Diritti minimi di trasparenza nei rapporti di lavoro introdotti in ambito Europeo a partire dal 1 agosto 2022 per effetto della direttiva UE 2019/1152 destinata a rivoluzionare alcuni aspetti dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro.
L’obiettivo è quello di stabilire i diritti minimi che si applicano a ogni lavoratore nell'Unione che abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro come definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascuno Stato membro tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
L’insieme delle norme dichiara lo scopo a migliorare le condizioni di lavoro ed a promuovere un'occupazione più trasparente e prevedibile, assicurando nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro.
Alcune eccezioni sorgono nel caso in cui gli stati membri ritengano di non assicurare tutela a rapporto di lavoro il cui orario effettivo non arrivi ad almeno tre ore settimanali.
Di particolare interesse è il comma 5 dell’art.lo 1 laddove si lascia agli stati membri la facoltà di determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla medesima direttiva purché tutti questi obblighi siano adempiuti.
Gli stati membri in quest’ottica possono altresì decidere che tali obblighi siano attribuiti in tutto o in parte a una persona fisica o giuridica che non sia parte del rapporto di lavoro.
Alcune disposizioni sono destinate ad incidere notevolmente sui rapporti di lavoro che spesso costringono il lavoratore a cercare negli ambiti istituzionali informazioni a loro utili per adempimenti amministrativi ed istituzionali.
Le informazioni che gli stati membri dovranno assicurare sono in particolare:
se l'andamento del lavoro è del tutto o per lo più imprevedibile, il datore di lavoro deve informare il lavoratore di:
Il diritto all'informazione deve essere fruito attraverso atti scritti ed inizia fin dal primo giorno lavorativo. Ma in ogni caso non può essere ritardato oltre il settimo giorno di lavoro da calendario.
E’ fatto obbligo agli stati membri di provvedere affinché le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie o sui contratti collettivi universalmente applicabili che disciplinano il quadro giuridico applicabile che devono essere comunicate dai datori di lavoro siano messe a disposizione in generale gratuitamente in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche attraverso i portali online esistenti.
La chiarezza contabile della paga, tuttavia, dato il sistema di contrattazione collettiva, previdenziale e fiscale, particolarmente burocratizzato e complesso, sarà una sfida che difficilmente potrà essere portata a compimento nei confronti del lavoratore non sempre in grado di comprendere le dinamiche di computo delle varie voci di busta paga.
Sono previste per chi lavora in uno stato membro e in un paese terzo.
A titolo di esempio si citano gli obblighi di indicare:
| · il paese oi paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la sua durata prevista; |
| · la valuta da utilizzare per il pagamento del compenso; |
| · ove applicabili, i benefici in denaro o in natura relativi agli incarichi di lavoro; |
| · Le informazioni sull'eventuale previsione del rimpatrio e, in caso affermativo, sulle condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore. | |
| · la retribuzione cui il lavoratore ha diritto in conformità alla legge applicabile dello Stato membro ospitante; |
| · ove applicabile, le eventuali indennità specifiche per il distacco e le eventuali modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; |
| · il collegamento al sito web nazionale ufficiale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante non potrà superare i sei mesi, salvo casi in cui possa essere questo giustificato dalla natura dell’impiego ovvero corrisponda all’interesse del lavoratore. |
Interessante è l’introduzione della possibilità del lavoratore di assumere un impiego parallelo presso altri datori di lavoro. Sono previste disposizioni restrittive nei confronti dei datori di lavoro che cerchino di impedire questo diritto.
Riguardo al contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro sono stabiliti alcuni diritti fondamentali quali il diritto alla riparazione in caso di violazione dei diritti, la protezione contro trattamenti o conseguenze avverse e la tutela dei licenziamenti quando queste situazioni si verificano in violazione dei diritti od esercizio dei diritti previsti dalla direttiva.
Anche l’onere della prova in caso di licenziamento è strutturato in modo tale che i lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o di essere stati oggetto di misure di effetto equivalente, per aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva, possono chiedere al datore di lavoro di fornire motivi debitamente motivati per il licenziamento o le misure equivalenti.
Il datore di lavoro deve fornire tali motivi per iscritto ed è il datore di lavoro che deve poi provare la fondatezza e la legittimità delle ragioni con cui ha motivato il licenziamento.
La direttiva UE non quantifica le sanzioni, tuttavia precisa che devono essere proporzionate e dissuasive.
Nessuna regolamentazione è stata espressamente disposta, tuttavia nel “considerando” n. 8 viene specificato che “i veri lavoratori autonomi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva poiché non soddisfano tali criteri. L'abuso dello status di lavoratore autonomo, quale definito nel diritto nazionale, a livello nazionale o in situazioni transfrontaliere, è una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associato al lavoro nero. Il falso lavoro autonomo si verifica quando una persona è dichiarata lavoratore autonomo pur soddisfacendo le condizioni caratteristiche di un rapporto di lavoro, al fine di evitare determinati obblighi legali o fiscali. Tali persone dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro dovrebbe essere guidata dai fatti relativi all'effettiva prestazione del lavoro e non dalla descrizione del rapporto da parte delle parti”.
Di fatto questo può essere conseguito nell’ambito della normativa nazionale facendo riferimento alle regole generali sui contratti.
Quando una direttiva non è direttamente ed immediatamente applicabile come lo può essere un regolamento UE, tuttavia laddove la stessa abbia contenuti sufficientemente specifici con la previsione di un termine entro il quale gli stati membri devono uniformarsi, l’applicazione delle relative norme può essere direttamente chiesta al giudice dello stato membro che è quindi tenuto ad applicarle anche in assenza di atto di recepimento.
Vedasi la direttiva UE 2019/1152
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