La distinzione tra appalto lecito e appalto illecito, normalmente indicato come somministrazione di manodopera, rappresenta una delle interpretazioni più delicate nel diritto del lavoro, e l'articolo 29 del Decreto Legislativo 276 del 2003 ne è il fulcro.
La questione è stata già affrontata da questo studio sotto tantissimi profili e questa nuova ordinanza merita di essere considerata come allargamento dello spettro di possibilità interpretative.
Al centro della questione vi è la reale autonomia dell'appaltatore.
Non è sufficiente che l'appaltatore sia formalmente il datore di lavoro; è indispensabile che sia lui ad organizzare concretamente il processo produttivo, impiegando la propria manodopera e esercitando su di essa un potere direttivo che sia effettivo e non solo apparente.
Ciò significa che l'appaltatore deve avere il controllo sostanziale su come il lavoro viene svolto, sulla gestione dei turni, delle mansioni e sulla disciplina del personale, mirando a un risultato produttivo autonomo.
Questo perché tali decisioni sono state interpretate come determinazioni di ordine generale, finalizzate a stabilire le caratteristiche necessarie del servizio, e non come un'interferenza diretta nella gestione quotidiana e nella direzione dei singoli autisti. Anche l'utilizzo di un "debreef sheet" per attestare l'esecuzione delle consegne è stato visto come uno strumento per verificare il corretto svolgimento del servizio, senza configurare un potere direttivo improprio.
Il punto decisivo che ha permesso di escludere l'illeceità dell'appalto è stato l'accertamento, da parte della Corte di merito, dell'esistenza di un autonomo potere di organizzazione del lavoro da parte della Cooperativa EL. S.C.R.L. rispetto alle direttive di DH.EX. e in assenza di interferenze da parte di quest'ultima.
In sintesi, la giurisprudenza continua a porre l'accento sulla sostanziale indipendenza organizzativa e direttiva dell'appaltatore come criterio fondamentale per distinguere un appalto lecito da una forma di intermediazione illecita, ribadendo la necessità di un'effettiva gestione del personale da parte dell'appaltatore stesso.
