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Conguaglio INPS - La tardiva trasmissione Uniemens comporta decadenza?

Una società di Torino ha contestato l'avviso di addebito con il quale l’INPS ha chiesto la restituzione dei conguagli relativi agli importi anticipati ai dipendenti da parte della società a titolo di integrazione salariale (CIG).

Di ulteriore interesse è stato anche il fatto che tutto è risultato maggiorato con sanzioni civili in quanto la decadenza presupposta avrebbe legittimato la possibilità di considerare il conguaglio alla stregua di una vera e propria evasione.

La vicenda riguarda il fatto che la predetta società aveva presentato domanda di concessione della CIG, successivamente autorizzata dall’INPS, e aveva anticipato le somme ai dipendenti e successivamente, aveva compensato l’importo mediante modello F24.

L’avviso di addebito è stato emesso dall'INPS che ha considerato non coerente con le norme di legge la tardiva trasmissione del flusso Uniemens del mese di gennaio 2021, inviato il 21/07/2022.

L'assetto normativo

L'art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, intitolato 'Modalità di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni', prevede che: '1. Il pagamento delle integrazioni salariali è
effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da
questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo
di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data
del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo
decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente
competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà
finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione
salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà
finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio
competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.";

E' da considerare anche che successivamente sono stati differiti al 31 dicembre 2021 i
termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione
salariale collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio
2021 e il 30 settembre 2021.

La posizioni delle Parti

La società

ha sostenuto che la tardiva trasmissione dei flussi Uniemens non comporta la decadenza dal diritto al conguaglio inps, poiché tutti gli adempimenti richiesti dalla legge sono stati osservati così come tutta l'attività posta in essere dalla società è conforme alla legge ed anche alle disposizioni di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 148/2015.

 

Ha inoltre affermato che l’applicazione delle sanzioni nella misura massima per l’evasione fosse illegittima, poiché l’omessa presentazione delle denunce Uniemens non rende indebita la compensazione del proprio credito.

L’ente previdenziale

ha sostenuto che la mancata trasmissione del flusso Uniemens entro il termine previsto impedisce la valutazione dell'esattezza delle somme compensate dal datore di lavoro e comporta la decadenza del diritto al conguaglio prevista dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 148/2015.

Decisione e logica applicata dal Giudice del Lavoro di Torino-

La decisione si è focalizzata sull'interpretazione dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 148/2015, che prevede che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali debba essere effettuata entro sei mesi, senza specificare le modalità di trasmissione (come l’invio dei flussi Uniemens). Il giudice ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino (sentenza n. 554/2019) che aveva già affermato che la decadenza può essere evitata con il tempestivo conguaglio tramite modelli F24, indipendentemente dall’invio del flusso Uniemens.

In assenza di una previsione normativa specifica che vincoli il conguaglio all'invio dei flussi Uniemens, il giudice ha stabilito che le disposizioni che prevedono decadenze devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto, nel caso in esame, la società ha impedito la decadenza effettuando il conguaglio con i modelli F24 entro il termine previsto. Di conseguenza, la compensazione non è da considerarsi indebita, e la pretesa contributiva e sanzionatoria dell’INPS è risultata insussistente.

La decisione

L'avviso di addebito è stato annullato e le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS, conformemente alla soccombenza.

L'appello dell'INPS

L'appello dell'INPS è stato discusso all'udienza del 18 settembre 2024 e dichiarato infondato con la seguente precisa motivazione.

