Con la circolare INAIL n. 5 del 4 febbraio 2021 è stata chiarita la procedura di rimborso delle spese sanitarie necessarie al recupero psico-fisico dell’infortunato e di chi è rimasto affetto da malattia professionale ed ampliato l’elenco dei medicinali rimborsabili.
Il comma 5 bis dell’art.lo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che “al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’Inail può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’Inail svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.”
L’Inail, quindi, continua a essere l’istituzione garante del diritto alla salute del malato professionale e dell’infortunato.
Con la circolare l’INAIL ha precisato, tra l’altro, quanto segue.
Con la circolare 13 novembre 2012, n. 62, l’Inail, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5-bis del sopracitato decreto legislativo, ha riaffermato il compito dell’Istituto di garantire il diritto degli assicurati a tutte le cure necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica, anche al fine del possibile reinserimento socio-lavorativo, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con detta circolare, l’Istituto ha previsto - nell’ambito delle cure necessarie al pronto recupero dell’integrità psico-fisica - il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche che, in base alla legislazione vigente, non risultassero essere a carico del Servizio sanitario nazionale.
Sono state, pertanto, elencate le specialità farmaceutiche - distinte per branca specialistica - rimborsabili, in una prima fase di sperimentazione, limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro ed è stato declinato il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria prodromica all’ammissione al rimborso.
A questa prima circolare hanno fatto seguito ulteriori disposizioni interne che hanno modificato la disciplina della materia. In particolare, con la circolare Inail 19 novembre 2013, n. 56, è stata confermata la decorrenza del diritto in questione al 13 novembre 2012 - data di pubblicazione della citata circolare Inail 13 novembre 2012, n. 62.
Successivamente, con la circolare Inail 4 giugno 2014, n. 30 è stata prevista l’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche dopo la stabilizzazione dei postumi e si è proceduto a un primo ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili, eliminando contestualmente il riferimento alle branche specialistiche in precedenza individuate.
Infine, con la circolare Inail 17 marzo 2016, n. 9, è stato previsto un ulteriore ampliamento delle specialità farmaceutiche ammissibili al rimborso, con l’inserimento di alcuni dispositivi medici.
Oggetto della prestazione
Sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute indicate e necessarie dai medici Inail per il recupero dell’integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali.
Il nuovo e più esteso elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, di cui all’allegato 1 è stato elaborato, a cura della Sovrintendenza sanitaria centrale, a seguito di un approfondimento della più recente letteratura scientifica e delle evidenze di efficacia clinica-terapeutica, tenuto conto anche delle criticità segnalate dalle Strutture territoriali.
Ad oggi, pertanto l’elenco delle specialità rimborsabili è costituito dall’allegato 1 alla circolare INAIL del 2016 e dalle seguenti novità.
Per la richiesta l’avente diritto potrà avvalersi del
modello FAC-SIMILE di richiesta di rimborso INAIL
debitamente compilato e trasmesso all’INAIL.
