Perché il DURC in valutazione non dovrebbe giustificare il rifiuto della fattura elettronica da parte della pubblica amministrazione e quali effetti produce sui tempi di pagamento delle imprese.
DURC in verifica e fattura elettronica respinta dalla PA: perché il rifiuto può bloccare indebitamente il credito dell’impresa e alterare i tempi di pagamento.
Accade sempre più spesso: un’impresa esegue una prestazione per una pubblica amministrazione, emette regolarmente la fattura elettronica e attende il pagamento. Poi scopre che il DURC risulta ancora “in valutazione” e che l’ente, invece di acquisire la fattura e sospendere eventualmente il pagamento, ha deciso di respingerla. Poco importa che sia un DURC INPS, un DURC INAIL o un DURC di congruità dei quali abbiamo in questo sito in passato già abbondantemente ed approfonditamente parlato (vedi DURC INPS, DURC INAIL, DURC di congruità).
Il risultato è immediato e pesante: il credito resta fermo, non perché sia stata accertata una irregolarità contributiva, ma perché due procedimenti amministrativi diversi vengono confusi tra loro.
La distinzione è decisiva. Il DURC serve a verificare la regolarità contributiva prima del pagamento; la fattura elettronica serve a documentare il credito e a farlo entrare nel ciclo contabile dell’amministrazione. I due piani sono collegati, ma non coincidono.
Quando il DURC risulta “in valutazione”, “in istruttoria” o “in verifica”, non esiste ancora un accertamento definitivo di irregolarità. L’esito della procedura potrebbe essere positivo oppure potrebbe aprirsi una fase di regolarizzazione.
Considerare la semplice pendenza della verifica come se fosse già una irregolarità contributiva significa anticipare effetti che la legge collega solo all’esito del procedimento.
Il sistema del DURC online, disciplinato dal D.M. 30 gennaio 2015 in attuazione dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014, è stato pensato per rendere la verifica telematica e tempestiva. Quando però la definizione tarda ad arrivare, l’impresa può trovarsi in una condizione sospesa: non dichiarata irregolare, ma di fatto impossibilitata a incassare.
E' indubbio che gli effetti economici di una procedura di "durc in verifica" può generare notevoli danni all'azienda i cui ritardi nei pagamenti sono solo una piccola parte della perdita che subisce. In tal senso è opportuno tenersi sempre pronti a documentare il maggior danno subito rispetto alla semplice condanna alle spese legali nei casi di procedimenti giudiziali attivati per urgenza con adeguate procedure di rilevamento e documentazione. Si pensi per esempio alla revoca od alla perdita di stipula di un appalto od anche solo alla perdita di chances per non aver potuto partecipare in tempo a una gara.
Anche sul piano della fatturazione elettronica occorre evitare automatismi. Il rifiuto della fattura da parte della pubblica amministrazione non è libero: il D.M. 24 agosto 2020, n. 132 ha individuato le cause che possono consentire il rigetto delle fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio.
Si tratta, in sostanza, di errori o carenze del documento fiscale: destinatario errato, omissione di codici obbligatori come CIG o CUP nei casi previsti, incoerenze o altri vizi specificamente previsti dalla disciplina sulla fatturazione elettronica.
Tra queste ipotesi non rientra il fatto che il DURC dell’impresa sia ancora in fase di valutazione. La conseguenza è rilevante: la pendenza del DURC può giustificare la sospensione del pagamento, ma non dovrebbe trasformarsi in una causa atipica di rifiuto della fattura.
Il nodo diventa ancora più critico quando il ritardo non dipende da una condotta attuale dell’impresa, ma dai tempi di lavorazione dell’ente previdenziale. In questa situazione si può parlare di una vera e propria doppia inadeguatezza amministrativa.
La prima inadeguatezza è quella dell’ente che non definisce tempestivamente la verifica contributiva. L’impresa resta esposta agli effetti pratici di un procedimento ancora aperto, senza che vi sia un accertamento negativo definitivo.
La seconda inadeguatezza è quella dell’amministrazione committente che, invece di acquisire la fattura e gestire separatamente la verifica del DURC, respinge il documento fiscale. In questo modo il ritardo previdenziale viene trasformato in un ostacolo contabile.
Il risultato è che l’impresa subisce due blocchi successivi: prima resta in attesa della definizione del DURC; poi vede respinta la fattura e impedito l’ingresso del proprio credito nel ciclo passivo dell’ente.
Il rifiuto della fattura non incide solo sul rapporto tra impresa e amministrazione. Può incidere anche sul modo in cui vengono rappresentati i tempi di pagamento dell’ente.
Una fattura accettata entra nel ciclo passivo e contribuisce alla rilevazione del debito commerciale. Una fattura respinta, invece, resta fuori dal circuito contabile fino alla sua eventuale riemissione o successiva accettazione.
Questo significa che un rifiuto non fondato su una causa prevista dalla legge può spostare in avanti il momento in cui il debito viene registrato e monitorato, con il rischio di offrire una rappresentazione meno fedele dell’effettiva esposizione dell’amministrazione verso i propri fornitori.
Oggi i tempi di pagamento della pubblica amministrazione non sono più un dato meramente statistico. Sono un indicatore di efficienza, trasparenza e corretta gestione finanziaria.
L’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti, insieme all’ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici.
Il PNRR ha rafforzato ulteriormente questa attenzione. La Riforma 1.11 riguarda proprio la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.
L’art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, collega il rispetto dei tempi di pagamento anche agli obiettivi annuali assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.