"Ai sensi dell'art. 7 comma 3 d. lgs. 148/2015, "Per i trattamenti richiesti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente,
non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o fa richiesta di rimborso delle
integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.(...)".
Come osservato nel precedente di questa Corte (sentenza n. 554/2019), richiamato
dal Tribunale, detta norma prevede unicamente che il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di
decadenza, entro sei mesi, ma nulla prescrive in ordine alle modalità con le quali il
conguaglio dev'essere effettuato entro detto termine.
Tenuto anche conto che le norme che prevedono decadenze sono di stretta
interpretazione, non è quindi condivisibile la tesi dell'INPS secondo cui la decadenza
dal diritto al conguaglio e al rimborso sarebbe impedita esclusivamente dal tempestivo
invio dei flussi Uniemens.
Nell'appello l'INPS, a supporto dell'affermato obbligo di effettuare il conguaglio
mediante le dichiarazioni mensili Uniemens, richiama l'art. 1 commi 1 e 2 D.L.
463/1983 convertito in L. 638/1983, relativo alle modalità e ai termini di pagamento dei
contributi.
La norma, tuttavia, non si occupa del conguaglio e quindi in base ad essa non può
ritenersi tardivo un conguaglio effettuato entro il termine previsto dall'art. 7 comma 3
d. gs. 148/2015 seppure evidenziato mediante il flusso Uniemens successivamente
alla maturazione del termine.
L'INPS sostiene inoltre che soltanto il flusso Uniemens sia idoneo ad impedire la
maturazione della decadenza prevista dalla norma citata in quanto nel caso di non
corrispondenza tra i totali delle denunce Uniemens e i totali ivi dichiarati il sistema
informatico origina una "squadratura" e considera il DM1O come non presentato.
La tesi dell'appellante, secondo cui questo meccanismo del sistema informatico
genera un debito contributivo in capo all'azienda, a parere del collegio, non può essere
condivisa.
È infatti certamente vero che nel meccanismo che prevede in successione la richiesta,

l'autorizzazione e il pagamento della cassa integrazione, anticipata dal datore di
lavoro, il conguaglio ha un'importanza centrale in quanto soltanto con il conguaglio
l'impresa rende noto all'INPS se abbia fruito della cassa integrazione autorizzata
dall'Istituto e quanto abbia a tale titolo anticipato ai lavoratori.
È pure altrettanto corretta l'osservazione dell'Istituto secondo cui la decadenza
semestrale prevista dal citato art. 7 comma 3 si riferisce non soltanto al conguaglio ma
anche alla richiesta di rimborso.
Tuttavia, la decadenza è prevista dalla norma con riferimento ai casi in cui entro il
termine semestrale il conguaglio non venga effettuato o il rimborso non venga
richiesto, senza prescrivere le modalità con cui il conguaglio dev'essere effettuato nei
termini di decadenza, di talchè deve ritenersi che qualora detti adempimenti vengano
compiuti entro il termine, a prescindere dalle modalità utilizzate, o venga commesso
un errore emendato successivamente allo spirare del termine semestrale, l'impresa
non incorra nella decadenza.
Una simile conseguenza non è infatti prevista dalla norma, la quale impone
unicamente termini per eseguire il conguaglio e per chiedere il rimborso del
trattamento di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori e non conguagliabile,
senza invece disporre che la cassa integrazione, regolarmente autorizzata dall'INPS
ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, diventi, in presenza di errori nel conguaglio
o nel caso di adozione di una modalità per il conguaglio diversa dalla sua
evidenziazione nel flusso Uniemens, non dovuta ossia illegittimamente fruita con una
implicita revoca delle precedenti autorizzazioni.
Il meccanismo del conguaglio tra i contributi dovuti all'INPS dal datore di lavoro e il
trattamento di integrazione salariale da quest'ultimo anticipato ai lavoratori è dovuto al
fatto che la titolarità del debito (trattamento di integrazione salariale da erogare ai
lavoratori) è comunque in capo all'INPS, mentre il datore di lavoro paga la prestazione
ai lavoratori ma come mero adiectus solutionis causae del debitore INPS.
Come osservato da questa corte territoriale nella sentenza 281/23, neppure la
presenza di un errore nel conguaglio tempestivo rende ex post la cassa integrazione
erroneamente autorizzata, tantomeno con riferimento all'intera somma anticipata dal
datore di lavoro in sostituzione dell'INPS a fronte di un errore emendabile.
L'osservazione dell'INPS secondo cui la decadenza ex art. 7 comma 3 cit. riguarda
non soltanto il conguaglio ma anche il rimborso è corretta e confermata dal chiaro testo
della norma. Da questo corretto rilievo non è invece possibile ricavare la conseguenza,

