS (circostanza che alla luce delle più recenti interpretazioni giudiziali non è da escludere), pari soltanto al 1 % semestrale (meno del 2% annuo per la richiesta integrità del semestre e per l'esclusione del primo semestre).

Si impone l'evidenza del crescente squilibrio che esiste tra contribuente ed enti atteso che  debiti contributivi e le sanzioni civili sono soggette a interessi di particolare entità in quanto l'INPS applica un tasso del 8,90% superiore quindi al tasso ordinario che dal 1 gennaio 2026 è pari al 1,60% in ragione di anno.

Inoltre occorre sempre verificare la correttezza della quantificazione del debito verso l'INPS quando viene iscritto a ruolo in quanto l'interpretazione del comma 9 dell'articolo l16 della legge 388/2000 lascia il dubbio sulla possibilità che il tasso di interesse possa essere applicato anche alle sanzioni civili.

Questo il testo "9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46."

Ma questo non è l'unico svantaggio riservato ai contribuenti.

I crediti verso l'INPS sono già tempisticamente penalizzati.

Gli squilibrati scompensi sugli interessi in dare / avere trovano impatti in altre poco comprensibili norme e prassi che ostacolano le tempistiche di recupero delle somme che, anche quando ci sarà una sentenza di restituzione, consente all'ente di attendere ulteriori quattro mesi per pagare " Art. 14 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. "
Ne consegue che in caso di credito verso l'INPS occorre attivarsi senza ritardo per ottenere la compensazione con i debiti contributivi quando possibile e la restituzione delle somme in modo da non subire pregiudizi eccessivi derivanti dal ritardo nei pagamenti.
Per mera completezza occorre precisare che al caso INPS si aggiungono in alcuni altri casi particolari che penalizzano le imprese e i contribuenti:
  • Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

 

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