La sentenza n. 794/2019 del Giudice del Lavoro di Firenze si pronuncia a favore del lavoratore.
Le motivazioni della decisione hanno consentito al Giudice di dare ragione al lavoratore sulla base degli elementi raccolti e provati in giudizio dal lavoratore stesso.
Di tutti i motivi di ricorso quello che ha convinto il Giudice del Lavoro di Firenze è stata la produzione in giudizio dell'accordo sindacale 27 luglio 2010.

Con la produzione di tale accordo il lavoratore di fatto ha fornito la prova che il servizio del recapito postale necessitava della copertura di almeno il 111% del complessivo organico provinciale.
Questo ha fornito la dimostrazione che il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato non era collegabile ad esigenze temporanee, ma alla stabile carenza di organico.
La circostanza che nelle sedi di lavoro del ricorrente la copertura di organico a tempo determinato era stata del 99% ha avuto il suo effetto.
Infatti il Giudice ha ritenuto rilevante e decisiva la dimostrazione che il lavoro del ricorrente è stato utilizzato per sopperire ad esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro.
A nulla sono valse le eccezioni datoriali circa la non necessaria causalità formale dei contratti a termine.
Per le suddette ragioni ha dichiarato la nullità delle clausole apposite dei termini finali dei contratti impugnati.
I contratti sottoscritti dal lavoratore sono stati convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I riferimenti normativi sono stati l'art.lo 1 del d. L.vo 368/2001 e l'art.lo 19 del D. L.vo 81/2015.
La loro interpretazione ha prodotto quella nullità di cui all'art.lo 1418 del codice civile.
L'onere della prova dell'abuso del diritto, a totale carico di colui che lo rappresenta, è stata ritenuta processualmente assolta da parte del lavoratore.
Sentenza Tribunale Firenze 794-19
Si ricorda che eventuali iniziative per ottenere il riconoscimento della trasformazione del contratto devono essere tassativamente attivate depositando il ricorso nei ristretti termini di legge.
Il decreto dignità n. 87/2018 convertito con L. 96/2018, ha modificato alcune regole fondamentali del contratto a termine.
Il decreto dignità ha ristretto i parametri di durata massima ed introdotto l'obbligo di specificare la causa transitoria quando dura più di un anno.
Ha portato da 120 a 180 giorni il termine per impugnare il contratto a termine e ne ha limitato la percentuale massima di organico.
Per limitare il ricorso ai contratti a termine ha anche previsto, per i rinnovi un aumento percentuale della contribuzione, oltre ad un aumento di contributo per Naspi.
Il contratto di assunzione, da consegnare al lavoratore entro 5 giorni dall'assunzione deve avere dei contenuti specifici.
Superando i 12 mesi la causale deve assolvere esigenze temporanee od incrementi comunque estranei all'attività ordinaria.
Secondo la Cassazione le esigenze dichiarate dal datore di lavoro devono essere trasparenti e non modificabili nel corso del rapporto di lavoro.
Ne consegue che le poste avranno sempre più difficoltà a reperire personale ruotante per la regolare consegna delle lettere.
Facciamo insieme il calcolo.
Il contratto a termine deve essere impugnato TASSATIVAMENTE entro 60 giorni dalla scadenza.
Questo è possibile farlo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec e nei successivi 180 giorni deve essere redatto e depositato il ricorso in Tribunale.
Qui di seguito trovi il modulo per impugnare il licenziamento, ma occorre contattare immediatamente lo studio legale al quale fare avere con urgenza tutti i contratti sottoscritti con l'amministrazione postale, almeno le ultime buste di paga e la documentazione di risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro.
