Il recente decreto legge 60/2024, convertito in legge, introduce un'importante agevolazione per le aziende che desiderano stabilizzare l'occupazione giovanile.
La misura, denominata "Bonus Giovani", offre agli imprenditori privati un incentivo concreto per assumere nuovi talenti con contratti a tempo indeterminato, tuttavia questo continuo stillicidio di elargizioni premiali sta creando grandi divari sul costo del lavoro che si cumulano con altri fattori che rischiano nel tempo di generare fortissime discriminazioni e disincentivi capaci di logorare anche i buoni datori di lavoro.
Tralasciando queste note filosofiche che, dato l'orientamento sempre più pressante verso un certo tipo di alleggerimento degli oneri contributivi, passiamo all'ennesima notizia che vede, a partire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 un nuovo strumento a favore delle imprese che assumeranno giovani sotto i 35 anni con contratti stabili potranno beneficiare di un'esenzione totale dai contributi previdenziali per un periodo di due anni.
L'agevolazione prevede un limite massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore, lasciando però a carico dell'azienda i contributi INAIL.
Per le aziende che operano nelle regioni del Sud Italia, l'agevolazione è ancora più significativa. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'importo massimo mensile dell'esonero vendita a 650 euro, offrendo un'opportunità rilevante per ridurre il divario economico tra le diverse aree del Paese e incentivare la crescita occupazionale in queste zone.
L'accesso all'incentivo richiede che il giovane assunto non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato in precedenza. Anche chi ha avuto un contratto di apprendistato, non trasformato successivamente in un contratto stabile, potrà essere assunto beneficiando dell'agevolazione.
Rimangono esclusi i contratti di lavoro domestico.
Un aspetto cruciale per le aziende riguarda i vincoli sui licenziamenti. Per poter usufruire dell'incentivo, è necessario che nei sei mesi precedenti l'assunzione non siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Inoltre, il licenziamento di un lavoratore assunto con l'esonero entro sei mesi dall'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, comporta la revoca dell'agevolazione e l'obbligo di restituzione quanto ottenuto fino a quel momento.
L'agevolazione non può essere combinata con altre riduzioni delle aliquote contributive previste dalla legge, ma resta compatibile con altre deduzioni fiscali per nuove assunzioni.
Il decreto annuncia anche che, una volta raggiunto il limite di spesa previsto, l'INPS non accetterà ulteriori domande. Pertanto, per le imprese interessate, è fondamentale muoversi con tempestività per garantire l'accesso al beneficio.
Il “Bonus Giovani” rappresenta, dunque, una valida opportunità per le imprese che intendono rafforzare il proprio organico con nuove risorse giovani, offrendo stabilità contrattuale e usufruendo di agevolazioni significative. Agire con consapevolezza e nel rispetto delle condizioni previste consentirà di trarre pieno vantaggio da questa misura.
Ecco una tabella schematica e sintetica che riassume i punti principali del "Bonus Giovani" introdotto dal decreto legge 60/2024.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Periodo di applicazione | 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 |
| Destinati | Giovani fino a 35 anni non assunti a tempo indeterminato in precedenza |
| Tipologia di contratto | Contratti a tempo indeterminato (esclusi contratti di lavoro domestico e apprendistato non trasformato) |
| Esonero Contributivo | 100% dei contributi previdenziali (esclusi INAIL) per 24 mesi |
| Limite Esonero Mensile (Regioni Ordinarie) | 500 euro per ciascun lavoratore |
| Limite Esonero Mensile (Regioni del Sud) | 650 euro per ciascun lavoratore (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna) |
| Vincoli per l'accesso | Nessun licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione |
| Revoca dell'Esonero | Licenza per giustificato motivo oggettivo entro 6 mesi dall'assunzione o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva |
| Compatibilità con altri incentivi | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive; compatibile con deduzioni fiscali per nuove assunzioni |
| Limite di spesa | L’INPS monitorerà il limite di spesa; superato il tetto, non saranno accettate nuove domande |
| Regioni Escluse | Nessuna |
Questo il testo della normativa:
Decreto legge 60/2024 convertito il legge.
Art. 22 Bonus Giovani
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai ((soggetti che, alla data)) dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ((Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024 , di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10 Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai. benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante ((dal primo periodo,)) pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto ((delle procedure, dei vincoli)) territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all 'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale impostazione del periodo precedente, quella che si sarebbe determinato non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall 'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ((le modalità)) per la definizione dei rapporti ((con l'INPS)) in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 ((a 10 del presente articolo)) è subordinata , ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
