Stupisce il fatto che per la restituzione di somme versate in eccedenza sia necessaria una norma speciale rientrando la restituzione di somme eccedenti.
In un normale in un contesto di civiltà giuridica non dovrebbero essere necessarie norme speciali come l'articolo 74 testo unico sopra citato comma 1 "1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84" .
Stupisce anche il tenore dell'articolo 83 nella parte in cui, al comma 1 prevede che "Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate o dell'elenco di rimborso.".
In sintesi, se un contribuente non versa al fisco paga con interessi di particolare entità mentre quando deve ricevere il trattamento è quello sopra illustrato.
Si impone l'evidenza del crescente squilibrio che esiste tra contribuente ed enti atteso che debiti contributivi e le sanzioni civili sono soggette a interessi di particolare entità in quanto l'INPS applica un tasso del 8,90% superiore quindi al tasso ordinario che dal 1 gennaio 2026 è pari al 1,60% in ragione di anno.
Inoltre occorre sempre verificare la correttezza della quantificazione del debito verso l'INPS quando viene iscritto a ruolo in quanto l'interpretazione del comma 9 dell'articolo l16 della legge 388/2000 lascia il dubbio sulla possibilità che il tasso di interesse possa essere applicato anche alle sanzioni civili.
Questo il testo "9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46."
Ma questo non è l'unico svantaggio riservato ai contribuenti.
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