La proposta di modifica normativa attualmente in discussione in Senato sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, introduce margini per una attenta riflessione soprattutto in ordine alla sospensione della decorrenza dei termini per agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro.
Il testo di modifica normativa interviene, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione, in un campo già disciplinato dall’ordinamento vigente e già oggetto di revisione normativa attuata con la legge n. 92/2012 e il decreto legislativo n. 23/2015.
Tali riforme, ad avviso di questo studio ed indipendentemente dalla condivisione di tale tesi da parte della giurisprudenza, hanno superato la precedente impostazione fondata sulla consistenza numerica dell’impresa e sull’automatismo della tutela reale, spostando l’attenzione sulla natura concreta della tutela riconosciuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
La gradualità delle tutele è cambiata.
In particolare, la protezione contro il licenziamento ritorsivo è già garantita a tutti i lavoratori e la tutela reale ormai prescinde dal numero dei dipendenti in forza rilevando soltanto la prova della ritorsione (Vedasi anche la Sentenza Civile Sent. Sez. L Num. 12277 Anno 2025 pubblicata il 09/05/2025 secondo la quale - punto n. 12 - "... la prova del carattere ritorsivo del licenziamento, che grava sul lavoratore, ben può essere ricavata dal giudice di merito valorizzando tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova medesima (Cass. n. 23583/2019). ").
È sufficiente che il licenziamento sia una reazione a una legittima rivendicazione, ad esempio economica, perché operi la reintegra, secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge n. 300/1970 e dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2015.
La tutela reale è dunque pienamente operante anche al di fuori dei limiti dimensionali previsti per i licenziamenti disciplinari o economici, rendendo del tutto fuorviante ogni automatismo fondato sul parametro astratto dei “15 dipendenti”.
Alla luce di questa disciplina, la preoccupazione che ha storicamente giustificato la sospensione della prescrizione – ossia il rischio per il lavoratore di perdere il posto in caso di rivendicazione – è venuta meno.
La decorrenza della prescrizione dovrebbe quindi già oggi essere valutata in base alla reale condizione di tutela del lavoratore e non sulla sola base della struttura aziendale.
L’idea di un lavoratore psicologicamente soggiogato solo perché impiegato in una piccola impresa non ha più fondamento normativo soprattutto quando la pretesa economica e la tutela reale per ragioni ritorsive sono facilmente collegabili.
Sarebbe dunque sufficiente applicare la legge, senza necessità di interventi interpretativi o presunzioni normative come quelle proposte.
In un contesto in cui la legge già impone al giudice di valutare la sostanza del rapporto e l’effettività della tutela (reale in tutti i casi di rivendicazione di differenze salariali per l'evidente facilità di poter dimostrare la ritorsività del licenziamento ad essa collegato), ogni attuale riferimento al mero "criterio numerico" appare non più attuale e comunque una inammissibile scorciatoia che non valorizza quella capacità critica che qualunque giurista dovrebbe sempre garantire.
Ne consegue che quando la richiesta di arretrati va indietro di oltre 5 anni le riflessioni di cui sopra non possono essere ignorate ai fini di una difesa in sede legale.
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