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Il sottile confine tra la concorrenza sleale ed il reato previsto dall'articolo 513 bis C.P.

Si discute se tutte le forme di concorrenza sleale (ex artt. 2598 c.c.) rientrino nella sfera penale o restino solo nel diritto civile, sottolineando l’importanza della tassatività delle norme incriminatrici.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Penale Sent. Sez. 3 Num. 19683 ud. 4 aprile 2025)ha precisato che "assumono rilievo penale, alla luce della richiamata normativa interna ed eurocomunitaria, quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l'illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva. ".

Fin qui tutto chiaro, ma quei comportamenti che non sono manifestamente ed immediatamente qualificabili come minacciosi o violenti, ma che hanno un contenuto sostanzialmente coercitivo, fino a che punto possono portare alla estrema conseguenza penale?

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SS. UU. 13178/2020

DIALOGO DI COMMENTO A QUESTO ARTICOLO

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 13178/2020 ha tentato di dirimere un contrasto interpretativo sorto in ordine all’esatta delimitazione tra l’ambito civilistico della concorrenza sleale, disciplinato dall’art. 2598 c.c., e la sfera penalmente rilevante delineata dall’art. 513-bis c.p., che incrimina gli atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza. La concorrenza sleale è spesso alla base di veri e propri atti di sviamento di clientela capaci di annientare in poco tempo aziende solide e perfettamente in regola sotto tutti i profili contributivi e del lavoro.

Concorrenza sleale reato ?

La questione posta sotto il profilo penale richiede di precisare quando una condotta imprenditoriale, pur sleale o distorsiva della concorrenza, oltrepassi il confine della responsabilità civile per divenire penalmente rilevante.

La Corte ha ribadito un principio cardine del diritto penale: la necessità che la fattispecie incriminatrice sia tassativa e che l'intervento punitivo si giustifichi soltanto in presenza di una condotta connotata da una lesione grave e diretta della libertà di iniziativa economica altrui, concretizzata mediante l’impiego di mezzi violenti o intimidatori.

In quest’ottica, le Sezioni Unite hanno escluso che gli atti di concorrenza sleale atipici – come il boicottaggio, l’appropriazione di pregi altrui, la disorganizzazione dell’impresa concorrente, l’imitazione servile – pur se sistematici e potenzialmente lesivi, possano assurgere a reato in assenza di condotte coercitive. Tali pratiche, pur potendo fondare una domanda di risarcimento o inibitoria in sede civile, restano estranee alla sfera penale se non accompagnate da violenza fisica o intimidazione.

La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 513-bis c.p. non intende penalizzare genericamente tutte le forme di scorrettezza imprenditoriale, ma soltanto quelle che si pongono in aperto contrasto con l’ordine pubblico economico, inteso come assetto basato sul libero esercizio dell’attività d’impresa, senza indebite interferenze costrittive. Il riferimento alla “violenza o minaccia” non è meramente descrittivo: rappresenta l’elemento strutturale della fattispecie, escludendo ogni automatismo sanzionatorio per condotte sleali pur gravemente dannose.

Questa ricostruzione pone al riparo da derive interpretative che – per esigenze di efficienza repressiva – rischierebbero di svilire la natura residuale del diritto penale e di produrre effetti paradossali, finendo per penalizzare anche comportamenti scorretti, ma fisiologici nella dinamica concorrenziale. Allo stesso tempo, rafforza l’idea che la tutela della leale competizione tra imprese debba articolarsi su più livelli, senza forzare il confine tra illecito civile e reato (concorrenza sleale penale).

Infine, in un contesto europeo sempre più attento alla libertà d’iniziativa economica come diritto fondamentale (art. 16 Carta dei Diritti UE), la Cassazione sottolinea la necessità di armonizzare l’interpretazione dell’art. 513-bis c.p. con le garanzie offerte dal diritto unionale e costituzionale, evitando che la sanzione penale si trasformi in uno strumento di repressione impropria della fisiologica aggressività del mercato.

La questione è se l’art. 513-bis c.p. tuteli penalmente solo le lesioni gravi alla concorrenza commesse con violenza/minaccia, o anche condotte scorrette civili se sistematiche e pregiudizievoli.

La Corte ha escluso un’interpretazione estensiva che trasformi ogni illecito concorrenziale in reato, ribadendo che la norma penale tutela la libertà d’iniziativa economica solo in presenza di violenza o minaccia.

Ogni ampliamento della fattispecie incriminatrice – volto a punire atti tipici della concorrenza sleale civile, ma privi di coercizione – violerebbe il principio di tassatività, con il rischio di penalizzare condotte aggressive ma legittime nel contesto imprenditoriale.

Il reato si configura solo quando l’atto di concorrenza sleale è sorretto da una concreta violenza o minaccia che condizioni la libertà di autodeterminazione dell’imprenditore concorrente.

In tal modo, la Corte ha riaffermato la centralità del principio di legalità e la funzione sussidiaria del diritto penale, chiarendo che la scorrettezza commerciale, se priva di coercizione, resta estranea alla sfera penalmente rilevante e deve essere affrontata, se del caso, nell’ambito delle tutele civilistiche o antitrust.

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