Avviso di addebito INPS. Dal 12 gennaio 2025 sono in vigore le nuove regole sulla notifica dell’opposizione alle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e dei giudizi delle entrate non devolute alle commissioni tributarie.
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Con l’entrata in vigore, a partire dal 12 gennaio 2025, della legge 203/2024 si complicano gli adempimenti formali ed i rischi processuali a carico dei contribuenti e dei loro difensori per effetto dell’articolo 25 comma 1 lettera a).
La nuova norma ha previsto che “all’articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;”.
Questa modifica, sebbene sembri ispirata a una logica di semplificazione e prossimità, introduce invece una serie di complessità che non possono essere sottovalutate.
Occorre premettere che ormai le notifiche si fanno con PEC (a seguito della c.d. "Riforma Cartabia") e quindi nessuna logica pratica né giuridica può essere legata a questioni di semplificazione o di agevolazione del contribuente. Anzi, la notifica presso la sede o la residenza del contribuente è da sempre stata favorita dal sistema legale per agevolare la parte più debole o la parte che subisce una azione giudiziale. Con la nuova normativa invece non solo non si tiene conto della c.d. Riforma Cartabia, ma una variazione di notifica lo espone ad irragionevoli complicazioni sotto il profilo dell'ammissibilità processuale come già si verificato per le notifiche a pec non iscritte nei pubblici registri con varie sentenze contro o a favore; senza alcuna utilità a suo favore ovvero con il difficile onere di provare che l'ente destinatario ha comunque avuto conoscenza degli atti.
Si deve infatti considerare che la disposizione interviene su un terreno già caratterizzato da un alto livello di formalismo, aggiungendo un ulteriore livello di attenzione richiesto ai difensori dove l'impatto di un errore nella scelta della sede competente non si limita ad essere considerato una mera incuria procedurale, ma può comportare conseguenze rilevanti sul diritto di difesa del contribuente esponendolo ad incomprensibili valutazioni giudiziali.
A differenza delle questioni legate alla competenza territoriale del giudice (che possono essere risolte senza pregiudicare la validità del procedimento), un errore di notifica potrebbe arrivare, con un eccesso di discrezione del giudice, a determinare l'improcedibilità nel contraddittorio e, in ultima analisi, a confermare un credito vantato dall'ente previdenziale senza che il contribuente sia stato ascoltato.
Questa nuova regola sembra scontrarsi con la tradizionale flessibilità riservata agli atti notificati agli enti nazionali, come l'INPS, dove la notifica alla sede centrale è stata finora generalmente considerata valida. Anche la circolare INPS n. 48 del 17 maggio 2023 sui ricorsi amministrativi prevede che se un ricorso viene presentato ad un ufficio diverso quest'ultimo lo reindirizza a quello che dovrà pronunciarsi.
La nuova legge è ora orientata ad una rigida applicazione del criterio territoriale, senza considerare appieno le difficoltà che questo può comportare per i contribuenti ei loro difensori, specialmente in assenza di una specifica esperienza nella materia previdenziale.
Gli errori formali, pur involontari, rischiano di gravare pesantemente sui soggetti più vulnerabili, generano incertezza sotto il profilo processuale e limitano l'effettività della tutela giurisdizionale.
Nel quadro della riforma, emerge una contraddizione tra l'obiettivo di razionalizzare il sistema delle notifiche e le difficoltà che ne derivano. In un contesto come quello previdenziale, dove l'equilibrio tra forma e sostanza è essenziale per garantire una tutela effettiva, le rigidità introdotte dalla legge potrebbero rivelarsi sproporzionate rispetto ai benefici attesi. La scelta di una notifica territoriale obbligatoria rischiando di penalizzare quei contribuenti che, a causa di una comprensibile ignoranza tecnica o di errori di valutazione da parte dei loro rappresentanti, vedrebbero compromesso il loro diritto di opposizione.
Le implicazioni di questa modifica, che solo la futura prassi giudiziaria potrà delineare con maggiore chiarezza, evidenziando la necessità di un approccio equilibrato nell'applicazione della norma. Sarà importante che i giudici, chiamati a interpretare le nuove disposizioni, tengano conto delle difficoltà operative che ne derivano, adottando soluzioni che evitino di trasformare semplici errori formali in causa di irrimediabile pregiudizio per i contribuenti.
L'illogicità della nuova norma emerge con evidenza nella scelta di scollegare la sede dell'ente che procede da quella del giudice competente, introducendo la residenza del contribuente privato come criteri esclusivi ai fini della notifica. Questo approccio è privo di razionalità funzionale e risulta anche in contrasto con i principi di economia processuale e certezza del diritto. La notifica, che dovrebbe rappresentare uno strumento al servizio della tutela dei diritti, viene trasformata in un ostacolo per il contribuente, costretto a muoversi in un contesto di regole disarmoniche e potenzialmente contraddittorie.
L'effetto pratico sarà ancora una volta quello di generare una frammentazione tra la sede dell'ente, il foro competente e il luogo di notifica, alimentando un'ulteriore complessità che grava esclusivamente sul soggetto privato. Una scelta legislativa che sembra favorire una posizione di vantaggio per l'INPS, che potrà beneficiare delle difficoltà operative legate ad un incomprensibile meccanismo che, già in passato, con la mancata registrazione delle pec nelle anagrafi dei pubblici registri, aveva consentito all'istituto di sottrarsi alle azioni dei contribuenti sfruttando vuoti normativi o ambiguità formali, con un evidente squilibrio nei rapporti processuali.
Detto questo non rimane che riportare il testo dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 46/99 che sarà operativo a partire dal 12 gennaio 2025.
Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali
La questione qui affrontata per i crediti previdenziali, in modo speculare, investe anche quelle che vengono definite dall’articolo 29 del predetto Decreto Legislativo 46/99 “Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie”.
In base a tale normativa
Anche in questo caso è stato aggiunto che «Il ricorso è notificato all’ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati».
