Appalti e contratti - Il D.L. 19/2024 introduce un minimo sindacale da rispettare e nuove sanzioni penali per gli appalti illeciti -
«1 -bis . Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.»;
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art.lo 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell' articolo 27 , comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.
4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5-bis. «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.» Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
«5 -ter . Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
«5 -quater . Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.»
«5 -quinquies . L’importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».
«5 -sexies . Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.»
Di fondamentale rilievo è l’introduzione del comma 1 bis dell’articolo 29 del D.L.vo 276/2003 che mira a creare un livello dignitoso dei trattamenti economici.
Tuttavia ci sarà certamente da discutere su quale sarà il trattamento economico “complessivo” del CCNL e territoriale maggiormente applicato nel settore e nella zona.
Anzi, con l’introduzione del CCNL maggiormente applicato (che certamente costituisce una novità concettuale sulla quale si dovranno confrontare parti sociali), istituti previdenziali e professionisti responsabili delle scelte imprenditoriali avranno, in futuro, di che preoccuparsi. I tribunali daranno sfogo ai confronti in una costante e continua ricerca del più coerente trattamento economico e previdenziale. Ogni incertezza darà luogo a discussioni al punto che una così nobile e valida previsione rischia di accendere immensi contenziosi ed assoluta incertezza tra lavoratori, imprese ed enti.
L’incertezza dei sistemi, se correlata all’introduzione di nuove norme restrittive delle agevolazioni e del DURC, diventa un’arma molto pericolosa in mano alle burocrazie contro le quali le imprese hanno ben pochi strumenti.
Anche sotto il profilo penale qualcosa non torna.
La penalizzazione delle sanzioni non sempre significa un inasprimento rispetto alle sanzioni amministrative. Infatti non solo i diritti di difesa sul piano penale concedono all’imputato maggiori garanzie processuali, ma occorre anche considerare che gli strumenti deflattori come il patteggiamento ecc… possono rendere poco efficace l’azione di vigilanza.
Se poi si considera l’efficacia che assume il comma 5 bis inserito nell’art.lo 18 del D. L.vo 276/2003 in senso di soglia massima di punizione non si può non concludere nel senso di considerare la punizione una sorta di filtro.
Occorre considerare che nel sistema degli appalti illeciti si sono, nel tempo, strutturate imponenti società le quali hanno migliaia di addetti sparsi nel territorio nazionale. Questi soggetti, il cui giro di affari è enorme, non avranno alcun problema ad accettare il rischio di sanzioni irrisorie per la loro dimensione. Diversamente il peso delle sanzioni su soggetti di piccole o medie dimensioni risulterà, in proporzione, particolarmente pesante.
La riforma introdotta con il D.L. 19/2024 costituisce una apparente presa di posizione contro il proliferare di un sistema di appalti di cui ci eravamo già occupati in passato parlando di cooperative e sistematici affidamenti delle opere ad aziende che di azienda avevano solo la manodopera. Un sistema che, facendo in modo che una dopo l’altra, le affidatarie dei lavori, finissero in rovina per insufficienza di corrispettivo rispetto ai diritti economici dei lavoratori. Il riflesso contributivo di tale sistema ha dei risvolti anche sul piano contributivo in quanto una volta emersa l’effettiva attività delle maestranze, il peso della contribuzione non correttamente versata si riversa quasi esclusivamente sulla cosa pubblica per effetto del principio di automaticità delle prestazioni.
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