sostenuta dall'INPS, secondo cui il conguaglio dev'essere effettuato esclusivamente
mediante il modello Uniemens.
È stato da altra corte territoriale osservato, in modo condivisibile, che il termine di
decadenza introdotto dall'art. 7 comma 3 cit. "riguarda il diritto del datore di lavoro di
avvalersi delle speciali procedure di conguaglio o di rimborso appositamente
approntate dall'INPS per ottenere la restituzione delle somme anticipate ai lavoratori
per conto dell'INPS. La disposizione è infatti inserita nell'ambito della disciplina di
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro adottata dal Governo su delega del Parlamento disposta con la Legge
183/2014. Come si desume dalla legge delega (v. art. 1), il Governo è delegato ad
emanare norme di riordino «allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria,
tutele uniformi e legate allo storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in
materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal
mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le i
procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro».
Con l'art. 7 del decreto delegato il Governo ha per l'appunto disciplinato le procedure
di erogazione e rimborso dei trattamenti di integrazione salariale, ma, evidentemente,
non ha inciso sul diritto sostanzia/e del datore di lavoro a far valere nei confronti
dell'INPS il credito derivante dai pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori per
conto dell'Istituto, questione (è appena il caso di rilevarlo) estranea alla delega.
In altre parole: il termine di decadenza stabilito dall'art. 7, co. 3, riguarda il diritto di
ottenere il rimborso mediante le procedure semplificate appositamente predisposte
dall'INPS, ma non anche il diritto di far valere il proprio credito, quasi si trattasse di una
speciale causa di estinzione del credito prevista dal Governo al di fuori della delega.
In sostanza, il datore di lavoro che legittimamente ha anticipato i trattamenti di
integrazione salariale autorizzati dall'INPS ha l'onere, se vuole esercitare il diritto di
avvalersi delle procedure semplificate di rimborso disciplinate dal D.Lgs. 148/2015, di
attivarsi entro il termine di decadenza. Ma se decade da tale diritto, ovviamente non
perde il diritto alla restituzione delle somme anticipate e a far valere il proprio di diritto
di credito nei confronti dell'INPS" (cfr. Corte d'Appello di Brescia sentenza n.
148/2022).
L'applicabilità della decadenza ex art. 7 comma 3 cit. non soltanto al conguaglio ma
anche alla richiesta di rimborso non costituisce dunque elemento a supporto della tesi

della decadenza da tutto il trattamento di integrazione salariale regolarmente
autorizzato e fruito a causa di un errore presente in un conguaglio eseguito
tempestivamente, né, a maggior ragione, con un conguaglio contabilmente corretto
ma eseguito utilizzando il modello F24 con evidenziazione dell'avvenuto conguaglio.
Questa conclusione non è in contrasto con il precedente di legittimità citato dall'INPS
(Cass. 10512/2010), relativo a un caso in cui l'istanza di rimborso era stata presentata
dopo il decorso del termine di decadenza, e quindi ben diverso rispetto alla fattispecie
in esame in cui vi è stato un conguaglio tempestivo.
Del resto, qualora dal flusso Uniemens, presentato dopo la maturazione del termine
ex art. 7 comma 3 d. lgs. 148/2015, l'INPS rilevi che il conguaglio tempestivamente
effettuato dall'impresa mediante il modello F24 non è corretto, ben può richiedere il
pagamento delle differenze a titolo di contributi (maggiorati degli accessori di legge),
ma non per questo il tempestivo conguaglio effettuato mediante il modello F24 deve
considerarsi come se non fosse avvenuto.
Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni altra doglianza, l'appello dev'essere
respinto.

 

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