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Decontribuzione Sud ed esclusione del settore finanziario: il quadro normativo

La decontribuzione sud rappresenta una delle principali misure di sostegno all'occupazione nelle regioni meridionali italiane.

L'esclusione del settore finanziario da tale beneficio contributivo solleva questioni interpretative che trovano soluzione nell'analisi coordinata delle fonti nazionali ed europee, le quali delineano un quadro normativo caratterizzato da un preciso rinvio recettizio alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Il quadro normativo nazionale

L'esonero contributivo per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno è stato introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura è stata successivamente prorogata e stabilizzata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha esteso il beneficio fino al 31 dicembre 2029.

La normativa nazionale non contiene un'espressa esclusione del settore finanziario. Tuttavia, l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 subordina espressamente la concessione del beneficio al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione europea con Comunicazione del 19 marzo 2020. È attraverso questo rinvio recettizio alla disciplina europea che opera l'esclusione delle imprese del settore finanziario, configurandosi come elemento integrativo della fattispecie normativa nazionale.

La Commissione Europea

Il fondamento dell'esclusione risiede nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, adottato dalla Commissione europea con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche. Il punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, stabilisce che:

"19. Il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13. Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente ai regolamenti di esenzione
per categoria (10) senza il coinvolgimento della Commissione.»
20. Il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente
alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente
comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (11) o dai
regolamenti di esenzione per categoria (12) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme
relative al cumulo previste da tali regolamenti.»
21. È inserito il seguente punto 20 bis:
«20 bis. Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione,
fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti
sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie
di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato
esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario»."

L'esclusione è stata invocata dall'INPS che ha citato con proprie circolari le decisioni della Commissione europea che hanno autorizzato la misura nazionale. La Decisione C(2020) 6959 del 6 ottobre 2020, relativa all'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, e la Decisione C(2021) 1220 del 18 febbraio 2021, che ha prorogato l'autorizzazione, richiamano espressamente l'esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario. Tali atti costituiscono il presupposto di legittimità della misura nazionale rispetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, vincolando l'applicazione del beneficio al rispetto delle condizioni ivi previste.

Le attività escluse

Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore K, denominato "Financial and insurance activities", corrispondenti ai codici ATECO delle divisioni 64, 65 e 66. La divisione 64 comprende le attività di servizi finanziari escluse le assicurazioni e i fondi pensione, la divisione 65 riguarda le assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione escluse le assicurazioni sociali obbligatorie, mentre la divisione 66 include le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative. Rientrano pertanto nell'esclusione anche le agenzie di assicurazione, classificate con il codice ATECO 66.22.02, e i promotori finanziari, identificati dal codice ATECO 66.21.00.

L'orientamento interpretativo dell'INPS propende l'esclusione opera sulla base del criterio oggettivo della classificazione ATECO/NACE, indipendentemente dalla dimensione aziendale o dalla natura del rapporto contrattuale intrattenuto con le compagnie assicurative.

Questo approccio ermeneutico si fonda sulla considerazione che la normativa europea individua il settore escluso mediante un criterio classificatorio oggettivo, senza operare distinzioni interne basate su elementi soggettivi o dimensionali.

Le difficoltà interpretative

Salvo casi particolari l'assenza di una specifica indicazione normativa di segno contrario diventa difficoltosa (anche se non impossibile) un'interpretazione estensiva della disciplina europea che consenta di distinguere, all'interno del medesimo settore classificatorio, tra grandi istituti finanziari e piccole e medie imprese operanti nel comparto assicurativo. L'identificazione delle imprese escluse attualmente avviene mediante il codice ATECO, con riferimento alle attività indicate nella classificazione NACE alla sezione K, corrispondenti alle divisioni 64, 65 e 66 della classificazione ATECO 2007.

Tale orientamento si giustifica alla luce della ratio della disciplina europea sugli aiuti di Stato nel settore finanziario. La Commissione europea ha inteso evitare che misure di sostegno pubblico potessero alterare la concorrenza in un settore già oggetto di specifiche regolamentazioni e di interventi straordinari durante la crisi pandemica. L'esclusione risponde quindi a un'esigenza di coerenza sistemica con il complesso delle misure adottate a livello europeo per la stabilità del sistema finanziario.

In conclusione, l'attuale impostazione dell'INPS (non del tutto priva di criticità) propende per l'esclusione delle imprese del settore finanziario dalla decontribuzione Sud fondando il proprio orientamento nel combinato disposto della normativa nazionale, che rinvia al rispetto delle condizioni europee sugli aiuti di Stato, e delle Comunicazioni e Decisioni della Commissione europea. L'esclusione, secondo l'INPS, opera sulla base del criterio oggettivo della classificazione NACE settore K, senza possibilità di interpretazione estensiva in assenza di specifica indicazione normativa contraria. Rientrano nell'esclusione tutte le imprese con codice ATECO riconducibile alle divisioni 64, 65 e 66, ivi comprese le agenzie di assicurazione e i promotori finanziari, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla natura dei rapporti contrattuali intrattenuti.

Una interpretazione giurisprudenziale orientata nel senso di una rigorosa applicazione del criterio classificatorio, tuttavia, soprattutto quando la casistica presenta aspetti particolari, potrebbe non essere esente da critiche giuridiche da far valere in sede giurisdizionale.

L'esclusione totale e indifferenziata del settore finanziario appare sproporzionata rispetto alla finalità di evitare distorsioni della concorrenza.

Una misura più proporzionata avrebbe potuto escludere i soli soggetti che hanno effettivamente beneficiato di aiuti straordinari, consentendo l'accesso alle piccole e medie imprese in condizioni di effettivo svantaggio economico e occupazionale.

L'articolo 35 della costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme, mentre il successivo articolo 41  riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata. L'esclusione delle piccole imprese del settore finanziario incide negativamente sulla tutela dell'occupazione e sulla loro capacità di operare in condizioni di parità con le altre imprese del territorio.

I lavoratori dipendenti di una piccola agenzia assicurativa del Mezzogiorno hanno lo stesso diritto alla tutela occupazionale dei lavoratori di altre piccole imprese, e l'esclusione del beneficio per il solo fatto della classificazione settoriale appare in contrasto con il principio di eguaglianza nella tutela del lavoro.

L'applicazione meccanica del criterio classificatorio ATECO, senza considerazione delle dimensioni aziendali e delle effettive condizioni economiche, determina conseguenze irragionevoli non giustificate dalla ratio della misura.

La finalità di evitare distorsioni della concorrenza non può ragionevolmente estendersi alle piccole imprese che non hanno alcuna capacità di alterare il mercato e che si trovano nella medesima condizione di difficoltà delle altre piccole imprese meridionali.

In conclusione, l'interpretazione dell'INPS può essere criticata sotto il profilo dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, ragionevolezza e proporzionalità.

La distinzione operata sulla base del solo criterio classificatorio ATECO determina una disparità di trattamento tra piccole imprese in condizioni sostanzialmente analoghe, senza adeguata giustificazione nella ratio della misura.

Una interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe dovuto consentire l'accesso al beneficio almeno alle piccole e medie imprese del settore finanziario che non hanno ricevuto aiuti straordinari e che si trovano in condizioni di effettivo svantaggio economico e occupazionale, in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

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