La verifica del raggiungimento di tali obiettivi avviene sulla base degli indicatori elaborati attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni dei crediti commerciali. Per questo motivo, la corretta acquisizione delle fatture assume rilievo non solo per il singolo creditore, ma anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio pubblico.
Quando una fattura viene respinta solo perché il DURC è in valutazione, l’impresa non dovrebbe considerare il rifiuto come un fatto inevitabile.
È opportuno chiedere formalmente all’amministrazione quale sia la specifica norma che consentirebbe il rifiuto della fattura per tale ragione e domandare che il documento venga acquisito, lasciando separata la verifica della regolarità contributiva ai fini del pagamento.
Se il fenomeno si ripete o assume carattere sistematico, possono essere valutate ulteriori iniziative: richiesta di accesso civico generalizzato sui dati relativi alle fatture rifiutate, segnalazione agli organi di controllo interno, coinvolgimento dell’organo di revisione o degli organismi di valutazione, fino ai casi più rilevanti in cui emergano profili di anomalia nella gestione dei debiti commerciali.
La questione del DURC in valutazione e della fattura respinta non riguarda soltanto il rapporto tra un’impresa e una singola amministrazione. Riguarda il modo in cui la pubblica amministrazione riesce, o non riesce, a tenere insieme legalità, efficienza e responsabilità.
La regolarità contributiva può certamente incidere sul pagamento del credito. Ma non dovrebbe diventare, in assenza di una previsione normativa espressa, una ragione per impedire alla fattura di entrare nel ciclo contabile dell’ente. Quando ciò accade, il rischio è che il ritardo amministrativo si trasformi in una doppia penalizzazione per l’impresa: prima sul piano previdenziale, poi su quello contabile e finanziario.
Per le imprese, distinguere correttamente questi piani non è una questione formale: significa evitare che un ritardo amministrativo diventi un blocco finanziario ingiustificato.
Spett.le Pubblica Amministrazione..............................................,
alla cortese attenzione di ............................... Ufficio competente/RUP/Responsabile del procedimento/Servizio finanziario
presso indirizzo PEC dell’Amministrazione
Oggetto: Contestazione del rifiuto della fattura elettronica n. ................. del ..........................– richiesta di acquisizione della fattura nel ciclo passivo dell’ente e distinta gestione della verifica DURC
La scrivente società ........................, con sede in ...................., codice fiscale/partita IVA ........................., in persona del legale rappresentante pro tempore .........................., espone quanto segue.
In data .............................. la scrivente ha trasmesso tramite Sistema di Interscambio la fattura elettronica n. ........................ del .........., dell’importo di euro ...................., relativa a [descrivere sinteticamente la prestazione/fornitura/servizio], resa in favore di codesta Amministrazione in esecuzione di (specificare se contratto/ordine/determina/affidamento n. ...... del ......) .
Con notifica di esito committente del .................., codesta Amministrazione ha rifiutato la predetta fattura, indicando quale motivazione - riportare testualmente la motivazione del rifiuto-, con riferimento alla posizione DURC della scrivente, allo stato risultante (sepcificare se - in valutazione/in verifica/in istruttoria-).
La scrivente contesta il rifiuto così comunicato, in quanto la pendenza della verifica DURC non integra, di per sé, una causa di rifiuto della fattura elettronica tra quelle previste dalla disciplina vigente in materia di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.
Il D.M. 24 agosto 2020, n. 132 individua le ipotesi che possono consentire alle pubbliche amministrazioni il rifiuto delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio. Tali ipotesi riguardano vizi propri del documento fiscale o della sua riferibilità all’operazione, e non la mera pendenza della verifica contributiva dell’operatore economico.
Il DURC “in valutazione” non equivale a DURC irregolare. Esso esprime soltanto la pendenza di una verifica amministrativa non ancora conclusa e non può essere trattato come accertamento definitivo di irregolarità contributiva.
La verifica della regolarità contributiva può certamente rilevare ai fini del pagamento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Essa, tuttavia, deve restare distinta dalla fase di ricezione e acquisizione della fattura, che ha la funzione di documentare il credito e consentirne la corretta registrazione nel ciclo passivo dell’Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente chiede che codesta Amministrazione voglia riesaminare il rifiuto comunicato e indicare puntualmente quale specifica disposizione normativa consentirebbe il rigetto della fattura elettronica per la sola pendenza della verifica DURC.
La scrivente chiede altresì che la fattura n. ........ del ....... venga acquisita nel ciclo passivo dell’ente, restando impregiudicata la separata verifica della regolarità contributiva ai soli fini dell’eventuale pagamento, secondo la disciplina di settore.
La mancata acquisizione della fattura, ove non sorretta da una causa tipica di rifiuto, rischia infatti di impedire la corretta rappresentazione del credito commerciale, di differire indebitamente l’ingresso del debito nel ciclo contabile e di incidere sugli indicatori di tempestività dei pagamenti dell’Amministrazione.
Si invita pertanto codesta Amministrazione a fornire riscontro scritto entro ......... giorni dal ricevimento della presente, comunicando le determinazioni assunte e, in caso di conferma del rifiuto, indicando in modo espresso e motivato la relativa base normativa.
Con riserva di ogni ulteriore iniziativa a tutela dei propri diritti e interessi, anche in relazione al ritardo nel pagamento del credito maturato.
Luogo e data:
Firma
denominazione impresa nome e cognome del legale rappresentante
Allegati suggeriti: copia della fattura elettronica trasmessa; notifica di rifiuto/esito committente; documentazione relativa al contratto, ordine o affidamento; eventuale schermata o attestazione dello stato DURC; eventuale corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione.
