Il contratto di arruolamento del lavoro marittimo su una nave deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare.
Questa formalità presenta poi ulteriori difficoltà riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro al punto da richiedere, su questo sito, una trattazione a parte.
Questo contratto deve, poi, a pena di nullità, essere annotato dalla capitaneria di porto sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
E’ sempre opportuno che prima della sottoscrizione, il contratto sia stato ben letto e spiegato al marittimo dato che questa formalità deve essere fatta constatare nel contratto stesso.
Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
In alcuni casi il contratto di arruolamento può anche essere solo verbale.
Il contratto di arruolamento verbale è possibile solo per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate.
Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento della navigazione marittima (articolo 357 comma 2).
L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente tutti gli estremi indicati dalla legge.
L’autorità trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.
Il contratto di arruolamento deve specificare:
1) il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell’articolo 327 del codice della navigazione
2) il nome, il luogo e la data di nascita dell'arruolato, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola;
3) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio ; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato;
5) la forma e la misura della retribuzione;
6) il luogo e la data della conclusione del contratto;
7) l'indicazione del contratto collettivo.
Per la nautica del diporto privato il contratto collettivo della nautica del diporto nel settore privato è stato presentato al CNEL con le relative integrazioni e modifiche nel 2023 come contratto collettivo dello specifico del settore.
Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
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